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I figli dei genitori omosessuali hanno diritto ad ottenere un regolare documento di identità ed un passaporto dallo stato membro ospitante

La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza C-490/20 del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“, causa C-490/20, ECLI:EU:C:2021:296, ha stabilito il principio secondo cui i figli di genitori omosessuali hanno il diritto di ottenere un regolare documento di identità da parte dello Stato membro ospitante, ancorché non sia stato emesso un atto di nascita dalle sue autorità nazionali. La sentenza, di portata storica, riafferma il primato del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri; nel contempo tutela il best interest del minore, indipendentemente dalle sue origini e dalla connotazione sessuale dei suoi genitori.

Corte di cassazione: «una nuova convivenza non toglie il diritto all’assegno di mantenimento».

La Corte di cassazione, sezioni unite, è intervenuta sul tema con la sentenza n. 32198 del 6 luglio 2021, depositata il 5 novembre 2021. L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul dritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione in virtù del progetto intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

Declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale - Stato di adottabilità dei minori – Presupposti - Inammissibilità del Ricorso.

Cass. civ., I, ord. 18.01.2021 (dep. 17.2.2021), n. 4220

La Corte d’appello di Catanzaro dichiarava lo stato di adottabilità di un minore in conseguenza della precedente declaratoria di decadenza dalla responsabilità dei genitori; contro tale sentenza ricorreva per Cassazione la madre dei minori. La Corte di Cassazione ribadisce il diritto del minore a crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, senz’altro da ritenersi il luogo più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico; ciò premesso, laddove le insufficienze del nucleo familiare siano tali da compromettere in modo grave e irreversibile tale sviluppo, né siano presenti risorse adeguate nelle famiglie di origine, la Corte ritiene non sia ravvisabile altra via se non l’adottabilità del minore.

Dal primo gennaio 2021 si aggiorna la Nomenclatura combinata doganale dell’Unione europea

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 361 del 30 ottobre 2020 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1577 della Commissione, del 21 settembre 2020. Questo regolamento aggiorna, modifica e sostituisce l’Allegato I del reg. (CEE) n. 2658/87 che contiene quella che nel linguaggio corrente è definita dagli operatori come «tariffa doganale comune» o Taric. Il regolamento (UE) n. 1577/2020 è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ed il nuovo Allegato I al reg. (CEE) n. 2658/87 sarà efficace dal primo gennaio 2021.

La condizione della vendita ed il valore di transazione

La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta con la sentenza del 19 novembre 2020, causa C-775/19, sulla controversa nozione di «condizione della vendita». L’occasione è stata fornita da una vertenza sorta durante la vigenza del codice doganale del 1992, in cui si discuteva se un pagamento effettuato dall’importatore al venditore, come corrispettivo per la concessione di un diritto di distribuzione esclusiva, costituisse o meno una «condizione della vendita». Se la risposta fosse stata positiva, allora questo corrispettivo, se non già incluso nel valore di transazione, sarebbe stato suscettibile di essere aggiunto al valore di fattura secondo i principi generali che governano i criteri per la determinazione del valore in dogana.

Due nuove pronunce della Corte di giustizia UE in materia di revisione dell’accertamento doganale

Con le sentenze C-496/19 e C-97/19, depositate entrambe il 16 luglio 2020 e adottate da collegi giudicanti in diversa composizione, la Corte di giustizia dell’Unione europea torna sui presupposti della revisione dell’accertamento doganale. Queste pronunce sono molto importanti, perché chiariscono, dettando delle vere e proprie linee guida, quali siano i limiti entro cui l’autorità doganale deve muoversi per valutare l’ammissibilità delle istanze di revisione. Le pronunce sono state emesse avendo come riferimento fatti risalenti, rispettivamente, al 2011 ed al 2012; quindi hanno avuto come oggetto la disciplina contenuta nell’art. 78 dell’abrogato codice doganale comunitario (reg. (CEE) n. 2913/92). Il nuovo codice, in vigore dal primo maggio 2016 (reg. (UE) n. 952/2013), non ha modificato la sostanza della norma, riproducendone il contenuto negli artt. 48 (controllo a posteriori) e 173 (modifica a posteriori della dichiarazione in dogana ad istanza di parte). Questa giurisprudenza, pertanto, si può pacificamente ritenere applicabile anche al quadro normativo attualmente vigente e contenuto nel codice doganale dell’Unione (CDU 2013). Una delle due sentenze, inoltre, è ancor più significativa poiché riguarda la rappresentanza in dogana.

Gli accordi prematrimoniali o in vista del divorzio

Molti ordinamenti prevedono che i coniugi possano, durante o prima di convolare a nozze, accordarsi per dare un assetto economico al loro patrimonio, in vista di un eventuale futuro divorzio. L’ordinamento italiano non prevede tali accordi e la posizione della giurisprudenza, in particolare della Corte di cassazione, è di ferma contrarietà.

Res iudicata facit de albo nigrum. E non solo.

Un cittadino tunisino, non sappiamo se residenteo no nella UE (ma verosimilmente residente), viene fermato in Italia alla guida di un’autovettura di proprietà di un suo connazionale non residente nella UE e precedentemente esportata verso la Tunisia. La vettura, quindi, era in posizione doganale “non comunitaria”. L’Agenzia delle Dogane di Genova, ritenute non sussistenti le condizioni per ammettere alla franchigia il conducente, sequestrava la vettura e denunciava il malcapitato per il reato di contrabbando.

Il valore in dogana secondo i metodi del «valore dedotto» e di «fall back»

La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) è intervenuta con la sentenza del 20 giugno 2019, causa C-1/18, in ordine ad alcuni aspetti della normativa doganale relativa alla determinazione del valore in dogana, nel caso in cui sia necessario ricorrere al c.d. metodo del valore dedotto. Questo metodo è il terzo, in ordine gerarchico discendente, dei cinque metodi secondari descritti negli artt. da 141 a 144 del reg. di esecuzione (UE) 24 novembre 2015, n. 2447 (RE 2015), cui fa rinvio l’art. 74 del codice doganale dell’Unione (reg. (UE) 9 ottobre 2013, n. 952, CDU 2013).

Misure di contenimento da COVID-19. Causa di forza maggiore ed eccessiva onerosità sopravvenuta negli scambi internazionali di merce

Le misure di contenimento che sono state progressivamente imposte in molti paesi dai primi mesi del 2019, conseguenti alla pandemia da coronavirus SARS-CoV-2 nota come COVID-19, hanno portato alla ribalta un tema da sempre molto delicato e cioè quali siano i presupposti perché sia invocabile la causa di forza maggiore negli scambi internazionali. Uno dei principi esistenti in tutti gli ordinamenti è che il debitore debba eseguire esattamente la prestazione cui si è obbligato, ad esempio, stipulando un contratto. All’esatta esecuzione della prestazione consegue la liberazione del debitore. Tralasciando i criteri di valutazione perché la prestazione dedotta nel contratto possa dirsi esattamente adempiuta, in questa sede interessa individuare quale sia la soglia che consente al debitore di andare esente da ogni responsabilità, considerando che l’inadempimento o l’inesatto adempimento comporta, in linea di massima, il risarcimento del danno nelle sue forme di «danno emergente» e di «lucro cessante» (artt. 1218 e 1223 c.c.). Questa soglia è individuabile nella c.d. impossibilità sopravvenuta, totale, parziale o anche solo temporanea.

Fallibile la società che si è trasferita all’estero

Con la sentenza n. 1508/2014, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ...

Improponibilità della domanda giudiziale proposta dal liquidatore di una società di capitali cancellata

La vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte attiene al pagamento, da parte di una società già liquidata e cancellata dal registro delle imprese a far data dal 2005, di una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate nel 2008.

Legittimo il recesso dal preliminare se manca il certificato di abitabilità

La Corte di Cassazione torna a riaffermare la fondatezza ed attualità del costante orientamento giurisdizionale formatosi in materia di compravendita di beni immobili.

L’inefficacia del titolo esecutivo e la procedura instaurata

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in materia e, in particolare, in ordine alle conseguenze dell’inefficacia del titolo esecutivo con il quale si è proceduto a pignoramento nell’ambito di un processo esecutivo cui sono intervenuti altri creditori.

Mobbing: danno alla salute e danno alla professionalità non sono necessariamente cumulabili

Con la sentenza n. 172/2014, la Corte di Cassazione, investita di una controversia tra il Comune di Roma e una sua dipendente, rigetta il ricorso incidentale del primo, dichiarando illegittimi i provvedimenti disciplinari ed i trasferimenti decisi dal Comune, ed accoglie solo parzialmente le ragioni della dipendente.

Parametri speciali a tutela dell’ambiente come limiti minimi di tollerabilità delle immissioni

Chiamata a dirimere una controversia in materia condominiale (immissioni acustiche provenienti dall’ascensore condominiale- citazione in giudizio del Condomino) la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25019 del novembre del 2013, ha chiarito l’utilizzabilità dei criteri previsti da norme di diritto pubblico in materia di determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore.

Danno da lesione del diritto alla riservatezza

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 1608/2014 è tornata a statuire in materia di danno all’individualità della persona offesa, derivante dall’illegittimo trattamento dei dati personali.

Genitori responsabili anche se i figli sono quasi maggiorenni

Con la sentenza n. 3964/2014 la Cassazione ha affermato che i genitori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dai figli anche se gli stessi sono prossimi alla maggiore età, ex art. 2048 c.c., da leggersi nell’ottica dei doveri enunciati all’art. 147 c.c. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti dei figli, nonché alla protezione della propria ed altrui incolumità.

Vendite trasfrontaliere, competente il giudice nazionale di residenza del consumatore

Con la sentenza C-218/12, la Corte di Giustizia dell’UE ha segnato un ulteriore punto a favore di una maggiore tutela per i consumatori che stipulano contratti oltrefrontiera.

Diffamazione: sparisce la pena della reclusione e si fa strada la sanzione dell’ammenda e della rettifica

Il tema caldo della diffamazione a mezzo stampa, oggetto di recenti fatti di cronaca, sta affrontando una nuova tappa, segnata, da un lato, dalla proposta di legge all’esame del Senato, dall’altro, la recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, che si è espressa sulla nota condanna al Diretto di “Libero”, Belpietro.

Legittimo il proteso del traente che ha ordinato alla Banca di non pagare

In materia di emissione di assegni, il cliente è l’unico a rispondere degli ordini da lui stesso impartiti alla propria Banca e, conseguentemente, deve accettare l’eventuale protesto seguito all’ordine di non pagare, dopo aver emesso il titolo.

Bullismo, culpa in vigilando e risarcimento delle lesioni patite a scuola da un minore

Interessante la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano, n. 8081/2013, con la quale si individua il dato normativo di riferimento per ammettere il risarcimento dei danni subiti da un minore a causa di atti di bullismo mossi ai sui danni.

Perdita di chance e diritto al risarcimento del danno

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21678/2013 sono intervenute in materia di onere della prova al fine di accordare il risarcimento dei danni, subiti dal lavoratore, per perdita di chance.

L’atto tributario deve essere motivato, pena la nullità dello stesso

Con la sentenza n. 21564/2013, la Sez. Tributaria della Corte di Cassazione è tornata a ribadire un principio fondamentale per la tutela del contribuente, ovvero quello di motivazione degli atti tributari.

Confisca dell’auto e sospensione della patente anche in caso di prescrizione del reato

Con la L. 120/2010, il legislatore ha qualificato la confisca come sanzione amministrativa e non più penale, come era in precedenza.

Confisca dell’auto e sospensione della patente anche in caso di prescrizione del reato

Con la L. 120/2010, il legislatore ha qualificato la confisca come sanzione amministrativa e non più penale, come era in precedenza.

Il ritorno della mediazione obbligatoria

Nuova svolta in materia di giustizia in ordine alla legittimità della mediazione civile.

No alla pignorabilità della prima casa del contribuente

Altra importante novità introdotta dal c.d. “Decreto del fare” riguarda l’impossibilità, per Equitalia, di procedere all’espropriazione immobiliare se il contribuente, in debito con l’Erario, è proprietario di un solo immobile che utilizza quale abitazione principale e vi risiede anagraficamente.

Stop al fermo amministrativo per beni strumentali all’attività lavorativa

Con il c.d. “Decreto del fare”, il legislatore italiano allenta la morsa di Equitalia nei confronti dei professionisti e degli imprenditori, vietando il fermo amministrativo sui beni del debitore, strumentali all’attività lavorativa.

Opponibilità del contratto di locazione all’aggiudicatario all’asta giudiziaria

Questa tematica trova la sua disciplina all’art. 2923 c.c.. In linea di massima, la regola è quella dell’opponibilità, all’aggiudicatario, delle locazioni aventi data certa anteriore al pignoramento e dell’inopponibilità di quelle successive.

Natura giuridica del contratto di catering

Questa forma di approvvigionamento di cibi e bevande, pronti per essere consumati, consiste in una figura contrattuale atipica, espressione di quell’autonomia contrattuale codificata all’art. 1322, secondo comma, c.c., dedicato alla disciplina dei contratti c.d. atipici o innominati.

La riscossione dei contributi condominiali e morosità del condomino

Con la L. 220 dell’11 dicembre 2012, il Legislatore è intervenuto sulla disciplina del Condominio, in generale, e della riscossione dei contributi per la gestione del condominio, in particolare.

Debiti della società cancellata: si agisce nei confronti dei soci

Con ben tre sentenze gemelle, la n. 6070, 6071 e 6072 del 12.03.2013, le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono quali sono gli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese.

Acquisto di biglietto aereo on line: è contratto di trasporto ex art. 1342 c.c.

Con la sentenza n.17080/2013, la Corte di Cassazione ha inquadrato giuridicamente la fattispecie dei contratti di acquisto di biglietto aereo on line nella categoria dei contratti conclusi mediante moduli o formulari, la cui disciplina è contenuta all’art. 1342 c.c.

Relazione platonica ed addebitabilità della separazione?

Con la sentenza n. 8929/2013 la Corte di Cassazione ribalta la decisione di giudici del merito che avevano dichiarato la separazione di una coppia, addebitando la stessa alla moglie, colpevole, a detta dei giudici, di aver intrattenuto una relazione con altro uomo, fatta da scambi di messaggi ed email, senza però mai essere sfociata in rapporti intimi.

La rilevanza della convivenza prematrimoniale ai fini dell’addebito e del mantenimento

Con la sentenza n. 15486/2013, la Corte di Cassazione ha riconosciuto rilevanza giuridica, ai fini dell’addebitabilità della separazione e ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, anche alla convivenza prematrimoniale.

Coppia di fatto: diritto al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari

Con la sentenza n. 15481/2013 della Corte di Cassazione, la giurisprudenza italiana conferma ancora una volta la direttiva che sta seguendo in materia di riconoscimento giuridico delle coppie di fatto., laddove per famiglia intende non solo quella basata sul matrimonio, ma anche l’unione di fatto.

Limiti dell’accertamento fiscale ai locali riconducibili al contribuente

Con la sentenza n. 4140/2013, la Corte di Cassazione ha fissato un principio di diritto garantista, a favore del contribuente soggetto passivo di indagini tributarie.

Omissione del versamento dell’assegno di mantenimento

Con la sentenza n. 23.866/2013, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quale sia il trattamento sanzionatorio applicabile per il reato di omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento, in caso di divorzio, stante il contrasto giurisprudenziale in materia.

Quali conseguenze giuridiche si determinano sul rapporto coniugale, se uno dei coniugi cambia sesso?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14.329/2013, si è dovuta esprimere su una problematica idonea ad incidere direttamente su valori della persona, fondamentali, quali il diritto di un transessuale, che ha già acquistato lo status di coniuge, a conservare tale status.

Estromissione del convivente dalla casa di abitazione

Con la sentenza n. 7214/2013, la Corte di Cassazione ha aggiunto un’ulteriore tassello alla disciplina del rapporto more uxorio.

Autovelox occulti: ragione agli automobilisti

Con la sentenza n. 22.158/2013 la Corte di Cassazione, Sez. penale, ha accolto la tesi difensiva del conducente, la quale si era fondata sulla configurazione del reato di truffa ai danni degli automobilisti, qualora le Autorità preposte avessero proceduto alla rilevazione della velocità di guida attraverso l’utilizzo di apparecchiature regolari, ma posizionate in modo da essere occultate agli automobilisti.

Condizioni in cui il locatore può legittimamente rifiutare la consegna dell’immobile

Con la sentenza n. 12977 del 24.05.2013, la Corte di Cassazione ha delimitato i confini del legittimo rifiuto, da parte del locatore, alla riconsegna dell’immobile offerta dal conduttore.

Annullamento di diritto della cartella esattoriale in caso di silenzio/assenso dell’Ente creditore.

L’ultima Legge di stabilità, la n. 228/2012, art. 1, commi da 537 a 544, ha introdotto una previsione fortemente rivolta a tutelare il contribuente.

