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Annullamento di diritto della cartella esattoriale in caso di silenzio/assenso dell’Ente creditore.

L’ultima Legge di stabilità, la n. 228/2012, art. 1, commi da 537 a 544, ha introdotto una previsione fortemente rivolta a tutelare il contribuente.

L’ultima Legge di stabilità, la n. 228/2012, art. 1, commi da 537 a 544, ha introdotto una previsione fortemente rivolta a tutelare il contribuente.
Più precisamente, in forza di tale norma, dal 1° gennaio di quest’anno, se il contribuente ritiene di aver ricevuto una cartella esattoriale “pazza” o di subire un’azione cautelare (es. ipoteca, fermo amministrativo) o esecutiva (es. pignoramento mobiliare-immobiliare) potrà far sospendere, immediatamente, gli effetti di tale azione con la presentazione di una semplice istanza rivolta al concessionario della riscossione, entro 90 giorni dalla notificazione della cartella.
Una volta inoltrata tale comunicazione, l’Agente della riscossione deve dare notizia della stessa all’Ente competente, il quale deve rispondere entro 60 giorni.

Trascorsi, inutilmente, 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente, la cartella è annullata di diritto.

Due sono, quindi, gli effetti della dichiarazione, anche fondata su un convincimento errato del contribuente, ovvero:
a)la sospensione di qualsiasi azione del concessionario sino alla risposta dell’Ente creditore competente;
b)eventualmente anche la cancellazione della cartella nel caso in cui l’Ente non riuscisse a rispondere entro 220 giorni.