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Come rispondere all’insolvenza di debitori non soggetti al fallimento.

Il Legislatore italiano con D.L. 212/2011, convertito in L. 10/2012, recante “Disposizioni in materia di composizione della crisi da sovra indebitamento” e con la L. 3/2012, recante “Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione della crisi da sovra indebitamento”, ha dettato delle linee operative per far fronte alla problematica dell’insolvenza di soggetti non ammessi alle procedure concorsuali, di cui alla Legge Fallimentare, R.D. 267/1942.

Il Legislatore italiano con D.L. 212/2011, convertito in L. 10/2012, recante “Disposizioni in materia di composizione della crisi da sovra indebitamento” e con la L. 3/2012, recante “Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione della crisi da sovra indebitamento”, ha dettato delle linee operative per far fronte alla problematica dell’insolvenza di soggetti non ammessi alle procedure concorsuali, di cui alla Legge Fallimentare, R.D. 267/1942.

Per meglio inquadrare le novità introdotte, occorre, innanzitutto, definire il concetto di “sovra indebitamento”. Con tale termine si fa riferimento all’insolvenza del debitore che non può fallire, che, quindi, non è soggetto né assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali, per mancanza dei requisiti indicati dall’art. 1 della Legge Fallimentare. Tra i soggetti che potrebbero avvalersi degli accordi di composizione della crisi di sovra indebitamento, pertanto, si ricomprendono: gli imprenditori individuali o collettivi, indipendentemente dalla forma societarie; i liberi professionisti; il consumatore. In virtù di tali novità normative, a tali soggetti viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un “Piano di ristrutturazione dei debiti” che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi. Spetterà al debitore proporre, con l’ausilio di appositi Organismi di Composizione della Crisi, un “Accordo di ristrutturazione”, che, se approvato dai creditori, verrà omologato dal Tribunale.