In materia di sanzioni tributarie opera il principio del favor rei

Con la sentenza n. 1656 del 24.01.2013, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire la ricezione, nel nostro ordinamento, del principio secondo cui, all’abrogazione del principio dell’ultrattività delle disposizioni sanzionatorie, è subentrato il principio del favor rei...

Ipotesi di nullità dell’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia

Con la sentenza n. 4777 del 26.02.2013, la Corte di Cassazione si è pronunciata, ancora una volta, a favore della tutela del contribuente.

Nullità della notifica effettuata solo nelle mani del portinaio

La CTP-Roma, con sentenza n. 231/51/13 del 17.05.2013, ha ribadito la portata applicativa dell’art. 6 della L. 212/2000-Statuto del Contribuente, che detta il principio dell’effettiva conoscenza dell’atto tributario da parte del contribuente.

Limiti all’azionabilità del medesimo titolo esecutivo

Con la sentenza n. 8576 del 09.04.2013, la Corte di Cassazione ha posto un limite alla possibilità, riconosciuta dall’art. 483 c.p.c., di azionare più volte il medesimo titolo esecutivo per il recupero del credito.

Irrilevanza di precedente accordo regolativo dei rapporti economici tra i coniugi a seguito di dichiarazione di addebito

La Cassazione, con sentenza n. 10718 del 08.05.2013, ha fissato il principio per cui la dichiarazione di addebito esclude sempre il diritto al mantenimento, anche se i coniugi avevano, precedentemente, stipulato un accordo regolativo dei loro rapporti economici.

Immediata esecutività dei provvedimenti in materia di mantenimento e affidamento della prole

In materia di esecutività dei provvedimenti indicati in epigrafe regnava una certa indeterminatezza, aggravata dalle lacune normative che non giustificavano una diversa disciplina processuale all’interno dello stesso campo, ovvero quello dei provvedimenti camerali.

Rating di legalità - A cura dell'Avv. Agostino De Zordo

Il rating di legalità delle imprese è stato introdotto con l’art. 5 ter del D.L. 1/2012 (cd. Decreto Cresci Italia), come modificato dalla L.62/2012, con il fine di promuovere i principi etici nei comportamenti aziendali ma con la conseguenza pratica di favorire l’accesso a benefici concreti, anche di natura economico finanziaria, delle aziende che ne avranno ottenuto il riconoscimento.

Una nuova Legge per la Famiglia

Con la L. 219/2012, il legislatore italiano ha emanato un provvedimento che per la sua portata storica è stato da molti equiparato alla Legge di riforma del Diritto di Famiglia del 1975, compiendo, quindi, un passo in avanti, non solo in materia di legislazione minorile.

Istituita una banca dati per i minori adottabili

Una nota del Ministero della Giustizia del 15 febbraio scorso dà notizia dell’avvenuta sottoscrizione di un decreto dirigenziale che istituisce la banca dato relativa ai minori dichiarati adottabili e ai coniugi che aspirano alla’adozione nazionale ed internazionale.

Immediata esecutorietà della sentenza di divorzio pronunciata in primo grado, relativamente alla parte di natura economica

Il Tribunale di Torino, con ordinanza 28 agosto 2012, è tornato ad affermare quanto già fatto proprio dalla Corte di Cassazione, ovvero l’immediata esecutorietà della parte della sentenza di divorzio che detta le condizioni economiche dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili dello stesso.

Rapporto tra la domanda di concordato preventivo e dichiarazione di fallimento

Con la sentenza n. 23.01.2013 n° 1521, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione entrano nel merito del legame processuali intercorrenti tra concordato preventivo e fallimento, per chiarire che il rapporto tra i due procedimenti si caratterizza per la consequenzialità logica eventuale del fallimento,all’esito negativo della procedura di concordato, e per l’assorbimento dei vizi del provvedimento di rigetto del concordato in motivi di impugnazione del successivo fallimento.

Redditometro: esentati dalla sua applicazione pensionati e percettori di reddito entro i € 12.000,00

Con un comunicato stampa del 20.01.2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’utilizzo che verrà fatto di tale strumento di controllo. Più precisamente, l’Agenzia afferma che si tratta di uno strumento che “verrà utilizzato per individuare i finti poveri.

In tema di danno da morte: danno non patrimoniale iure proprio o iure successionis?

Con la sentenza n. 17.320/2012, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il dibattuto tema del c.d. “danno tanatologico”, ovvero quello conseguente alla morte di un congiunto, vittima di un illecito civile.

Revocabile l’assegnazione della casa familiare se l’assegnatario la usa solo in week end?

Il caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 14.348/2012 riguarda la scelta di una madre di appoggiarsi per cinque giorni alla settimana presso i genitori di lei, per ragioni di lavoro e di accadimento della figlia, con conseguente utilizzo della casa assegnatale solo nel fine settimana e nel periodo estivo. Tale circostanza ha spinto l’ex marito di lei a proporre ricorso per la revoca dell’assegnazione.

Parcheggio a pagamento non custodito: nessun ristoro in caso di furto dell’auto

Con la sentenza n. 14.319/2011, le SS.UU. della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto attorno alla qualificazione giuridica da dare al “contratto di parcheggio”.

Locazione di immobile in comunione da parte di uno solo dei comproprietari: tutela del comproprietario non locatore

Con la sentenza n. 11.135/2012 le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato che il comproprietario non locatore ha diritto ad ottenere il pagamento diretto del canone di locazione dal conduttore, in misura proporzionata alla propria quota di comproprietà sull’immobile, oltre ad aver diritto alla restituzione da parte del comproprietario locatore dei canoni dallo stesso riscossi, sempre nella misura della sua quota.

Ammissibilità di una clausola di diseredazione all’interno di un testamento

Con la sentenza n. 8352/2012, la Corte di Cassazione ha dichiarato la validità di un testamento contenente solamente una clausola di diseredazione, indirizzando in tal modo la concreta destinazione post mortem del suo patrimonio ai soli eredi legittimi non diseredati.

Il “Decreto Sviluppo”, L. 134/2012, detta nuove regole per proporre l’appello e il ricorso per cassazione

Dall’11 settembre 2012 sono in vigore nuove norme, modificative di alcuni importanti articoli del codice di procedura civile, in materia di “appello” e “ricorso per cassazione”. si ricordano qui alcuni dei più significativi cambiamenti. Per quanto riguarda l’ “appello”, si sottolinea come l’ammissibilità dello stesso sia oggi subordinata ad un primo vaglio del giudice, il quale deve valutare, discrezionalmente, la ragionevole fondatezza dell’appello, con la conseguenza che se lo dovesse ritenere infondato nel merito, lo dichiarerebbe inammissibile, chiudendo così la vertenza nel secondo grado di merito.

Affido condiviso e scelte sull’istruzione dei figli

Con la sentenza n. 10174/2012, la Corte di Cassazione ha accolto le ragioni di un padre, il quale si era visto notificare, da parte della moglie, un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle rate scolastiche della figlia.

L’amministratore di sostegno può, in determinati casi, prestare il consenso informato in sostituzione del beneficiario

Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 24.07.2012, è intervenuto sulla delicatissima questione della prestazione del consenso alle cure mediche prestato da soggetto diverso dal paziente, affetto da incapacità.

Interesse alla dichiarazione di paternità anche in assenza di affectio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15158/2012, ha affermato che nonostante la rilevante differenza di età e la dichiarazione del genitore di non volersi occupare del minore, non costituiscono elementi sufficienti per non procedere con la dichiarazione di paternità.

Omesso avviso bonario per imposte non versate: la cartella di pagamento è comunque valida

La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con la sentenza n. 8137/2012, particolarmente innovativa, ha chiarito due punti di particolare interesse:

In tema di “Danni da insidia stradale”

Con la sentenza n. 6903/2012 la Cassazione, ritornando sul tema dei danni derivanti da c.d “insidie stradali” ha recuperato i principi sin ora elaborati dalla giurisprudenza e che si concentrano, sostanzialmente, ad approfondire due aspetti. Da un lato, cioè, si esamina il tema della “responsabilità della P.A.”, dall’atro, la condotta dell’utente, al fine di verificare la sussistenza o meno di un suo concorso di colpa.

Sì alla sospensione dell’esecuzione nel processo tributario instaurato avanti alla Corte di Cassazione.

Il dibattito attorno alla possibilità o meno di applicare gli strumenti cautelari, come quello della sospensione dell’esecuzione, non è nuovo. Con la sentenza n. 2845/2012 la Cassazione ritorna sul tema, riconoscendo l’ammissibilità della possibilità di chiedere, successivamente al primo grado di giudizio, l’istanza di sospensione di pagamento dei provvedimenti impugnati dal contribuente, qualora l’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno.

Legittimazione passiva dell’amministratore condominale in caso di impugnazione di delibera di approvazione della tabella millesimale.

Con la sentenza n. 11757/2012 la Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale in tema di legittimazione passiva dell’amministratore condominiale in caso di azione legale proposta da un condomino nei confronti del Condominio.

Obbligatoria l’audizione del minore nei procedimenti che lo riguardano. (Famiglia)

Con la sentenza n. 7773/2012 la Corte di Cassazione ha riaffermato la centralità della norma sovranazionale per cui il minore ha il diritto “di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa”. I minori, infatti, in quanto portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli de genitori, sono qualificabili come parti in senso sostanziale.

Solo la trascrizione del titolo può bloccare il pignoramento della casa famigliare.

Con la sentenza n. 12466 del 19 Luglio 2012 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal una madre assegnataria della casa famigliare, la quale si era vista pignorare la casa stessa a causa dei debiti contratti dall’ex marito.

Mediazione obbligatoria ed intenti dilatori.

Con la sentenza n. 1309-08 del 2012 il Tribunale di Roma, Sez. distaccata di Ostia ha valutato le conseguenze della mancata partecipazione della Compagnia assicuratrice ritualmente convocata al procedimento di mediazione attivato da parte attrice, ex art.5 D.Lgs 28/10.

Nulla la cartella esattoriale per omessa indicazione delle modalità di calclo degli interessi.

Con la sentenza n. 4516/2012 la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha confermato la decisione assunta dai Giudici dell’Appello, per i quali la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e, quindi, la mancata indicazione delle singole aliquote prese a base delle singole annualità, era causa di nullità della cartella di pagamento, per lesione del diritto di difesa del contribuente.

La C.C.I.A.A. è l’Autorità titolare di poteri sanzionatori in materia di “Made in Italy”.

Il c.d “Decreto Sviluppo”, entrato in vigore il 26.06.2012, ha introdotto un’importante novità in materia, apportando un’ulteriore aggiunta al testo del disposto dell’art.4, comma 49 della L. 350/2003.

Condominio: non occorre l’unanimità per deliberare sul godimento delle cose comuni.

Con sentenza n. 9877/2012, la Corte di Cassazione torna a ribadire l’orientamento consolidato delle stesse Sezioni Unite in tema di modificabilità della destinazione di una cosa comune.

Scrittura privata e volontà del de cuius.

Con la sentenza n. 8490/2012, la Corte di Cassazione ha affermato che una scrittura privata, ovvero quel documento redatto per iscritto e riportante la sottoscrizione dell’autore dello stesso e la data, può essere considerato un testamento olografo, solo laddove si possa evincere chiaramente che la volontà dell’autore della scrittura sia quello di disporre dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, destinandoli a soggetti determinati.

Non è obbligatorio seguire la pattuglia sprovvista di etilometro presso il Comando.

Non seguire la pattuglia sprovvista dell’etilometro presso il Comando della Polizia Stradale non costituisce condotta sanzionabile con la contravvenzione prevista dall’art. 186, comma 7 Codice della Strada.

Omissione di atti d’ufficio e risarcimento del danno non patrimoniale.

Con la sentenza n. 9445/2012, la Corte di Cassazione ha fissato il principio per cui “quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato, la vittima ha astrattamente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, anche se privo di rilevanza costituzionale, costituendo la tutela penale sicuro indice di rilevanza dell’interesse leso”.

Quando il rifiuto dell’annullamento in autotutela è impugnabile.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10020/2012, ha chiarito che il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria rigetta il ricorso del contribuente, che richiede l’annullamento in autotutela di un avviso di accertamento definitivo, può essere impugnato soltanto se il contribuente, con lo strumento di impugnazione, fa valere profili di illegittimità del rifiuto.

Accertamento legittimo se notificato prima di 60 giorni, ma solo se l’urgenza è motivata.

Con la sentenza n. 11347/2012, la Corte di Cassazione è nuovamente tornata ad esprimersi sull’annosa questione relativa all’interpretazione dell’art. 12, comma 7, Statuto del Contribuente.

Non sussiste litisconsorzio necessario tra Agenzia ed Equitalia in sede di impugnazione della cartella di pagamento.

Con la sentenza n. 11210/2012, la Corte di Cassazione ha precisato che, in sede di impugnazione a cartelle di pagamento, non sussista litisconsorzio necessario tra l’Agenzia che ha iscritto a ruolo e l’Ente preposto alla riscossione. Spetta, infatti, al contribuente scegliere contro chi proporre ricorso.

Non vi è equivalenza tra il reato di cui all’art. 570 c.p. e l’inadempimento civile

Con la sentenza n. 25596/2012, la Cassazione ha sancito un principio fondamentale in tema di pagamento dell’assegno di mantenimento a favore della prole, affermando che non commette il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli, il genitore che è in ritardo nel pagamento dell’assegno medesimo, a causa della particolare situazione in cui lo stesso versa.

Separazione personale e responsabilità patrimoniale dei coniugi

Con la sentenza n. 3526/2012, la Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità patrimoniale solidale dei coniugi per le dichiarazioni congiunte dei redditi, essendo del tutto irrilevanti le vicende matrimoniali intervenute successivamente alla dichiarazioni dei redditi oggetto di accertamento.

La Mediazione conciliativa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Con Ordinanza del 18.05.2012, il Tribunale di Varese è entrato nel merito dell’operatività delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 28/2010, istitutivo della mediazione obbligatoria, al fine di individuare la parte tenuta a proporre domanda di mediazione.

Problemi filosofico-giuridici della rianimazione dei feti prematuri, nati a seguito di interruzione volontaria di gravidanza

Preliminare alla comprensione della complessità della tematica de quo, è la breve analisi dell’attuale contesto socio-culturale. L’età in cui ci troviamo a vivere viene comunemente identificata con l’espressione “post-modernità” che, in ambito filosofico, mira ad indicare, più che la posteriorità storica alla modernità, l’affermarsi di un differente paradigma antropologico e del suo annesso assetto valoriale.

Origine come sinonimo di provenienza da un determinato produttore e non da un determinato Paese.

Con sentenza n. 19.650 del 24.05.2012, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, nell’affrontare un caso di importazione di sandali e gambali dalla Romania, ha ribadito un concetto già precedentemente affermato. In particolare, la Corte ha affermato che la garanzia assicurata dall’art. 517 C.p., rubricato: “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, riguarda l’origine e la provenienza della merce non già da un determinato luogo bensì da un determinato produttore, ossia da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.

Non sussiste il reato di contraffazione se il marchio è ancora in fase di registrazione.

Con la sentenza n. 25273, del 26.06.2012, la Corte di Cassazione fissa un nuovo orientamento, in controtendenza rispetto a quanto statuito fino ad ora. Secondo la Corte, cioè, non sussisterebbe il reato di contraffazione di marchi o brevetti per i quali sia ancora in itinere il procedimento di registrazione. Per poter azionare la tutela penale (artt.473, 474, 517 ed art. 127 Codice della proprietà industriale) occorre, quindi, che il marchio o il brevetto siano stati regolarmente registrati.

Esenti i trasferimenti immobiliari a favore dei figli se disposti in sede di separazione o divorzio.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare esplicativa n. 27 del 21.06.2012, ha precisato che l’art. 19, L. 74/1987, in materia di “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione o di divorzio, a condizione che il testo omologato dal Tribunale preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli è elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.

Il termine per impugnare il licenziamento collettivo è perentorio.

Il lavoratore ha la facoltà di esercitare l’azione di impugnativa del licenziamento collettivo, purché rispetti il termine perentorio di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 223/1991

La validità di una notifica ad una società, successivamente trasformatasi

La Cassazione ha ritenuto valida una notifica, inoltrata ad una società commerciale, poi trasformata, insistendo sul principio per cui non è certo che la trasformazione medesima determini la non esistenza della precedente società

Il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive

Nei confronti della pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, è possibile far valere le dichiarazioni sostitutive, le cosiddette “autocertificazioni”, come mezzi di prova, anche se non è possibile prescindere dal principio per cui nessuno può derivare elementi di prova, a proprio favore, da proprie dichiarazioni, per il soddisfacimento dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.

Risarcimento per mancata aggiudicazione di un appalto.

In caso di annullamento, in sede giurisdizionale, di un provvedimento di aggiudicazione di un appalto, la pubblica amministrazione è tenuta al risarcimento dei danni, anche in forma specifica, nei confronti della ditta ingiustamente esclusa.

Convocazione dell’assemblea societaria: ipotesi di inesistenza e di annullabilità delle relative delibere

Con sentenza 11.06.2003, n. 9364, la Corte di Cassazione, Sezione I, ha affermato che: “in tema di validità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali, la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l’inesistenza giuridica di quest’ultima; invece, la irregolarità, o il vizio, che infici la convocazione non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilità della deliberazione ai sensi dell’art. 2377 codice civile. Né comporta inesistenza della convocazione (e della conseguente deliberazione, che sarà quindi solo annullabile) l’assoluta carenza di legittimazione dell’autore di essa, essendo in tal caso configurabile una convocazione nel suo essenziale schema giuridico.

Il giudice può procedere all’esecuzione in forma specifica di un contratto di lavoro, a fronte d’inadempienza del datore

L’obbligo, assunto con un accordo sindacale, di costituire un rapporto di lavoro subordinato è suscettibile di esecuzione in forma specifica, esclusivamente quando siano indicati tutti gli elementi del contratto. Questo è quanto la Cassazione ha stabilito nella sentenza n. 12516 del 26.08.2003, specificando, tuttavia, che, laddove non siano precisati i dettagli del contratto e l’obbligo rimanga inadempiuto, al lavoratore non resta che accontentarsi dell’integrale risarcimento dei danni, dovendo rinunciare all’esperimento dell’esecuzione in forma specifica.

La pubblica amministrazione può essere chiamata a pagare l’indennizzo per danni esistenziali

Il T.A.R. Puglia, di Bari, con la sentenza n. 3000 del 2003, in tema di fermo amministrativo di vettura, estende alla giurisdizione dei tribunali amministrativi le domande di risarcimento dei danni esistenziali, laddove un atto illegittimo abbia procurato un danno, da provarsi in maniera puntuale e precisa.

Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca non sono valide.

La banca non può, secondo la Cassazione, nella sentenza n. 12222 del 20.08.2003, predisporre clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, poiché queste sono manifestazione di un’attività meramente negoziale, che, come tale, non può derogare alla disciplina generale, prevista, a livello normativo, nell’articolo 1283 c.c.

Nei contratti di appalto, il committente di un cantiere può sfiduciare l’appaltatore

L’ampiezza di formulazione dell’articolo 1671 c.c. ha indotto la Cassazione, nella sentenza n. 11642 del 29.07.2003, a prevedere, a favore del committente di un contratto d’appalto, il potere di recesso unilaterale, per mera sfiducia nei confronti dell’appaltatore. A carico del committente, resta, tuttavia, l’obbligo di pagare all’appaltatore l’indennizzo, per avvenuto scioglimento del contratto.

Nelle controversie tra consumatore e professionista, prevale il c.d. “foro del consumatore”

La Cassazione, con la sentenza n. 14669 del 01.10.2003, ha stabilito che, nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale esclusiva spetti al giudice del luogo ove il consumatore abbia la sua sede o abbia eletto domicilio. E’, altrimenti, vessatoria la clausola che ponga, come foro competente, una diversa località.

Disoccupazione volontaria ed indennità di disoccupazione.

Recentemente la Corte Costituzionale è intervenuta in materia di indennità di disoccupazione relativamente alle dimissioni per ragioni personali ed alle, assai differenti, ragioni per giusta causa, pronunciandosi con una sentenza interpretativa di rigetto sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna in merito a quanto disposto dall’art. 34 L. n. 448/98 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Legge finanziaria 1999).

Illegittimità del licenziamento di un dirigente reo di avere percosso un sottoposto all’esterno dei locali aziendali

La Suprema Corte, con la sentenza n. 4932/03, ha confermato che il licenziamento di un dirigente, irrogato per l’aggressione fuori dai locali dell’azienda ad un collega gerarchicamente subordinato, risulta illegittimo.

Estensione alle società di capitali delle modalità previste per la notifica alle persone fisiche

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 8091/2002, hanno stabilito l’applicabilità alle società di capitali del sistema di notificazione degli atti previsto dall’art. 143 c.p.c. per le persone fisiche con residenza e domicilio sconosciuti. Tale applicabilità viene subordinata alla condizione che nell’atto risulti indicato il nominativo del legale rappresentante dell’ente, del quale, altresì, risultino sconosciuti la residenza, la dimora ed il domicilio.

Obbligo di motivare l’esclusione dalla gara d’appalto per mancanza del requisito della moralità professionale.

Il Consiglio di Stato, recentemente, con la sentenza n. 1145 del 01.03.2003, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione di un’impresa da una gara d’appalto per mancanza del requisito di moralità professionale, desunta esclusivamente dalla presenza di una condanna a carico del legale rappresentante dell’impresa esclusa.

La Cassazione amplia il raggio d’azione della Legge n. 89 del 24.03.2001 (Legge Pinto) sulla previsione di un’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

La Suprema Corte di Cassazione, sezione prima, con la sentenza n. 3410 del 07.03.2003, ha ritenuto che il diritto al riconoscimento dell’equa riparazione, a seguito di danni patrimoniali o non patrimoniali subiti a causa del mancato rispetto del termine ragionevole del processo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, non debba essere interpretato, nel senso restrittivo del riconoscimento solo a favore della parte risultata vittoriosa nel processo e quindi con l’esclusione della parte soccombente.

Lo scopo mutualistico è pienamente compatibile con l’esercizio di attività commerciale.

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 12 aprile 2002, ha stabilito che una società cooperativa possa svolgere attività commerciale senza che si pongano problemi di incompatibilità con la naturale finalità mutualistica della stessa. Il discorso è stato affrontato per chiarire la posizione di tali società, laddove, per insolvenza, si ritenga di doverne chiedere il fallimento. Questa decisione comporta delle novità piuttosto importanti, poiché si è affermato che lo svolgimento di attività lucrativa possa aversi anche in un tempo anteriore alla vita mutualistica, così come si è disposto che la stessa non debba assumere carattere prevalente all’interno dell’impresa.

L’infortunio “in itinere”.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza dell’11 dicembre 2001, ha rigettato il ricorso presentato da una lavoratrice caduta dal proprio ciclomotore mentre si recava sul posto di lavoro. Tale decisione è stata presa a seguito di una attenta valutazione della distanza abitazione-luogo di lavoro, possibilità di utilizzo dei mezzi pubblici, buone condizioni di salute che permettano la percorribilità a piedi del tragitto qualora questo sia breve; se ricorrono tali circostanze, l’utilizzo del mezzo privato da’ luogo, infatti, ad un c.d. rischio “elettivo”, classificato come non risarcibile.
Nello studio del caso si è ovviamente fatto riferimento al termine occasione di lavoro in contrapposizione a quello di causa, specificando che l’occasione ha un significato più ampio, tale da ricomprendervi tutte le situazioni in cui l’attività lavorativa sia presupposto di un infortunio. Ma nel caso di tragitto abitazione-luogo di lavoro, molta attenzione è data al fattore ragionevolezza, il quale dovrebbe sempre condurre ad una giusta analisi delle circostanze concrete, e quindi ad una scelta consapevole delle modalità di spostamento. Si deve, infatti, preferire un percorso che possa essere qualificato “normale”, e l’utilizzo del mezzo proprio, soprattutto qualora si tratti di ciclomotore, dovrà essere preferito soltanto nei casi in cui il tragitto non possa essere percorso con mezzi pubblici.

Pronuncia n. 13909 del 24.09.2002

La Suprema Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 13909 del 24.09.2002, è tornata ad affrontare il tema delle locazioni, in particolare specificando e riempiendo di contenuti quei “gravi motivi” richiesti dal legislatore al conduttore per poter recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno sei mesi, da contratti di locazione non abitativi. L’intervento della Cassazione segue ad altre due pronunce, sempre della terza sezione civile, la n. 10980 del 10.12.1996 e la n. 7460 del 11.08.1997, correlate per oggetto.

Il rispetto della normativa a tutela dei disabili come requisito di partecipazione alle agli appalti pubblici.

Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, nella sentenza 6 luglio 2002, n. 3733, ha affrontato e risolto il problema relativo alla portata ed alle finalità applicative dell’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, relativa alla tutela dei disabili. I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che il rispetto della normativa a tutela dei disabili costituisce requisito della stessa partecipazione agli appalti pubblici e non mera condizione dell’aggiudicazione definitiva.

La “querelle” dei reati edilizi in seguito al nuovo Testo Unico sull’edilizia, Dpr. 380/2001.

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza del 20/12/2002, n. 4015, si colloca nella scia di altre sentenze (Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 22/04/2002; Tribunale di Ivrea n.447 del 03/07/2002) che sostengono l’abrogazione ad opera dell’articolo 136 del T.u. n. 380/2001 delle figure di reati edilizi previsti dall’articolo 20 della Legge 47/85. L’articolo 44 del T.u. ripristinerà i reati edilizi solo a partire dal 30 giugno 2003. Nella fase transitoria i Tribunali di merito sono divisi. Nel senso opposto alle pronunce citate si collocano diverse sentenze (Tribunale di Torre Annunziata n.435/2002; Tribunale di Grosseto, 10 dicembre 2002, n. 794).

La nuova Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea in data 28 gennaio 2003 hanno adottato la Direttiva n. 2003/4/CE in materia di accesso al pubblico all’informazione ambientale che abroga la Direttiva n. 90/313/CEE recapita a livello nazionale dal D.Lgs. n. 39/1997. La recente Direttiva, che dovrà esser recepita dall’ordinamento italiano entro il 2005, amplia notevolmente l’ambito applicativo del diritto di accesso del pubblico all’informazione ambientale.

Esecuzione forzata e pagamento dell’imposta di registro.

Con sentenza n. 522/2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66 del D.P.R. n. 131 del 1986 (recante “Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”), nella parte in cui “[…] non prevede che il preventivo assolvimento dell’imposta di registro di cui all’art. 1 non si applica al rilascio all’interessato dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata”. Con la pronuncia in commento, la Corte ha ritenuto che l’interesse fiscale alla riscossione dell’imposta sia sufficientemente garantito dall’obbligo imposto al cancelliere del Tribunale di informare l’Ufficio finanziario dell’esistenza dell’atto non registrato, creando i presupposti per procedere alla riscossione.

Novità giurisprudenziali in materia di tutela del domain name.

Il Tribunale di Milano, Sez. I civile, con sentenza n. 7063/2002, ha statuito che il c.d. domain name (o nome a dominio), con il quale viene identificato un indirizzo elettronico, costituisce un segno distintivo dell’impresa. In quanto tale, gode della tutela prevista dall’ordinamento per il marchio. Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Milano si colloca nel solco di un recente filone giurisprudenziale, che assimila, in termini di tutela, il nome a dominio al marchio, estendendone la relativa disciplina.

Nullità della delibera condominiale relativa all’installazione di una radio-base per la telecomunicazione mobile.

Con sentenza n. 12663 del 23 ottobre 2002, il Tribunale di Milano, Sez. III civile, ha dichiarato la nullità della delibera assembleare di un condominio, relativa alla installazione di una radio-base per la telecomunicazione mobile. Con la predetta delibera, i condomini avevano conferito all’amministratore la delega per la stipulazione di un contratto di locazione del lastrico solare del condominio con una società di telefonia mobile. Il Tribunale ha ritenuto che gli interventi di installazione dell’antenna comportassero una innovazione pregiudizievole per la destinazione e l’uso della cosa comune: ha, quindi, dichiarato la nullità della relativa delibera assembleare, perché in contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 1120, comma 2, del codice civile.

La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per danni derivanti da insidie e trabocchetti stradali.

Con sentenza n. 17152 depositata il 3 dicembre 2002, la Corte di Cassazione, Sez. III, ha affermato che: “ […] la responsabilità colposa della P.A., in caso di insidia o trabocchetto stradale, è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato, tutte le volte in cui il fatto stesso non sia idoneo a interrompere tout-court il nesso causale tra l’evento e il comportamento colposamente omissivo dell’ente pubblico”.

Per il notificante, la notifica a mezzo posta si perfeziona al momento della spedizione dell’atto.

Con sentenza 20 novembre 2002 (depositata il 26 novembre 2002), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’articolo 4, comma 3, legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Condominio: la Suprema Corte si pronuncia sulle spese relative al funzionamento dell’impianto centralizzato di riscaldamento.

Con sentenza n. 12596 del 28.8.2002, la Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo gravante su ogni condomino di partecipare alle spese per il riscaldamento centralizzato, anche nel caso in cui il relativo impianto non funzioni regolarmente. Tale obbligo deriva dalla disposizione contenuta nell’art. 1123, comma 1, del codice civile, secondo il quale “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Tuttavia, in caso di mancato o insufficiente funzionamento dell’impianto, il condomino può adire l’Autorità giudiziaria per ottenere l’accertamento del danno subito e la sua liquidazione; pari, quest’ultima, alle somme pagate al condominio per la gestione del servizio, nonché alle spese affrontate per supplire, con mezzi propri, al carente funzionamento dell’impianto.

L’agente addetto alla sicurezza stradale può disporre la revisione della patente, a sua discrezione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 7715 del 9.9.2002, ha affermato che il provvedimento, con i quale gli agenti preposti alla sicurezza stradale dispongono la revisione della patente di guida, è totalmente discrezionale e, in quanto tale, insindacabile nel merito. La pronuncia in commento affronta il delicato problema del limite al potere, attribuito agli agenti, di chiedere l’applicazione dell’art. 128 del Codice della strada. La sentenza rafforza tale potere, legittimando gli agenti a chiedere la revisione del documento di guida, adducendo una motivazione piuttosto generica: è sufficiente, infatti, che l’agente riporti a verbale generici dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti necessari e sufficienti in capo al conducente colpito dal provvedimento, senza dover provare oggettivamente tale inidoneità.

Assegnazione della casa familiare e diritto di opporre a terzi il relativo provvedimento.

Con sentenza del 26.7.2002, n. 11096, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che, ai sensi dell’art. 11 della legge 6.3.1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), “[…] il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per definizione data certa) è opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell’assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato in precedenza trascritto”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato condanna la dicitura “lights” riportate sulle sigarette.

L’Autorità della Concorrenza e del Mercato si è pronunciata, nei giorni scorsi, sulla utilizzazione della dicitura “lights”, apposta sulle confezioni delle sigarette Marlboro. Ne è conseguita una decisione che condanna tale utilizzo, sul presupposto che il termine “lights” induca i consumatori a ritenere che le sigarette in questione siano meno pericolose e nocive per la salute, rispetto alle normali sigarette. L’Autorità garante, infatti, ha ritenuto che l’apposizione del termine sulle confezioni delle sigarette avesse la finalità di promuovere il prodotto, evidenziandone una caratteristica, e di orientare la scelta del pubblico verso il suo acquisto. Inoltre, qualora il segno distintivo dell’impresa, quale è il marchio, abbia rilevanza all’interno del messaggio pubblicitario relativo al prodotto, l’Autorità è competente ad accertarne la conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 25.1.1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole.

Quali diritti ai genitori adottivi?

Con sentenza del 6 giugno 2002, il Tribunale di Milano ha stabilito che il richiamo contenuto nell’art. 45, D. Lgs. 26 marzo 2001 al “primo anno di vita” del bambino, in relazione alla possibile fruizione di permessi giornalieri retribuiti, non debba avere necessariamente ed unicamente una connotazione biologica. Nel caso di adozione, infatti, deve piuttosto indicare il primo anno successivo all’ingresso in famiglia del bambino, e ciò a sostegno della mutata concezione delle relazioni familiari, nelle quali si è affermata l’uguaglianza tra uomo, donna e bambini, e nelle quali la filiazione è vista come un fatto sociale ed affettivo, e non solo naturale.

Il Garante della Privacy è parte nei giudizi promossi avanti il tribunale ordinario, avverso i suoi provvedimenti.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7341 del 20.5.2002, ha statuito la legittimità della partecipazione del Garante della Privacy ai giudizi, instaurati avanti il tribunale ordinario, in opposizione ai suoi provvedimenti. Al fine di tutelare i diritti soggettivi riconosciuti dalla legge n. 675/96 (c.d. legge sulla privacy), il soggetto interessato può ricorrere avanti l’Autorità garante della tutela dei dati personali (c.d. Garante della privacy), ovvero adire il tribunale ordinario. Qualora sia stata scelta la prima strada, il soggetto soccombente può impugnare il provvedimento ricorrendo al tribunale ordinario. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che nei giudizi di impugnazione avanti il giudice ordinario, il Garante della privacy deve essere considerato parte del giudizio stesso, ma nel rispetto dell’obbligo di imparzialità.

Entra in vigore la Direttiva 2000/35/Ce, in materia di pagamento delle fatture, nonostante il suo mancato recepimento nell’ordinamento italiano.

Dal 9 agosto scorso è entrata in vigore anche nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria 2000/35/Ce, del 29 giugno 2000, in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali. L’Italia non ha rispettato il termine dell’8 agosto 2002 per il recepimento della direttiva stessa, ma quest’ultima riceve diretta applicazione all’interno dell’ordinamento italiano, stante il suo contenuto particolareggiato. La novità principale introdotta dalla direttiva in commento consiste nella riduzione dei termini normalmente previsti per il pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che abbiano ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo. Il termine massimo in questione è di 30 giorni dall’emissione della fattura.

La Commissione Europea rileva la violazione, da parte dell’Italia, della normativa comunitaria in materia di rifiuti.

La Commissione Europea, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sul rispetto, da parte degli Stati membri, delle disposizioni comunitarie, ha rilevato il mancato adeguamento dell’Italia alle disposizioni Ue in materia di gestione delle discariche e di smaltimento dei rifiuti generici o pericolosi. La Commissione ha rilevato, altresì, il mancato adeguamento dell’Italia alla direttiva quadro sui rifiuti, nella parte in cui prevede che le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti debbano registrarsi presso le autorità competenti. A seguito delle iniziative di richiamo prese della Commissione, nei confronti dell’Italia, è prevedibile che quest’ultima debba rendere conto dei suoi inadempimenti davanti alla Corte di Giustizia.

Nei contratti d’agenzia i compensi possono essere previsti in misura fissa.

Con una recente decisione, il comitato amministratore della gestione contributi dei lavoratori autonomi ha ritenuto legittima la previsione, nell’ambito dei contratti d’agenzia, di compensi in misura fissa o di provvigioni su un volume minimo di vendite garantito. La pronuncia ha accolto il ricorso promosso da una impresa avverso un verbale di accertamento predisposto da ispettori Inps. Secondo la ricorrente e, quindi, secondo l’organo di vigilanza Inps, l’art. 1742 del codice civile, nella parte in cui si riferisce al compenso spettante all’agente con il termine “retribuzione” ammetterebbe la libera determinazione contrattuale dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti.

Nuove formalità da eseguire per effettuare le notifiche all’estero.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 6737/2002, ha affermato che il ricorso all’art. 143 del codice di procedura civile, per effettuare le notifiche a persona trasferita all’estero, di cui siano sconosciuti la residenza, la dimora, o il domicilio, può avvenire solo dopo l’esito negativo di approfondite ricerche presso il competente Ufficio Consolare. Secondo la recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, quindi, il difetto di risultanze anagrafiche, imputabile all’inerzia del destinatario della notificazione, comporta oneri aggiuntivi a carico di colui che ha interesse ad effettuare la notificazione.

La Corte Costituzionale interpreta l’art. 148 c.c., in materia di tutela dei minori.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 236/2002, è intervenuta in materia di tutela dei minori, per stabilire l’interpretazione corretta dell’art. 148 c.c. La Corte ha affermato che il decreto, con il quale il giudice ordina al soggetto inadempiente, obbligato al mantenimento del minore, di versare una quota dei suoi redditi a chi sopporta le spese per il mantenimento del minore stesso, può costituire titolo esecutivo per l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale, in favore di quest’ultimo. Nella decisione si legge, altresì, che tale ipoteca non può essere iscritta nei confronti di un terzo, ad esempio il datore di lavoro, che sia debitore dell’obbligato. Al terzo può essere ingiunto di versare una quota dei redditi dell’obbligato al mantenimento, per la sua destinazione al minore interessato.

Novità in tema di dichiarazione annuale IVA 2002.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 21.12.2001, ha approvato delle novità sostanziali in tema di dichiarazione annuale IVA 2002. E’ stato introdotto, in particolare, nel quadro VA il rigo VA33, nel quale deve essere indicato l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell’anno, risultanti dalle dichiarazioni doganali. Tra le esportazioni di beni sono ricompresse: le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari; nonché le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori dal territorio dell’Unione Europea.

Spetta al Giudice stabilire quali interventi debbano essere qualificati “lavori di straordinaria manutenzione” dei condomini.

Il Tribunale di Sanremo, con sentenza n. 1731 del 4.6.2002, ha rilevato che, stante la mancanza di un criterio normativo preciso, non è immediato stabilire se le opere di manutenzione di un condominio siano, o meno, di “notevole entità”. Qualora si tratti di lavori di straordinaria manutenzione, occorre l’approvazione della maggioranza qualificata dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1136, comma 4, del codice civile. Nel caso in cui dalla qualificazione dei lavori sorgano contestazioni all’interno dell’assemblea dei condomini, deve essere adito il giudice ordinario, il quale dovrà fare riferimento ad una serie di criteri, tra i quali rilevano: il valore della spesa, il rapporto tra costo e valore dell’edificio, l’entità della spesa a carico di ogni singolo condomino.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee interviene in materia di marchi.

Nella causa C-299/99, tra la Philips e la Remington, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha emesso la sentenza n. CJE/02/55, depositata il 18 giugno u.s., che ha l’effetto di uniformare, su tutto il territorio europeo, l’applicazione della Direttiva comunitaria sui marchi (n. 89/104/Ce), fino ad oggi lasciata alla interpretazione giurisprudenziale dei singoli Stati membri. Con la pronuncia in commento, la Corte di Giustizia ha precisato che: 1) la direttiva europea in materia di marchi pone due condizioni affinché un segno possa assurgere a marchio d’impresa: da un lato, quest’ultimo deve avere l’attitudine ad essere rappresentato graficamente, dall’altro deve avere forza distintiva dei prodotti dell’impresa, ai quali viene associato; 2) qualora il giudice nazionale ritenga che il consumatore riconduca un prodotto ad una determinata impresa, in virtù del marchio che lo contraddistingue, deve ritenersi realizzata la condizione per la registrazione del marchio stesso; 3) la normativa comunitaria esclude la registrazione di un segno quale marchio, qualora quest’ultimo abbia ad oggetto una forma che incorpori una funzione tecnica.

La responsabilità civile delle Poste S.p.a. per i danni derivanti all’utente da disservizi.

Con la sentenza n. 254/2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 del Codice Postale (D.P.R. 29.3.1973, n. 156), “[…] nella parte in cui dispone che l’amministrazione e i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito del telegramma […]”. Secondo la Corte, infatti, l’art. 6 citato contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione, poiché, escludendo la responsabilità dell’Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni, “[…] fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge”, imporrebbe un “[…] anacronistico privilegio privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e perciò lesivo del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza garantiti dall’art. 3 della Costituzione […]”.

Casi di nullità della notifica dell’avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con pronuncia n. 42 del 23 maggio 2002, ha affermato che la notifica dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è nulla, qualora nella relata non vengano indicati espressamente i motivi che hanno impedito l’esecuzione della notifica ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c. Tali motivi, infatti, non possono desumersi per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 c.p.c., in concreto adottata. La Commissione, inoltre, ha aggiunto che non può trovare applicazione la disposizione contenuta nell’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale: “la nullità (dell’atto, n.d.r.) non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Tale disposizione, infatti, trova applicazione nei confronti di un atto avente natura processuale; mentre l’atto di accertamento ha natura sostanziale.

Divieto, per l’Amministrazione finanziaria, di emettere doppi avvisi di accertamento.

Con sentenza del 19.3.2002, la Corte di Cassazione, Sez. V civile, ha affermato che: “[…] in materia di imposte dirette, qualora un atto di accertamento sia annullato in primo grado, perché emesso da ufficio incompetente, l’ufficio delle imposte competente non può, in pendenza dell’appello, e senza aver previamente annullato il primo nell’esercizio dei poteri di autotutela, emettere un nuovo atto impositivo, avente il medesimo contenuto e riferito agli stessi anni d’imposta, giacché ciò comporterebbe la presenza contemporanea di più atti di imposizione relativi al medesimo credito tributario, in violazione del divieto, formulato nell’art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto […]”.

La Corte di Cassazione esclude che l’amministratore condominiale possa agire nei confronti del condomino apparente.

Con sentenza 8.4.2002, n. 5035, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha composto il contrasto giurisprudenziale in merito alla possibilità, o meno, dell’amministratore condominiale, di agire nei confronti del condomino apparente per il recupero delle somme non corrisposte, relative alle quote di gestione. La Suprema Corte ha affermato che il condominio deve citare in giudizio il vero proprietario dell’unità immobiliare, le cui quote di spesa siano rimaste insolute, e non il soggetto che possa apparire tale. L’amministratore, quindi, ha l’obbligo di individuare il vero proprietario attraverso ricerche presso i pubblici registri, non potendo invocare il principio di apparenza del diritto; principio che tutela soltanto i terzi di buona fede.

Il datore di lavoro che accede alla casella di posta elettronica aziendale, in uso al lavoratore dipendente, non viola la legge sulla privacy e non commette reato.

Con ordinanza del 10 maggio u.s., il Tribunale di Milano ha disposto l’archiviazione di un procedimento penale a carico di un datore di lavoro, cui era stato contestato, da parte di una dipendente, di aver avuto libero accesso alla casella di posta elettronica, ove erano contenuti dei messaggi privati. Il Giudice a escluso la rilevanza penale del fatto sui seguenti presupposti: la casella di posta elettronica è un bene aziendale cui il datore di lavoro può liberamente accedere per garantirne l’integrità ed un uso corretto; il messaggio e-mail non ha la stessa natura della corrispondenza scritta, pertanto non può godere della medesima tutela assicurata alla seconda.

L’Autorità garante denuncia un intermediario finanziario per la violazione della normativa in materia di privacy.

Il Garante della tutela dei dati personali è intervenuto nei giorni scorsi con una pronuncia di condanna nei confronti di un intermediario finanziario che inviava materiale pubblicitario ad un correntista, nonostante la sua opposizione a riceverlo. La Legge n. 675/1996, in materia di privacy, prevede che il trattamento dei dati personali possa avvenire soltanto se preceduto dall’espresso consenso del soggetto interessato. Il titolare del trattamento, inoltre, può incorrere nel reato di cui all’art. 35 della legge citata, qualora nella sua condotta sia ravvisabile il dolo di profitto.

Il Comune che gestisce il servizio di scuolabus è responsabile dei danni subiti dagli utenti al momento della discesa dal mezzo stesso.

La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza 19.2.2002, n. 2380 ha affermato che: “[…] nell’esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo scuolabus, gestito dal Comune, la conduzione del minore dalla fermata dell’automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro, esimere da responsabilità l’autista incaricato dell’accompagnamento ove quest’ultimo, allorché alla fermata dell’automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall’ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

L’invio tramite e-mail, senza il consenso del destinatario, di materiale pubblicitario a fini commerciali viola la privacy.

Con una recente pronuncia il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato che l’invio non autorizzato (ovvero senza il consenso del destinatario), mediante e-mail, di materiale pubblicitario a fini commerciali è illegittimo ed espone il mittente ad un eventuale risarcimento del danno, il cui ammontare deve essere stabilito dal giudice ordinario. Con la medesima pronuncia, l’Autorità Garante ha altresì condannato la società autrice dell’invio di materiale pubblicitario a rifondere le spese affrontate dal consumatore ricorrente per il procedimento. Con una precedente pronuncia, il Garante della Privacy ha avuto occasione di pronunciarsi in merito all’utilizzo non autorizzato -perché privo del preventivo consenso del titolare dei dati personali- di un indirizzo di posta elettronica per l’invio di materiale pubblicitario ai fini di propaganda politica, in vista delle consultazioni elettorali.

Multa annullata se il cartello del segnale stradale non riporta gli estremi dell’ordinanza.

Con sentenza del 30 aprile scorso, il Giudice di Pace di La Spezia ha accolto il ricorso proposto da un automobilista multato per non aver rispettato la prescrizione di un divieto di sosta. Secondo il ricorrente la sanzione amministrativa comminata doveva essere annullata a causa della irregolarità del segnale stradale di divieto di sosta. L’irregolarità sarebbe discesa dal mancato rispetto della disposizione contenuta nell’art. 77, comma 7, del regolamento del Codice della strada. Secondo l’articolo citato, sui segnali di prescrizione devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza di apposizione.

La Pubblica Amministrazione può inviare ai privati, tramite fax, comunicazioni contenenti termini perentori.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 2207 del 24.4.2002 ha affermato il principio secondo il quale la Pubblica Amministrazione può validamente trasmettere ai privati, mediante fax, comunicazioni recanti termini perentori. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il telefax si serve di protocolli di trasmissione in grado di documentare sia l’invio del messaggio, che la sua ricezione da parte del destinatario. Il c.d. rapporto di trasmissione è uno “[…] strumento idoneo a garantire l’effettività della comunicazione […]”. Ne consegue che i privati non possono opporre l’inidoneità dello strumento di trasmissione della comunicazione.

Il T.A.R. Marche riconosce la legittimazione attiva delle associazioni di tutela ambientale a ricorrere contro atti urbanistici.

Con sentenza del 22.2.2002 n. 184 il Tribunale Amministrativo della Regione Marche ha riconosciuto, seguendo un orientamento innovativo, la legittimazione attiva di una associazione di tutela ambientale a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa avverso un provvedimento urbanistico lesivo del territorio. L’art. 18 della legge 8.7.1986 n. 349 riconosce alle associazioni a tutela dell’ambiente la legittimazione a ricorrere in sede amministrativa per ottenere l’annullamento di atti illegittimi pregiudizievoli per l’ambiente stesso. Secondo il Tribunale amministrativo tale legittimazione non è limitata ai soli ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti in diretto contrasto con vincoli legislativi o amministrativi, ma si estende anche ai ricorsi avverso atti che “[…] in maniera indiretta e riflessa[…]” possono avere incidenza negativa sull’ambiente.

L’Agenzia delle Dogane interviene su alcune novità introdotte dal regolamento n. 444/2002, che ha riformato il regolamento Cee n. 2454/1993.

Il recente regolamento Cee n. 444/2002 ha apportato delle modifiche al regolamento Cee n. 2454/1993, in attuazione del codice doganale comunitario. L’Agenzia delle Dogane è intervenuta con la circolare n. 33/D del 22 aprile u.s. chiarendo alcuni aspetti delle suddette modifiche. In particolare, viene segnalata l’integrazione apportata all’art. 145 del regolamento n. 2454/93, al fine di permettere, in sede di revisione dell’accertamento doganale, la riduzione della base imponibile in caso di acquisto all’estero di merci difettose. L’importatore, quindi, subirà un’imposizione adeguata al prezzo effettivamente pagato al fornitore estero, in seguito all’accertamento dei vizi della merce e del relativo obbligo di garanzia gravante sul fornitore stesso. L’Agenzia delle Dogane ha rilevato come la nuova determinazione della base imponibile possa avvenire esclusivamente nel caso in cui vengano importate merci difettose per le quali il fornitore estero abbia un obbligo di garanzia nei confronti dell’importatore.

Il Garante della Privacy ha affermato che le informazioni lacunose e incomplete sulla solvibilità di un soggetto violano la Legge n. 675/1996.

L’Autorità garante della riservatezza dei dati personali, con una pronuncia dello scorso 8 aprile, ha affermato che il registro informatico nel quale sono inseriti i nominativi dei soggetti protestati deve essere tenuto in continuo aggiornamento, eliminando i nomi di coloro che sono stati inseriti per errore o per i quali, comunque, sono venuti meno i presupposti per la loro iscrizione. I dati personali relativi alle situazioni di protesto, rientrando nella categoria dei dati relativi allo svolgimento di una attività economica, possono essere trattati, ai sensi dell’art. 12, lett. f) della legge n. 675/96 anche in assenza di consenso. Secondo la pronuncia del Garante della privacy, tale circostanza non determina una minore protezione di tali dati e in particolare dei dati relativi alla solvibilità di un soggetto, trovando applicazione la disposizione contenuta nell’art. 13 della legge citata. Secondo quest’ultimo articolo e sulla base dei diritti che possono essere esercitati dal soggetto interessato, infatti, le informazioni che confluiscono nelle banche dati devono essere esatte, aggiornate e non lacunose.

L’ordinanza del Ministero della salute in relazione ai nuovi requisiti igienici per le vendite di prodotti alimentari su aree pubbliche.

Con ordinanza del 3 aprile scorso, il Ministero della salute si è pronunciato definitivamente sulla questione, rimasta irrisolta dal 1995, relativa ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche. Il provvedimento, di prossima pubblicazione, consentirà la vendita di prodotti alimentari deperibili, cotti, già preparati o che non necessitano di alcuna preparazione e di altri prodotti deperibili confezionati, in aree pubbliche attraverso appositi “banchi temporanei” aventi determinate caratteristiche strutturali, a garanzia delle condizioni igienico-sanitarie dei prodotti stessi.

La Corte di Cassazione civile si pronuncia, a Sezioni Unite, sulla risarcibilità del danno morale.

La Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, con sentenza n. 2515 del 21.2.2002, è intervenuta sul tema della risarcibilità del danno morale e sui suoi presupposti, affermando che: “[…] in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di aver subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d’animo) di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all’integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all’offesa all’ambiente ed alla pubblica incolumità, anche all’offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale […]”.

Novità sulla garanzia dei prodotti e sui diritti riconosciuti al consumatore di beni di consumo

L’8 marzo 2002 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 2.2.2002, n. 24, che ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria 1999/44/CE in materia di contratto di vendita e di garanzie di consumo. Il d.lgs. citato introduce, dopo l’art. 1519 del codice civile, gli articoli 1519 bis-1519 nonies. Per espressa disposizione di legge, sono disciplinati “[…] taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre […]” (art. 1519 bis, co. 1, c.c.). Gli articoli citati introducono nell’ordinamento alcuni diritti che il consumatore può esercitare nei confronti del venditore di beni di consumo. Si ricorda, in particolare, il diritto del consumatore di ottenere il ripristino, senza spese, della conformità del bene, mediante riparazione o sostituzione, ovvero, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le nuove disposizioni non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 24/2002.

Il documento informatico privo di firma digitale e la sua efficacia probatoria

Con sentenza n. 11445 del 6.9.2001, la Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, ha affermato che “[…] in tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell’art. 2712 c.c., e dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate”.

I primi interventi della Corte di Cassazione in materia di elettrosmog

Dopo l’entrata in vigore della legge quadro 22.2.2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la Corte di Cassazione penale ha avuto occasione di pronunciarsi in due casi sulle medesime circostanze di fatto. Con la sentenza n. 353 del 2002 e la n. 391 del 2002, la Suprema Corte si è pronunciata sulla situazione di pericolo per la salute di persone residenti in un centro abitato, provocata da impianti di radiodiffusione, le cui emissioni elettromagnetiche superavano i limiti di tollerabilità previsti dalla legge. Sulla base di fatti analoghi la Suprema Corte si è pronunciata seguendo due orientamenti opposti: nella sentenza n. 353/2002, infatti, ha escluso l’applicazione degli articoli 650 e 674 del codice penale e ha disposto il dissequestro degli impianti di radiodiffusione, permettendo la ripresa dell’attività; nella sentenza n. 391/2002, invece, la Suprema Corte ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’applicazione degli artt. 650 e 647 del codice penale, confermando il sequestro delle emittenti radiotelevisive ed impedendo la ripresa della loro attività.

Siti Internet e violazione della legge 8.2.1948 n. 47, relativa alla disciplina sulla stampa

Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 15 febbraio 2002, ha respinto la richiesta, formulata dal Pubblico Ministero, di decreto penale di condanna a carico di un titolare di un sito Internet, per il reato di omessa indicazione del nome dell’editore e dello stampatore nel sito stesso, secondo le disposizioni contenute negli articoli 2 e 16 della legge 8.2.1948, n. 47. Secondo il Giudice, il concetto di “stampato” e la sua “riproduzione”, contenuto nella legge citata, non può trovare applicazione nell’ipotesi di un testo pubblicato su Internet; ne consegue che non è necessaria l’indicazione del nome dell’editore e dello stampatore. Il Giudice afferma che: “[…] la riproduzione del file, del tutto eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, se lo desidera, può provvedere a stampare il file scaricato”. Il file, quindi, deve essere considerato alla stregua di un documento informatico originale e non di una riproduzione.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E, ha precisato il contenuto delle modifiche apportate dalla legge 28.12.2001, n. 448, alle disposizioni sul processo tributario

L’art. 12, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 ha apportato delle modifiche rilevanti all’art. 2 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, recante “Oggetto della giurisdizione tributaria”. Tali modifiche hanno esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’ambito della giurisdizione speciale tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta precisando che “[…] per effetto della nuova competenza, a norma del comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti gli atti autonomamente impugnabili, notificati successivamente all’entrata in vigore della modifica in commento, devono contenere l’indicazione del termine, delle modalità e della commissione tributaria cui è possibile ricorrere[…]”.

Il Garante della Privacy interviene con alcune precisazioni sul contenuto del D. Lgs. 28.12.2001, n. 467

La legge 31.12.1996, n. 675, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” ha subito alcune modifiche in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 28.12.2001, n. 467. In particolare, il decreto citato ha modificato la disposizione della legge, relativa all’obbligo gravante sul titolare del trattamento dei dati personali di notificare al Garante l’intenzione di procedere al trattamento stesso. Tali modifiche non sono ancora entrate in vigore, ma il Garante ha ritenuto opportuno intervenire con alcune precisazioni, al fine di porre fine all’incertezza interpretativa delle norme così come modificate. In particolare, il Garante ha precisato che la nomina del responsabile del trattamento rimane facoltativa. Pertanto, l’art. 4 del d.lgs. n. 467/2001, nella parte in cui dispone che nella informativa all’interessato va nominato un responsabile, non ha inteso rendere obbligatoria la nomina del responsabile stesso.

La legge 7.8.1990, n. 241 subisce modifiche e integrazioni

Il consiglio dei Ministri ha approvato il 7 marzo u.s. il disegno di legge recante “Modifiche e integrazioni della legge 7 agosto 1990, n. 241”. La legge 241/90 ha introdotto nell’ordinamento un sistema di semplificazione amministrativa, riconoscendo, in particolare, al cittadino il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il disegno di legge recentemente approvato interviene apportando delle modifiche al sistema, e rafforzando, al tempo stesso, le garanzie in esso previste per il cittadino: viene meno, ad esempio, il principio dell’efficacia immediata degli atti della pubblica amministrazione. Attraverso questa modifica, i provvedimenti amministrativi che limitano la sfera dei cittadini, per essere efficaci, devono essere comunicati ai destinatari, ad eccezione dei provvedimenti urgenti o che assolvono un’esigenza cautelare.

Le prime modifiche alla disciplina del contributo unificato per gli atti giudiziari.

E’ entrata in vigore il primo marzo u.s. la disciplina del contributo unificato per gli atti giudiziari, ma già si registrano delle modifiche di carattere sostanziale. Il 7 marzo scorso, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con il quale sono stati eliminati gli effetti pregiudizievoli del mancato versamento del contributo unificato, che si sostanziavano nella irricevibilità della domanda e nella improcedibilità del ricorso. Inoltre, è stato stabilito il quantum del versamento in misura ridotta per alcuni procedimenti, come, ad esempio, quello in materia di locazioni e di impugnazione di delibere condominiali; sono stati, altresì, ampliati i casi di esenzione dal contributo stesso.

La riforma della legge fallimentare.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che apporta modifiche al R.D. 16.3.1942, n. 267, c.d. Legge Fallimentare. Le novità sono sia di carattere formale, sia di carattere sostanziale. Tra le prime rileva l’abrogazione dell’art. 1, comma 2, della Legge citata. In seguito a tale abrogazione, sono espressamente espunti dall’ordinamento i criteri ivi previsti ai fini della individuazione del “piccolo imprenditore”. Di fatto, a seguito della abrogazione già intervenuta dell’imposta di ricchezza mobile e successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del comma 2, nella parte in cui affermava che il piccolo imprenditore doveva avere un capitale investito non superiore a lire novecentomila, il fallimento dell’imprenditore che presentasse quei requisiti non poteva essere comunque dichiarato. La nozione di piccolo imprenditore, quindi, deve essere ricondotta a quella contenuta nell’art. 2083 del codice civile. Le novità di carattere sostanziale introdotte dalla riforma riguardano, per molti aspetti, la sfera personale del debitore fallito.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sul diritto del lavoratore di opporsi alla cessione del suo contratto di lavoro.

Con provvedimento del 24 gennaio 2002 (procedimento C-51/00), la Corte di Giustizia U.E. si è pronunciata sull’art. 3 della Direttiva 77/187/Cee (successivamente modificata dalla direttiva 98/50 Cee), in materia di trasferimento d’azienda, considerando, in particolare, i suoi effetti sul rapporto di lavoro in essere al momento del trasferimento stesso. Secondo la Corte, in previsione della cessione del suo rapporto di lavoro a seguito del trasferimento dell’azienda, può opporsi alla cessione del suo contratto e scegliere di continuare a lavorare nell’impresa dell’imprenditore cedente, ovvero può optare per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il dubbio sulla legittimità costituzionale delle notificazioni a mezzo del servizio postale.

La Corte di Cassazione civile, sez. I, con ordinanza n. 1390/2002, ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale in merito alla disciplina vigente per le notificazione degli atti a mezzo del servizio postale. I Giudici, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sul punto, hanno dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 20.11.1982 n. 890, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Secondo l’art. 4, c. 3, della legge citata, infatti, la notifica degli atti a mezzo del servizio postale si perfeziona nel momento in cui il plico postale viene recapitato al destinatario. Nei procedimenti in materia amministrativa e tributaria, a differenza di quelli in materia civile, la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona al momento della spedizione dell’atto. La regolamentazione delle notifiche a mezzo posta nel processo civile, rispetto quella vigente nei processi tributari e amministrativi, ha indotto la Corte di Cassazione civile a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, c. 3, della L. n. 890/82, in riferimento al diritto di uguaglianza (art. 3 Costituzione) e al diritto di difesa (art. 24 Costituzione).

I condomini possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di prendere visione, ed eventualmente di estrarre copia, dei documenti relativi alla gestione condominiale.

Con sentenza n. 15159 del 29.11.2001, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito il diritto del singolo condomino di prendere visione e di estrarre copia dei documenti contabili, richiedendone la consegna all’amministratore. Tale diritto può essere esercitato non soli in occasione dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea condominiale, bensì in qualsiasi momento se ne presenti l’esigenza e senza l’obbligo di specificarne i motivi. La Cassazione ha introdotto, comunque un correttivo a questo diritto di accesso alla documentazione della gestione condominiale, affermando che l’esercizio di tale diritto non deve essere di ostacolo all’attività dell’amministratore condominiale e che il costo di accesso alla documentazione stessa deve essere sostenuto dai condomini istanti.

E’ produttivo di effetti nei confronti di terzi l’atto di disposizione di un bene immobile posto in essere da un coniuge in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell’altro coniuge.

Con sentenza n. 16177 del 21.12.2001, la Corte di Cassazione civile ha affermato che la stipulazione di un contratto preliminare di vendita di un bene immobile, da parte di un coniuge che si trovi in regime di comunione legale dei beni con l’altro coniuge, è atto di straordinaria amministrazione dei beni. Ne consegue che se detto contratto viene stipulato da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro, quest’ultimo può proporre azione di annullamento, ai sensi dell’art. 184 del codice civile. Sino al momento dell’esercizio dell’azione di annullamento, quindi, il contratto produce effetti nei confronti dei terzi.

La determinazione del danno alla persona.

Con sentenza 7.8.2001, n. 10905, la Corte di Cassazione, sez. III, ha affermato che: “[…]in tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell’infortunio per non avere il soggetto leso ancora raggiunto l’età lavorativa, ovvero per essere disoccupato, non giustifica in se stessa l’esclusione di un danno da lucro cessante collegato all’invalidità permanente che, proiettandosi per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa svolgerà un’attività remunerata […]”.

La nuova riforma della normativa sui contratti di locazione ad uso abitativo.

La legge n.2 del 2002 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 11, del 14.1.2002) ha riformato la normativa in materia di contratti di locazione ad uso abitativo (L. n. 431/98), prevedendo degli sgravi fiscali a favore dei proprietari di unità abitative, che si adeguino alla contrattazione collettiva convenzionata. Il proprietario, quindi, che aderisca agli schemi contrattuali concordati a livello locale, tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, potrà usufruire di sgravi fiscali, quali, ad esempio, la riduzione dell’ICI o dell’imposta di registro. Le agevolazioni fiscali di cui potrà godere il locatore avranno benefici effetti anche nei confronti dei conduttori, che potranno pattuire un canone di locazione calmierato. Gli schemi di contratto-tipo dovranno essere predisposti da una commissione composta da rappresentanti delle parti contrattuali ed avranno validità sull’intero territorio nazionale.

La Commissione Europea ha elaborato una bozza di direttiva in materia di danni ambientali.

Il 24 gennaio u.s., la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva comunitaria in materia di prevenzione e risarcimento dei danni significativi all’ambiente. Lo scopo della direttiva è quello di armonizzare i regimi di responsabilità, vigenti negli ordinamenti nazionali, per danni all’ambiente. L’ambito di applicazione della direttiva è ristretto ai “danni significativi all’ambiente”; intendendosi, con questa espressione, quei danni derivanti da attività potenzialmente pericolose per l’ambiente e già disciplinate dalla legislazione comunitaria.

Risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare per inadempimento del venditore e risarcimento del danno all’acquirente.

La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con sentenza 12.3.2001, n. 3608, ha affermato che il danno risarcibile all’acquirente, che abbia ottenuto la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento stesso. Ne consegue che ai fini della determinazione del suo ammontare rilevano esclusivamente le caratteristiche oggettive del bene immobile che il venditore aveva l’obbligo di consegnare, a prescindere dall’uso che l’acquirente avrebbe fatto di quel bene. Inoltre, secondo la Corte l’azione risarcitoria e quella restitutoria (del prezzo pagato) sono azioni distinte. Pertanto, il giudice non può dichiarare l’obbligo restitutorio a carico del venditore, qualora l’acquirente-attore non abbia proposto la relativa domanda.

Cause di lavoro e competenza territoriale del giudice.

Con sentenza n. 457 del 12.12.2001, il Tribunale di Gela ha statuito che il lavoratore, il quale intenda instaurare una causa nei confronti del proprio datore di lavoro, deve rivolgersi al Giudice del luogo ove l’impresa ha la sede legale, ovvero del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro. Per “luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro” deve intendersi il luogo della sede dell’impresa ove viene raggiunto l’accordo tra le parti contraenti. Il Tribunale esclude la competenza territoriale in capo al giudice del luogo in cui è stata concretamente svolta l’attività lavorativa, qualora la dipendenza dell’impresa non abbia una sua autonomia gestionale.

L’assegno di mantenimento deve essere adeguato agli indici di svalutazione monetaria.

Con sentenza n. 13811 dell’8 novembre 2001, la Corte di Cassazione civile ha statuito l’obbligo del giudice, che con sentenza dichiari la separazione personale dei coniugi, di prevedere l’adeguamento automatico dell’assegno di mantenimento agli indici di svalutazione monetaria. Tale criterio di adeguamento automatico, inoltre, deve essere fissato dal giudice anche in assenza di una specifica domanda della parte interessata. Con questa decisione, la Corte ha ritenuto di poter applicare in via analogica le disposizioni che disciplinano l’istituto della cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), le quali prevedono, espressamente, l’adeguamento automatico dell’assegno c.d. divorzile agli indici di svalutazione monetaria (c.d. Indici I.S.T.A.T.).

La Corte di Cassazione riconosce all’affidatario del minore, vittima del reato, la legittimazione attiva a costituirsi parte civile nel processo penale.

Con sentenza n. 35121 del 27.9.2001, la Corte di Cassazione, sez. IV penale, ha riconosciuto la legittimazione attiva in capo agli affidatari familiari di un minore, deceduto per fatto illecito di un terzo, a costituirsi parte civile nel processo penale a carico dell’autore del fatto delittuoso. La Corte, precisando nella motivazione quali siano i presupposti per il riconoscimento della legittimazione attiva in capo agli affidatari, evidenzia l’importanza di “[…] una convivenza, tra adulto e minore, duratura, ininterrotta negli anni e caratterizzata dalla costante e premurosa assistenza dell’adulto nei confronti del minore […]”. La sentenza in commento si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale teso a riconoscere rilevanza giuridica alla famiglia “di fatto”, ovvero all’unione tra due conviventi, che si esplichi “[…] in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale”.

La Corte di Cassazione civile si pronuncia sul diritto dell’agente a percepire provvigioni “indirette”.

Con sentenza 22 agosto 2001, n. 11197, la Corte di Cassazione civile, Sez. Lavoro, ha statuito che: “il diritto dell’agente a conseguire le provvigioni per le vendite concluse direttamente dal preponente nella zona riservata allo stesso agente, ex art. 1748, secondo comma, c.c., presuppone che si tratti di vendite concluse da un soggetto, appunto il preponente, in immediato rapporto con la controparte acquirente, […] senza l’intervento di soggetti interposti e senza ulteriori passaggi intermedi […]”.

Il primo luglio 2002 entra in vigore il Testo Unico in materia espropriativa

Le nuove norme riguardanti il procedimento espropriativo, contenute nel D.P.R. 8.6.2001, n. 327 (c.d. Testo Unico in materia espropriativa), entreranno in vigore dal 1° luglio prossimo. Il Testo Unico riunisce, riordinandole e semplificandole, le numerose norme stratificatesi nel tempo, a partire dal 1865, relative alla disciplina delle espropriazioni dei beni immobili e dei diritti relativi a immobili, per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Una prima novità introdotta dal T.U. riguarda la competenza di un unico responsabile chiamato a gestire l’intera procedura espropriativi: quest’ultimo si identifica nell’ente pubblico che deve procedere alla realizzazione dell’opera pubblica. Gli interventi di semplificazione riguardano, inoltre, il procedimento ablatorio vero e proprio, che risulta scandito dalle seguenti fasi: 1. apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 2. dichiarazione di pubblica utilità; 3. emanazione del decreto di esproprio.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sanciscono l’indipendenza dell’istanza di addebito della fine del rapporto coniugale dal ricorso per separazione

Con sentenza depositata in cancelleria il 4 dicembre 2001, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che in un procedimento per separazione personale dei coniugi, l’istanza di addebito della separazione ha carattere autonomo rispetto alla domanda con cui è stato introdotto il giudizio di separazione. La sentenza di separazione, quindi, diventa definitiva nonostante il giudice non si sia definitivamente pronunciato sull’istanza di addebito, consentendo la proposizione del ricorso per ottenere il divorzio. La sentenza in commento riforma il precedente orientamento della Corte di Cassazione sul tema, secondo il quale l’istanza di addebito e la domanda di separazione erano collegate da un nesso di dipendenza tale da rendere improponibile la domanda di divorzio prima che si fosse divenuta definitiva anche la pronuncia sull’addebito.

Il contenuto della posta elettronica del lavoratore non può essere utilizzata dal datore di lavoro nei provvedimenti disciplinari

Il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, con sentenza n. 9425 del 15 novembre 2001, ha affermato che il datore di lavoro (nel caso di specie il Ministero degli Esteri) non può strumentalizzare il contenuto della corrispondenza elettronica (e-mail) dei propri dipendenti, al fine di irrogare sanzioni disciplinari nei loro confronti. In particolare, con la pronuncia in commento, il TAR ha ribadito la natura giuridica della corrispondenza elettronica, affermandone il carattere della segretezza, alla stregua della corrispondenza cartacea o telefonica. Tale assimilazione produce evidenti riflessi anche nell’ambito della tutela penale prevista a favore della corrispondenza (secondo la definizione contenuta nell’art. 616 c.p.), al fine di reagire contro forme di intercettazioni e utilizzazioni abusive.

Il 2 gennaio 2002 è entrata in vigore la riforma del Giudice di Pace

Il decreto legislativo n. 274 del 2000 contenente la riforma delle competenze del Giudice di Pace che potrà esercitare la propria giurisdizione anche in ambito penale, è entrato in vigore il 2 gennaio u.s. Le novità principali introdotte dal decreto riguardano, da un lato, l’elenco piuttosto corposo delle fattispecie di reato di competenza del Giudice di Pace, subentrata alla competenza del Tribunale e, dall’altro, l’aspetto sanzionatorio e quello processuale. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, rilevano gli strumenti posti a disposizione del soggetto passivo del reato per dare inizio al procedimento contro il presunto soggetto attivo. Nel caso in cui il reato per il quale si procede sia perseguibile d’ufficio, il cittadino può presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria, che provvederà alle indagini e all’eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti del responsabile; nel caso in cui, invece, il reato in questione sia procedibile a querela della persona offesa, quest’ultima ha la possibilità non solo di sporgere querela, ma anche, ed è questa la novità più rilevante, di citare direttamente a giudizio il responsabile.

Sancito il diritto dei cittadini ad accedere ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione europei

E’ entrato in vigore il 3 dicembre u.s. la modifica all’art. 255 del Trattato UE, che sancisce il pubblico accesso dei cittadini ai documenti amministrativi delle istituzioni comunitarie. La modifica è stata apportata con regolamento n. 1049/2001, che stabilisce, accanto al diritto di accesso a tutti i documenti dell’Unione Europea, i limiti allo stesso diritto nei casi in cui il suo esercizio ostacoli le Istituzioni comunitarie nell’espletamento delle proprie funzioni o pregiudichi la pubblica sicurezza. L’ambito di applicazione del provvedimento in esame riguarda le persone fisiche o giuridiche che abbiano, o meno, la propria residenza o sede in uno Stato membro dell’Unione Europea.

Per la prima volta un sito Internet viene posto sotto sequestro

Con provvedimento del 22.11.2001, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna ha proceduto, per la prima volta, al sequestro di un sito Internet con le modalità solitamente seguite per il sequestro di beni immobili. Il contenuto innovativo del provvedimento consiste nell’aver disposto la sostituzione della home page del sito incriminato, con il sigillo della Repubblica Italiana e l’avviso della decisione dell’Autorità Giudiziaria. In casi precedenti l’Autorità Giudiziaria si era limitata a disporre il sequestro del sito mediante il suo oscuramento, ovvero, attraverso il prelievo materiale degli elaboratori e terminali utilizzati per la manifestazione della condotta illecita dei responsabili del sito Internet. La maggiore forza affittiva del provvedimento adottato dal GIP del Tribunale di Bologna è evidente e si manifesta ogniqualvolta il singolo utente tenti di accedere al sito oggetto di sequestro, venendo a conoscenza delle ragioni che hanno indotto l’Autorità Giudiziaria ad apporre il sigillo.

La disciplina economica e previdenziale del pubblico impiego di fatto.

Con sentenza n. 4671 del 7 settembre 2001, il Consiglio di Stato, sezione V, ha affermato che qualora “[…] la Pubblica Amministrazione ponga in essere, anche se sotto il nomen iuris di contratto di appalto ovvero d’opera, un rapporto avente in realtà le caratteristiche del lavoro subordinato, seppur nullo di diritto, atteso che si è provveduto all’assunzione senza il superamento del prescritto concorso o della eventuale prova selettiva, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione trova comunque applicazione l’art. 2126 c.c. (Prestazione di fatto con violazione di legge, n.d.r.), con conseguente diritto dell’interessato alle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale”.

Il diritto alla provvigione del mediatore necessita di un nesso causale tra l’attività svolta e la conclusione dell’affare.

La Corte di Cassazione civile, sezione III, con sentenza 2.8.2001, n. 10606, ha affermato che il diritto alla provvigione, previsto a favore del mediatore, può nascere solo nel caso in cui “[…] la sua attività costituisca un antecedente causale indefettibile per la conclusione dell’affare”. La suprema Corte ha rilevato, comunque, come l’attività del mediatore debba essere riconosciuta, anche ai fini della provvigione, in qualsiasi momento della negoziazione, “[…] sia all’inizio, quando il mediatore segnala l’affare, sia nel corso delle trattative […]”, ma come, allo stesso tempo, il diritto alla provvigione presupponga la indispensabile conclusione dell’affare, in relazione al quale il mediatore ha prestato la propria attività.

I nuovi strumenti di tutela della proprietà industriale.

Entro sei mesi dall’approvazione del Collegato alla Legge Finanziaria, quindi a partire dalla metà del 2002, dovrebbero essere istituite, presso i Tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e le Corti d’Appello, delle sezioni specializzate per la trattazione delle controversie in materia di concorrenza sleale, marchi, brevetti e diritto d’autore. E’ previsto, inoltre, che a partire dalla metà del prossimo anno, l’ordinamento italiano si adegui alla direttiva comunitaria sulla tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche (98/44/Ce del 6.7.98), escludendo la possibilità di brevettare tutte le invenzioni “[…] il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico, al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e alla prevenzione di gravi danni ambientali”.

In arrivo alcune semplificazioni in materia di trattamento dei dati personali.

In data 21 novembre u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che contiene alcune semplificazioni alla legge n. 675/96, c.d. legge sulla privacy. Il legislatore delegato, infatti, ha previsto la eliminazione delle sanzioni penali a carico del soggetto, persona fisica, che nel trattamento di dati personali per scopi esclusivamente personali, non adotti le misure minime di sicurezza previste dalla legge. Gli altri interventi di semplificazione mirano, nella maggior parte dei casi ad eliminare o affievolire le sanzioni penali, sostituendole con sanzioni amministrative. Ove queste già siano previste, il decreto legislativo dispone un loro inasprimento. Le novità riguardano, oltre all’aspetto sanzionatorio, anche i casi in cui l’interessato dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati.

Il Garante della Privacy ha emanato le prime ordinanze-ingiunzioni per le violazioni alla legge n. 675/96.

L’Autorità per la tutela dei dati personali ha dato inizio alla fase della repressione degli illeciti amministrativi per violazioni della legge n. 675/96, a tutela dei dati personali. Il Garante, infatti, ha emesso le prime ordinanze-ingiunzioni nei confronti di alcune associazioni che, nell’espletare il trattamento dei dati personali degli appartenenti, sono incorse nella violazione dell’art. 10 della stessa legge.

L’appello promosso dagli Uffici Finanziari avverso la sentenza di primo grado necessita dell’autorizzazione dell’organo gerarchicamente sovraordinato.

Con sentenza n. 11321 del 29.8.2001, la Corte di Cassazione civile, sezione V, ha ritenuto che l’autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale, nei confronti degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, costituisca un presupposto processuale, pena l’inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La pronuncia si riferisce ad una questione molto dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità, che, in alcune pronunce, ha negato valore vincolante alla disposizione contenuta nell’art. 52, comma 2, del d. lgs. 546/1992 e relativa, appunto, alla necessaria acquisizione, da parte degli Uffici Finanziari, dell’autorizzazione alla promozione dell’appello. Quest’ultimo filone giurisprudenziale ritiene, contrariamente alla sentenza in commento, che l’obbligo dell’autorizzazione in parola abbia fonte nei rapporti gerarchici interni tra organi e che non abbia rilevanza, pertanto, oltre i limiti della subordinazione gerarchica.

Il proprietario del suolo concorre nel reato di abuso edilizio commesso dal comproprietario

Con sentenza dell’1.8.2001, la Corte di Cassazione, sez. III penale, ha statuito che il proprietario del suolo risponde, in presenza di determinati indizi, per concorso nell’illecito edilizio commesso da un comproprietario. La Corte ritiene, inoltre, che per fondare la responsabilità quantomeno morale del proprietario, tali indizi debbano essere gravi e concordanti e debbano essere desunti, ad esempio, dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo stesso, dalla circostanza di risiedere stabilmente nel luogo ove è avvenuto l’abuso edilizio, ovvero dall’interesse specifico alla realizzazione della nuova costruzione.

Il dipendente che non denunci le irregolarità commesse dal suo superiore può subire il licenziamento per giusta causa

La Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza n. 7819 del 2001 ha stabilito l’obbligo del prestatore di lavoro subordinato di segnalare le irregolarità commesse dal suo diretto superiore gerarchico, pena la possibilità di subire il licenziamento per giusta causa. La ratio sottesa alla giusta causa del licenziamento consiste nella violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di fedeltà e di diligenza, cui egli è tenuto a rispettare (artt. 2105-2104 c.c.). La Corte rileva, in particolare, che l’obbligo di fedeltà “aldilà delle specifiche previsioni contenute nel testo della disposizione, va riferito anche agli obblighi non codificati conseguenti al generale dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi degli artt. 1176 e 1375 cod. civ.”.

La riforma del diritto societario

Lo scorso 28 settembre, è stata definitivamente approvata la legge delega per la riforma del diritto societario. Una delle novità più significative, introdotte dalla delega al Governo, riguarda il modello organizzativo al quale dovranno adeguarsi non solo le società di capitali, ma anche le società cooperative. E’ previsto, infatti, che il controllo di gestione delle società per azioni, ovvero il controllo legale dei conti, sia affidato ad un revisore esterno nel caso in cui le stesse società emettano strumenti di raccolta di capitale di rischio. Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, la delega si limita a conferire al Governo il compito di stabilire il limite oltre il quale è obbligatorio il controllo legale dei conti. Le società cooperative, infine, verranno disciplinate seguendo le norme adottate per le società per azioni o le società a responsabilità limitata, compatibilmente con le disposizioni loro specificamente dedicate, a seconda che le stesse abbiano dimensioni tali da collocare, presso il pubblico dei risparmiatori, strumenti finanziari di raccolta di capitale di rischio.

La Corte Costituzionale interviene sugli effetti patrimoniali della nullità del matrimonio concordatario

Con sentenza n. 329/2001, la Corte Costituzionale ha affrontato la questione della legittimità della disciplina propria del matrimonio religioso, in relazione all’art. 3 della Costituzione. Nel caso in cui venga annullato il matrimonio regolato dal diritto canonico, il coniuge, privo di redditi sufficienti per il suo sostentamento, ha diritto di ricevere dall’altro coniuge una somma di danaro periodica, per un periodo non superiore a tre anni (art. 129 c.c.). I tribunali di Vicenza e Roma hanno rilevato come gli effetti patrimoniali della dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario siano meno garantisti nei confronti del coniuge privo di risorse economiche, rispetto a quelli che conseguono alla dichiarazione di divorzio. In quest’ultimo caso, infatti, il coniuge più svantaggiato ha diritto ad un assegno di mantenimento. La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità, così come prospettata dai giudici rimettenti.

La Corte di Giustizia europea afferma il principio della non brevettabilità delle biotecnologie.

Lo scorso 9 ottobre, la Corte di Giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sul ricorso presentato nel 1998 dai Paesi Bassi (e sostenuto dall’Italia), per ottenere l’annullamento della direttiva 98/44/CE. Tale direttiva rappresenta il riconoscimento ufficiale, a livello comunitario, del principio della brevettabilità delle biotecnologie. La Corte adita ha rigettato il ricorso proposto dai Paesi Bassi, in considerazione del forte limite posto dalla direttiva comunitaria al diritto dei brevetti, affinché il corpo umano resti indisponibile ed inalienabile e sia salvaguardata la dignità umana.

Privacy: nuove norme per il titolare del trattamento che intende trasferire all’estero dati personali.

Il Garante della privacy ha dato attuazione a due decisioni della Commissione Europea, relative alle condizioni cui sottoporre il trasferimento dei dati personali verso Paesi extraeuropei (decisione del 15.6.2001 n. 2001/497/CE) e verso gli Stati Uniti d’America (decisione del 26.7.2000 n. 2000/520/CE). Le imprese interessate al trasferimento dei dati possono scegliere lo strumento che ritengono più adeguato tra le cinque opzioni previste dal Garante italiano. Tra queste spicca, per la particolare importanza e per il grado di garanzia assicurato ai consumatori ed utenti, l’opzione rappresentata da un contratto standard, con clausole tipo, che potrà essere stipulato tra gli operatori del Paese mittente e gli operatori del Paese destinatario, extracomunitario o appartenente alla federazione americana.

Il giudice ordinario e competenza per le controversie di pubblico impiego

Il Tribunale Amministrativo della Regione Puglia, sez. I, con sentenza 14.7.2001, n. 2907 è intervenuto su una questione alquanto controversa, riguardante la competenza giurisdizionale per le controversie sulla pretesa di differenze retributive, relative al periodo immediatamente antecedente e successivo al 30.6.1998. Il T.A.R., interpretando l’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/98, che ha previsto la competenza giurisdizionale in capo al giudice ordinario per le controversie di pubblico impiego, relative al rapporto di lavoro successivo al 30.6.98, ha statuito, con una pronuncia che si inserisce in un ampio dibattito giurisprudenziale, che il giudice ordinario è competente anche per i fatti controversi immediatamente anteriori a quella data.

Nuovi limiti al segreto bancario

Il 16 ottobre u.s., i Paesi appartenenti alla Comunità Europea hanno sottoscritto il Protocollo alla Convenzione sulla mutua assistenza in materia penale del 15 maggio 2000. E’ previsto che la Convenzione entrerà in vigore entro il prossimo anno, mentre il Protocollo inizierà a produrre effetti decorsi 90 giorni dalla sua ratifica da parte di almeno otto Paesi membri. Il documento da ultimo approvato, nell’ambito del più ampio progetto di cooperazione contro la criminalità transfrontaliera, stabilisce l’obbligo, in capo alle banche, di fornire all’autorità giudiziaria straniera, che ne faccia richiesta allo scopo di perseguire i crimini di carattere finanziario, informazioni sulle posizioni accese dai propri clienti.

Il Know-How riceve tutela penale

La Corte di Cassazione penale, Sez. V, ha affermato che l’art. 623 c.p., il quale sanziona chiunque, venuto a conoscenza, in ragione del suo stato, ufficio o professione, di notizie destinate a rimanere segrete su scoperte, invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le riveli a terzi, si applica anche al know-how aziendale. La Corte ha chiarito tale nozione, statuendo che si riferisce “al complesso delle informazioni industriali necessarie per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto”.

L’amministratore di condominio può disporre di decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi per recuperare i crediti nei confronti del condomino in mora

Con sentenza 18.5.2001, n. 6853, la Corte di Cassazione civile, Sez. II, ha statuito che i rapporti intercorrenti tra la disciplina, contenuta nell’art. 63 disp. att. del codice civile, relativa all’ingiunzione diretta alla riscossione dei crediti condominiali, e la disciplina prevista dall’art. 633 e seguenti c.p.c., per il decreto ingiuntivo in generale, non hanno natura alternativa, bensì complementare e di integrazione reciproca. Ne consegue che nel caso in cui non si possa ricorrere alla procedura prevista dall’art. 63 disp. att. del codice civile, per mancanza del riparto delle spese approvato dall’assemblea condominiale, l’amministratore potrà ricorrere alla procedura ordinaria ex art. 633 c.p.c., fornendo la prova scritta del credito vantato dal condominio, nei confronti del condomino moroso.

Definitiva la bozza di Trattato Internazionale sulla cybercriminalità

Gli Stati appartenenti alla Comunità Europea hanno raggiunto, in sede di riunione del Consiglio d’Europa, un accordo sulla bozza del Trattato Internazionale contro i crimini commessi mediante la rete Internet o le altre reti informatiche. La bozza verrà presentata, per l’approvazione, il prossimo 8 novembre, alla riunione ministeriale, cui prenderanno parte gli Stati U.E.

E’ in vigore il regolamento attuativo della riforma in materia di diritto d’autore

L’iter normativo di riforma della legge sul c.d. diritto d’autore, iniziato con la legge n. 248/00, è approdato al suo regolamento attuativo, datato 11.7.2001, n. 338, in vigore dal 6 settembre u.s. Tale regolamento prevede le modalità di rilascio del bollino SIAE e dell’assenso, da parte della stessa SIAE, alle dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno; nonché i casi in cui i supporti contenenti software multimediali non abbisognano né del primo, né del secondo. Tra questi, rientra il caso del programma scaricato direttamente da Internet e installato sul personal computer dell’utente, ad uso personale e, comunque, senza scopo di profitto.

Al vaglio del Parlamento Europeo il progetto di direttiva comunitaria che estende la tutela della privacy

La proposta di direttiva europea in materia di privacy si trova ora al vaglio del Parlamento Europeo, dopo un lungo iter normativo nel corso del quale si è cercato di contemperare le esigenze della libera comunicazione a fini commerciali, con quelle di tutela dei dati personali. La proposta di direttiva ha lo scopo di estendere il campo di applicazione della precedente direttiva comunitaria in materia di privacy (94/46 CE), attuata in Italia con la legge n. 675/96. Gli strumenti di tutela predisposti riguardano il trattamento dei dati personali e la loro circolazione attraverso la rete Internet, nonché il trattamento dei medesimi dati attuato dalle compagnie telefoniche che gestiscono la rete fissa o mobile.

Diritto d’accesso agli atti di una gara d’appalto e tutela della privacy.

Con sentenza 6.7.2001, n. 1005, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione II, ha statuito che il diritto del concorrente, ad una gara d’appalto, di accedere alla documentazione presentata dalle altre imprese partecipanti alla medesima gara, trova un limite nella individuazione, da parte dell’amministrazione, di specifici atti e documenti destinati a rimanere riservati per comprovate ragioni di tutela della sfera di interessi delle imprese concorrenti, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241/1990.

L’Ufficio delle Imposte può procedere ad accertamento sui redditi del contribuente che abbia posto in essere comportamenti antieconomici ingiustificati

La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza 9.2.2001, n. 1821, ha affermato che: “in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia che il contribuente non spieghi in alcun modo, o che giustifichi in maniera non convincente, è legittimo l’accertamento ai sensi dell’art. 39, 1° comma, lett. d), d.p.r. 600/73. […] I giudici di merito, per annullare l’accertamento, devono specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritengono che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie”.

Atti di concorrenza sleale e responsabilità concorsuale del provider.

Con provvedimento del 23.3.2001, il Tribunale di Siracusa ha ritenuto che il provider concorra nella responsabilità per atti di concorrenza sleale con il soggetto che utilizza il marchio altrui come proprio nome a dominio. La responsabilità, per dolo o colpa, del provider trova fondamento nel dovere, che incombe su quest’ultimo, di vigilare e controllare il contenuto del materiale informativo che viene introdotto nella Rete, al pari del proprietario di qualsiasi canale di comunicazione destinato ad un pubblico di lettori od utenti. Secondo l’innovativa pronuncia di merito, quindi, il provider risponde per non avere ottemperato al dovere giuridico di attivarsi per evitare un danno a terzi, assumendo una condotta colposa o dolosa.

Il funzionario dell’amministrazione finanziaria può essere giudicato dalla Corte dei Conti, per danno erariale.

La Commissione tributaria, sez. VIII, della regione Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 77/08/01, emessa il 30 luglio 2001, ha affermato che l’inerzia dell’Ufficio finanziario obbligato ad adempiere ad una sentenza della Commissione Tributaria provinciale passata in giudicato, ovvero, la sua insistenza nel proseguire un giudizio palesemente infondato, può esporre il funzionario, o il responsabile del procedimento amministrativo, a responsabilità patrimoniale. In casi simili, è configurabile la fattispecie del danno erariale, sulla cui sussistenza o meno deve pronunciarsi la procura presso la Corte dei Conti, cui ogni organo della giurisdizione ha l’obbligo di rivolgersi.

Il codice fiscale valido è solo quello rilasciato dall’anagrafe tributaria.

L’Agenzia delle entrate ha affermato che il codice fiscale calcolato da soggetti non autorizzati potrebbe risultare errato, ribadendo che l’unico codice valido è quello rilasciato dall’anagrafe tributaria. Con questo intervento, l’Agenzia delle entrate ha inteso evidenziare il pericolo nel quale incorrono coloro i quali utilizzano appositi software per determinare il codice fiscale partendo dai dati anagrafici del soggetto.

Il pubblico dipendente, che violi il codice deontologico, può commettere il reato di abuso di ufficio.

Con la Circolare n. 2198 del 12 luglio u.s. (in G.U. n. 183 dell’8.8.2001), il Ministro della funzione pubblica ha affermato che il pubblico dipendente, il quale violi le norme del codice deontologico, può incorrere in sanzione penale, oltre che disciplinare. Secondo il Ministro, quindi, affinché siano integrati gli estremi del reato di abuso di ufficio, non è necessario che la condotta del dipendente di una pubblica amministrazione violi specifiche norme di legge o regolamentari, rilevando, altresì, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, cristallizzati nell’art. 97 della Costituzione.

Il proprietario non è l’unico legittimato a chiedere la concessione edilizia.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II, con sentenza n. 2221 del 24 luglio 2001, si è pronunciato su un tema alquanto controverso, sia dai Comuni, nell’ambito della loro prassi applicativa, sia dalla giurisprudenza. Il Tribunale ha infatti affermato che è legittimato a chiedere la concessione edilizia non solo il proprietario dell’area, ma anche chi, su di essa, possa esercitare un diritto reale o di obbligazione, tale da attribuirgli la facoltà di eseguire i lavori per i quali chiede la concessione.

Il contribuente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione anche nel caso in cui non esista alcun debito di imposta.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 77/E del 3 agosto u.s., ha affermato che il comportamento tenuto dal contribuente, il quale ometta di presentare la dichiarazione dei redditi, pur in mancanza di qualsiasi debito di imposta, è soggetto a sanzione. Il contribuente che adotti un simile comportamento omissivo, infatti, commette una violazione di tipo formale, tuttavia punibile, poiché ostacola l’attività di controllo da parte della Amministrazione finanziaria.

L’Ufficio competente del Comune provvede all’autentica degli atti diretti a privati.

E’ in fase di attuazione l’art. 21 del Testo Unico della documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/ 2000), che prevede la competenza anche del Comune per l’autenticazione delle sottoscrizioni di dichiarazioni ed istanze sostitutive di atti di notorietà, che abbiano come destinatari soggetti privati. Si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni sostitutive degli eredi per le pratiche di successione relative a conti correnti bancari. La semplificazione in corso elimina la competenza esclusiva del notaio, permettendo al cittadino, che voglia ottenere l’autenticazione della sottoscrizione degli atti sopra indicati, di rivolgersi ad un segretario comunale, ad un dipendente addetto a ricevere la documentazione, o ad altro dipendente incaricato dal Sindaco.

L’azienda può essere sottoposta a sequestro preventivo.

La Corte di Cassazione, VI° sezione penale, con una innovativa sentenza depositata il 26.7.2001, ha affermato che l’azienda può essere sottoposta a sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., nel caso in cui sussista un rapporto strumentale diretto tra il bene in oggetto e la realizzazione di profitti illeciti. Il sequestro preventivo, quindi, quale misura cautelare reale, può essere disposto dal giudice con decreto motivato, previa dimostrazione che attraverso l’esercizio della lecita attività di impresa, siano stati perseguiti scopi illeciti e che l’azienda stessa abbia l’attitudine ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

In arrivo la normativa comunitaria sul diritto d’autore.

Il 9.4.2001 è stata emanata la direttiva comunitaria “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”. Lo scopo della direttiva consiste nell’adeguare la tutela del diritto d’autore agli sviluppi tecnologici, in modo specifico quelli legati ad Internet, ed alle numerose occasioni di violazioni ad essi connesse. Lo strumento, costituito dalla direttiva comunitaria, consentendo di creare a livello europeo una normativa uniforme sul diritto d’autore, permette di raggiungere, in ogni Stato membro, un livello pressoché omogeneo di tutela. Il nucleo normativo fondamentale, della direttiva in oggetto, riguarda la disciplina dei diritti d’autore di natura economica, che consistono nel diritto esclusivo di riproduzione, nel diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, nonché in quello di distribuzione delle opere.

Il conduttore, che continui ad abitare l’immobile, è obbligato a pagare il canone anche nel caso in cui l’immobile stesso si trovi in stato di degrado.

Con sentenza 7.3.2001, n. 3341, la Corte di Cassazione civile ha affermato che il conduttore non può rifiutarsi di pagare il canone di locazione dell’immobile da lui abitato, lamentando lo stato di degrado in cui si trova l’immobile e il mancato adempimento degli obblighi da parte del locatore. L’elemento, sul quale si basa la pronuncia della Corte e che giustifica la permanenza dell’obbligo, in capo al conduttore, di corrispondere il canone di locazione, consiste nel fatto che il conduttore medesimo, continuando ad abitare l’immobile, ha ricevuto la prestazione che fa capo al locatore e che trova il proprio corrispettivo nel canone di locazione.

Il condominio non è responsabile per i danni cagionati al condomino, dal difetto di isolamento termico tra il piano cantinato e l’appartamento sovrastante.

La Cassazione civile, con sentenza 4.6.2001 ha affermato che : “il difetto di isolamento della soletta divisoria tra il piano cantinato di proprietà condominiale e l’appartamento sovrastante deve intendersi quale vizio di quest’ultima proprietà individuale, non riferibile alla cosa comune, trattandosi di una superficie coperta e non di una parte comune dell’edificio destinata a isolarlo dagli agenti atmosferici (come il tetto, il terrazzo di copertura, o i muri perimetrali), con la conseguenza che il condomino proprietario che abita al di sopra delle cantine condominiali, per ottenere un’adeguata coibentazione del piano di calpestio del suo appartamento, dovrà agire nei confronti del costruttore e non nei confronti del condominio”.

Da settembre, le imprese dovranno adeguarsi a nuove regole in materia di privacy.

Nel corso della relazione per l’anno 2000, il presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Stefano Rodotà, ha affermato che da settembre le imprese intenzionate a trasferire all’estero dati personali, dovranno adeguarsi a nuove regole, comportanti altrettanti adempimenti, per assicurarne il corretto trattamento.

Il contratto di assicurazione, che sia frutto della dichiarazione falsa o reticente dell’assicurato, è annullabile.

La corte di Cassazione civile, sez. III, con sentenza 14.2.2001, n. 2148, ha affermato che : “nel contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto quando si verificano, simultaneamente, le seguenti condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore; che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave”.

Il figlio naturale non riconosciuto, adottato dopo il raggiungimento della maggiore età, può aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originario.

La Corte Costituzionale, con sentenza 11.5.2001, n. 120, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l’adottato possa aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originariamente attribuitogli. La disposizione contenuta nel comma 2, dell’articolo in questione, contrasta con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, poiché lede, rispettivamente, il diritto al nome, tutelabile nell’ambito più ampio del diritto all’identità personale, e il diritto all’uguaglianza, per l’ingiustificata disparità di trattamento tra figli non riconosciuti e figli legittimi”.

Intervento chirurgico senza consenso del paziente ed omicidio preterintenzionale o lesioni

Secondo il Tribunale di Palermo, Ufficio del G.i.p., (Ordinanza 31.1.2000), non sono ravvisabili i reati di omicidio preterintenzionale, o di lesioni personali, (artt. 584 e 582 c.p.) nel comportamento del chirurgo che sottoponga il paziente ad intervento chirurgico in assenza del consenso (fuori dai casi di stato di necessità), se l’intervento è stato condotto e portato a termine secondo le regole dell’arte. L’ordinanza si pone in aperto contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato e contrario.

· Abbandono del domicilio coniugale e violazione degli obblighi di assistenza familiare

La Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 5.9.2000, n. 9440, ha ribadito che è “giustificato l’allontanamento quando ci si trovi in presenza non di un qualsiasi contrasto ma di un comportamento dell’altro coniuge così ingiurioso o iniquo da rendere all’altro impossibile o gravemente penosa la convivenza”. In tal caso, non ricorre la violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all’art. 570, primo comma, c.p.

Apposizione di marchi falsi su prodotti industriali

La Corte di Cassazione, Sez. V pen., 19.6.2000, n. 7201, ha ribadito che la contraffazione del marchio rileva anche quando il prodotto cui esso viene apposto risulti vistosamente difforme dall’originale.

Decadenza dall’ufficio di componente della commissione tributaria regionale del commercialista che svolga attività di economista di impresa e/o di consulenza fiscale

Secondo T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 212, “nell’accertare l’esistenza della situazione di incompatibilità, non assume valore determinante la forma giuridica con cui l’attività professionale viene svolta. Conta, invece, se, in concreto, tra la stessa attività professionale, e la funzione di giudice tributario, si possa realizzare un’interferenza tale da poter pregiudicare l’imparzialità del soggetto interessato”.

Prevalgono le esigenze di servizio sulle esigenze familiari dell’impiegato dello Stato trasferito

Secondo T.A.R. Toscana, Sez. I, 18.6.1999, n. 497, “l’Amministrazione, nel disporre un trasferimento d’ufficio […], al fine di soddisfare esigenze di servizio, deve valutare la posizione personale e familiare del dipendente coinvolto nel trasferimento; tuttavia, così come affermato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Veneto 4 giugno 1987 n. 599), tali esigenze personali e familiari non possono comunque prevalere sulle esigenze di servizio.

Illegittimo il rilevamento dell’eccesso di velocità mediante “Telelaser”

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 196/00, del 27.4.2000, depositata in cancelleria il 12.7.2000, ha ritenuto illegittima la misurazione della velocità con il “Telelaser”, “mancando la prova oggettivamente verificabile che la velocità stessa si riferisca proprio al veicolo” del presunto trasgressore. In sostanza, l’accertamento è illegittimo perché non è sorretto dalla prova fotografica dell’avvenuta infrazione.

Legittima la confisca del ciclomotore di proprietà del padre del minore autore della violazione

La Corte di Cassazione, Sez. III Civ., 1.6.2000, n. 7268, ha affermato che il genitore non è persona estranea alla violazione del codice della strada commessa dal figlio minore. Pertanto, “colui che è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, autore materiale della violazione amministrativa (ma non imputabile ex lege), ne risponde in via diretta” e subisce la sanzione accessoria consistente nella confisca del ciclomotore, nelle ipotesi in cui essa è prevista dal codice.

Rischio per l’igiene dei consumatori e sistemi di chiusura a leva con linguetta rientrante delle lattine contenenti bevande

Il T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 24.11.2000, n. 9886, ha annullato i provvedimenti del Ministero della Sanità, che nel 1998 aveva ritenuto non sussistere alcun rischio di igiene, per la salute pubblica, nei sistemi di chiusura delle lattine contenenti bevande. Il T.A.R. indica la necessità di ricorrere ad avvertenze che inducano il consumatore a prestare la debita attenzione nel consumo di questi prodotti.

Ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge divorziato e coniuge superstite.

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, 14.3.2000 n. 2920, ha affermato che, nel determinare la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato (titolare di assegno di divorzio) e coniuge superstite, oltre al criterio della durata legale del matrimonio, secondo quanto dispone l’art.9 della L.898/70 (legge divorzio), il giudice dovrà avvalersi, quali criteri correttivi, di altri elementi, tra i quali l’ammontare dell’assegno di divorzio e le condizioni economiche nelle quali versano i soggetti coinvolti.

Sono nulli gli accordi tra i coniugi in vista del divorzio

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, 14.6.2000, n. 8109, ha confermato il proprio orientamento secondo cui “gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l’assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio”. Questi accordi, tuttavia, sono validi se con essi i coniugi abbiano inteso porre fine ad alcune controversie patrimoniali insorte tra loro, purché non vi sia riferimento “al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguenti all’eventuale pronuncia di divorzio”.

Utilizzo come “domain name” di marchio registrato altrui

Il Tribunale di Roma, con Ordinanza 9.3.2000, ha ritenuto che, per valutare se sia legittimo l’utilizzo nell’indirizzo di un sito internet di una denominazione corrispondente ad un marchio registrato da altri, occorre valutare se, concretamente, esista rischio di confusione tra l’indirizzo internet (domain name) ed il marchio registrato, tenuto conto dei mercati di riferimento e della capacità di discernimento del consumatore medio.

Il “benefondi” non vincola la banca

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I Civ., 10.3.2000, n. 2742, ha affermato che il cosiddetto “benefondi” costituisce una prassi interna ai rapporti tra gli istituti di credito, che non può essere invocata “al fine di farne discendere un obbligo di immediato accreditamento da parte della banca” se non risulti […] che il versamento sul conto corrente di un titolo di credito tratto su altra banca avvenga secondo una regolamentazione pattizia tale da imporre alla banca ricevente di mettere immediatamente a disposizione del suo cliente correntista la relativa somma”.

Non sono valide le clausole vessatorie che riproducono tutti gli articoli del contratto, anche se approvate con la doppia sottoscrizione

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, 13.4.2000, n. 4793, ha affermato che l’indiscriminata (doppia) sottoscrizione di tutte le clausole del contratto, non è sufficiente per ritenere integrata la specifica approvazione richiesta dalla legge, per la validità delle clausole vessatorie (art. 1341 e 1342 c.c.). Nel caso concreto, al contratto era stata apposta una clausola, con separata sottoscrizione, dove si dichiarava di aver letto e di approvare specificatamente per iscritto le clausole dal n. 1 al n. 19, che coincidevano con tutte le clausole del contratto.

L’abuso di potere nel rapporto di agenzia

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2.5.2000, n. 5467, ha affermato che “l’agente può far valere la giusta causa di recesso dal rapporto quando la società preponente abbia esercitato il potere di riduzione dell’ambito territoriale a lei contrattualmente concesso in maniera contraria alla buona fede ed alla correttezza”. Nel caso concreto, la mandante aveva ridotto la zona, inizialmente estesa a tutto il territorio nazionale, al solo Comune di Milano, svuotando, di fatto, il contenuto stesso del contratto.

Approvata la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato l’8 luglio 2000 la Direttiva 2000/31/CE relativa al commercio elettronico, nel mercato interno. La Direttiva è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L, 17.7.2000, n. 178. Gli Stati membri dovranno darne attuazione entro il 17 gennaio 2001.

Non è risarcibile il danno biologico degli eredi, in seguito alla morte del congiunto

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, 12.11.1999, n. 12756, ha confermato il proprio precedente orientamento, secondo cui “in difetto di prova di una lesione della integrità psicofisica del soggetto, che sia conseguita alle sofferenze indotte dalla perdita del congiunto (le quali pure, già di per se stesse, incidono sulla qualità della vita e sono tuttavia risarcibili solo quale danno morale […]), non è configurabile un danno biologico risarcibile, per i congiunti della persona deceduta.

Diffamazione a mezzo stampa e parzialità dell’informazione giornalistica

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, 25.5.2000, n. 6877, ha affermato che “la divulgazione di una notizia lesiva della reputazione” è lecita quando: “1) i fatti esposti sono veri; 2) quando vi è un interesse pubblico alla conoscenza del fatto; 3) quando vi sia correttezza formale della esposizione che non travalichi lo scopo informativo”. Nel caso concreto, pur essendo vero il fatto riportato, il giornalista estensore dell’articolo è stato ritenuto responsabile del danno da lesione della reputazione di una nota azienda produttrice di generi alimentari, perché erano state omesse alcune informazioni relative a circostanze che avrebbero potuto essere favorevoli al produttore. In questo caso, quindi, la Corte non ha ritenuto operante il “diritto di cronaca”, in favore dell’articolista, per incompiutezza dell’informazione.

Risarcibilità del “danno esistenziale”

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, 7.6.2000, n. 7713, ha affermato che l’art. 2043 c.c. [risarcimento per fatto illecito] “va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana”. Si tratta di una pronuncia senza precedenti, che afferma la risarcibilità delle lesioni che attentano ai diritti fondamentali della persona, di cui all’art. 2 della Costituzione.

Responsabilità del medico e nesso di causalità

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, 13.9.2000, n. 12103, in tema di responsabilità del medico per il decesso del paziente, ha affermato che “tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota”, salvo il principio secondo cui “la causa prossima sufficiente da sola a produrre l’evento” esclude il collegamento causale con gli eventi antecedenti ad essa.

La produzione di interessi sugli interessi: la Corte Costituzionale interviene sulla questione dell’anatocismo bancario

La Corte Costituzionale, con la sentenza 17.10.2000, n. 425, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del D.Lgs. 4.8.1999, n. 324, nella parte in cui, in pratica, stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati nell’esercizio dell’attività bancaria anteriormente al 22.4.2000, sono valide ed efficaci fino a tale data.

E’ risarcibile il danno subito dal nascituro già concepito al momento dell’evento dannoso

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. IV penale, 13.11.2000, n. 11625, ha affermato che è ammissibile il “risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla morte del padre del nascituro che, fin dal momento della nascita, è stato privato dell’assistenza materiale ed economica che il padre era tenuto a fornirgli. Parimenti indubitabile è il diritto del minore al risarcimento del danno non patrimoniale”.

Sono illegittimi gli interessi praticati dalle banche in misura superiore al tasso-soglia, introdotto dalla legge “anti usura”

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, 17.11.2000, n. 14899. ha ribadito che “la pattuizione di interessi a tasso divenuto usurario a seguito della legge 108/96 è nulla anche se compiuta in epoca antecedente all’entrata in vigore di detta legge”. La Corte ha confermato il suo precedente orientamento sulla stessa questione.

Abolita l’imposta sulle successioni.

L’art. 47 del disegno di legge, approvato il 28 giugno u.s. dal Governo, prevede che “l’imposta sulle successioni e donazioni è soppressa. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti a imposta di registro in misura proporzionale, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all’importo di 350 milioni di lire […]”.

L’applicazione del regime del contributo unificato è stata prorogata al 1° luglio 2002.

Con decreto legislativo, approvato il 28 giugno u.s., il Governo ha disposto la proroga dell’entrata in vigore del regime del contributo unificato. Quest’ultimo ha lo scopo di semplificare il versamento delle imposte di bollo per gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali, amministrativi e in materia tavolare, incluse le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione. Il regime del contributo unificato entrerà in vigore dal 1° giugno 2002 e consentirà il versamento delle imposte presso gli uffici postali, bancari e le tabaccherie.

La “società europea” come nuovo modello di società per azioni per le imprese comunitarie.

Nel dicembre 2000, il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea aveva raggiunto un accordo sul regolamento relativo allo Statuto della “società europea”: il testo relativo, trasmesso alla commissione giuridica del Parlamento europeo, è stato approvato all’unanimità il 26 giugno u.s. La Società europea rappresenta un nuovo tipo di società per azioni, che mantiene una propria autonomia rispetto ai modelli esistenti presso gli Stati membri. La sua costituzione può avvenire tra società di Stati membri diversi, attraverso il ricorso ad una disciplina comune, che permette di superare gli ostacoli connessi all’esistenza di diversi sistemi giuridici nazionali. Lo schema di regolamento prevede, comunque, che le prime società europee possano essere costituite a partire dal 2004.

La delibera societaria di conversione del capitale sociale in euro, alla luce della l. n. 340/2000.

Con decreto del 19.4.2001, il Tribunale di Padova ha affermato che, dopo l’abrogazione della procedura di omologazione delle delibere societarie destinate all’iscrizione nel Registro delle Imprese, disposta dall’art. 32 della legge n. 340/2000, non è soggetta ad omologazione la delibera con cui il consiglio di amministrazione di una società abbia disposto, a norma dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 213/98, la conversione in euro del valore in lire del capitale sociale, anche nel caso in cui la delibera non sia stata verbalizzata da un notaio.

Omessa dichiarazione dei redditi: nell’accertamento d’ufficio l’amministrazione finanziaria può utilizzare anche le presunzioni semplici.

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza 30 maggio 2001, n. 7416, ha affermato che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, l’amministrazione finanziaria può utilizzare qualsiasi elemento probatorio, compresa la presunzione semplice priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti, ai fini dell’accertamento d’ufficio dei redditi medesimi.

Privacy: le banche possono comunicare a terzi le informazioni sui correntisti solo con il consenso degli interessati.

Con una decisione del 23 maggio 2001, il Garante della Privacy ha stabilito che le banche e il relativo personale devono mantenere il riserbo sulle informazioni relative ai propri clienti e non divulgarle a terzi, nel caso in cui manchi il consenso dell’interessato. Dal divieto sono esclusi i casi in cui la comunicazione dei dati avvenga in adempimento di obblighi previsti dalla legge o dal contratto, che vincola il singolo utente alla banca titolare del trattamento.

Contratto di agenzia: patto di non concorrenza e diritto dell’agente ad una indennità.

Dal 1° giugno 2001, hanno efficacia le disposizioni introdotte nel nostro ordinamento dalla legge comunitaria del 2000 e contenute nel comma 2 dell’art. 1751-bis, codice civile. La nuova disciplina riguarda, in particolare, il caso in cui, al momento della cessazione del rapporto, il preponente e l’agente sottoscrivano un patto di non concorrenza, della durata massima di due anni. Il comma 2, dell’articolo citato, prevede che “l’accettazione del patto di non concorrenza comporta […] la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale”. La determinazione dell’ammontare di tale indennità è lasciata all’autonomia contrattuale delle parti, che trova, però, un unico limite nei tre parametri determinati dalla legge: la durata del patto di non concorrenza, la natura del contratto di agenzia e l’indennità di fine rapporto.

L’amministratore di un condominio ha potestà autonoma di querela?

La Corte di Cassazione penale, sez. II, con sentenza 5.1.2001, ha affermato che l’amministratore del condominio non può autonomamente, ossia senza autorizzazione dell’assemblea condominiale, procedere a proporre querela per fatti commessi ai danni del condominio.

Il D.P.R. n. 396/2000, entrato in vigore il 30 marzo 2001, semplifica l’Ordinamento di Stato Civile.

Il processo di riforma dell’organizzazione amministrativa, iniziato con la legge n. 127/1997, raggiunge un importante traguardo con il D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, entrato in vigore lo scorso 30 marzo. Quest’ultimo, infatti, contiene disposizioni che sostituiscono integralmente la previgente disciplina dell’Ordinamento dello Stato civile (in vigore dal 1939). Le novità principali riguardano la soppressione dei quattro registri di stato civile e la maggiore autonomia dell’Ufficiale dello stato civile nella formazione dell’atto a lui richiesto.

La nuova disciplina sul risarcimento del danno biologico.

La legge 5 marzo 2001, n. 57 (“Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”) interviene in modo significativo nella disciplina della Rc-auto e, in particolare, nella disciplina della liquidazione delle microlesioni (temporanee o permanenti, ma con postumi minimi) da incidente stradale. L’art. 5 della legge definisce il danno biologico come “la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale” e ne prevede il risarcimento, sia in caso di lesione permanente sia in caso di lesione temporanea, “indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”. Il legislatore, ai fini del risarcimento, ha previsto dei criteri omogenei di valutazione delle microlesioni, cui i giudici dovranno attenersi nella liquidazione del danno.

E’ in vigore la nuova normativa in materia di usura.

Il decreto–legge 29.12.2000 n. 394, concernente l’interpretazione autentica della legge 7.3.96, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è stato convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24. L’art. 1 del decreto contiene l’interpretazione autentica degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., in materia di interessi a tassi usurari, prevedendo come termine temporale, ai fini della valutazione del carattere usurario o meno degli interessi, il momento della conclusione del contratto. Tale intervento legislativo ha eliminato alla radice il problema dell’usura “sopravvenuta”; fenomeno, quest’ultimo, che ha avuto la possibilità di affermarsi in seguito ad un recente filone giurisprudenziale, per il quale sono usurari quegli interessi che superano il tasso di soglia al momento della singola dazione da parte del debitore.

Varato lo schema di decreto legislativo in materia di responsabilità amministrativa delle società.

Lo schema di decreto, varato l’11 aprile 2001 dal Consiglio dei Ministri, disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Tali enti si identificano con quelli forniti di personalità giuridica, con le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica. Sono invece esclusi dal campo di applicazione del suddetto decreto, lo stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non economici. Gli enti coinvolti risponderanno, invece, degli illeciti amministrativi conseguenti ai reati commessi dai loro amministratori o dirigenti, nel loro interesse o a loro vantaggio.

La prima pronuncia del Tribunale in materia di omologazione delle delibere societarie, dopo la riforma introdotta con la L. n. 340/2000.

Con decreto 11.1.2001, il Tribunale di Trento ha affermato che “ nel caso in cui il notaio, dopo aver redatto il verbale dell’assemblea straordinaria di una società cooperativa, non ne chieda l’iscrizione nel registro delle imprese e manifesti agli amministratori la necessità che essi […]” ricorrano al tribunale “ […] è necessario che gli amministratori, nel proporre il ricorso per l’omologazione, producano la comunicazione scritta a loro fatta dal notaio o altro documento scritto idoneo a provare la comunicazione stessa[…]”.

Approvato il disegno di legge recante “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.

Il 7 marzo u.s. il Parlamento ha approvato il disegno di legge che garantisce una maggiore protezione per donne e bambini vittime di maltrattamenti da parte di una delle persone appartenenti al nucleo familiare. La legge prevede, infatti, che la persona che abbia assunto un comportamento violento, integrante gli estremi del reato, nei confronti del convivente, possa essere allontanato dall’abitazione comune e che possa essergli impedito di avvicinare i luoghi di abituale frequentazione della vittima. Nel caso in cui quest’ultima corra il rischio di rimanere priva dei mezzi di sostentamento, stante l’allontanamento del convivente violento, il giudice può altresì ordinargli di versare periodicamente un assegno a favore delle persone conviventi. Se necessario, l’assegno potrà essere versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.

Approvate le modifiche alla Legge n. 184 del 1983, c.d. “legge sulle adozioni”.

Le modifiche, recentemente approvate dal Senato, alla legge n. 184/1983, incidono in modo significativo non solo sulla disciplina delle adozioni, ma anche su quella relativa all’affidamento. Lo scopo, che caratterizza l’intero impianto della legge, consiste nel garantire al minore il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Sono quindi previsti interventi, da parte dello stato, delle regioni e degli enti locali, atti ad assicurare un sostegno economico alle famiglie in difficoltà, per prevenire situazioni di abbandono del minore.

La legge 5 marzo 2001 n. 57 istituisce la società artigiana a responsabilità limitata pluripersonale.

L’art. 13 della legge 5.3.2001, n. 57 ha riformato l’art. 3 della c.d. legge quadro sull’artigianato (L. 8.8.1985, n. 443), prevedendo che l’impresa artigiana possa adottare lo schema tipico delle società di capitali e, in particolare, delle società a responsabilità limitata. Nella attuale formulazione dell’art. 3 sopraccitato, rimangono escluse, comunque, le forme delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni. L’opportunità di accedere alla s.r.l. pluripersonale comporta la possibilità di godere di fonti di finanziamento anche comunitarie e di agevolazioni fiscali.

L’invio di pubblicità commerciale ed elettorale on-line, senza il previo consenso dell’interessato, viola la normativa a tutela della privacy.

Il Garante della Privacy ha affermato l’illegittimità dell’invio di pubblicità commerciale ed elettorale tramite Internet, che avvenga senza aver ottenuto il consenso dell’interessato. Il termine di riferimento per valutare la legittimità o meno di tale attività pubblicitaria è la legge n. 675 del 1996, che all’art. 10 impone un obbligo di informativa a carico del titolare del trattamento dei dati personali. Il Garante ha comunque distinto i casi in cui l’invio di materiale di propaganda è di carattere generico (depliant, inviti…), dai casi in cui, invece, la pubblicità ha carattere specifico, “personalizzato” (invio di messaggi di posta elettronica, lettere articolate). Solo in questo secondo caso l’informativa è obbligatoria, anche se può avere un contenuto semplificato.

La Consob è responsabile per il danno derivante all’investitore da false informazioni contenute nel prospetto informativo.

Con la sentenza n. 3132/2000, di cui si è avuto notizia il sei marzo u.s., la Corte di Cassazione ha affermato che Commissione Nazionale per le Società e la Borsa risponde, ex art. 2043 c.c., dei danni derivanti all’investitore per aver concluso un contratto, nella specie di investimento, sulla base di false informazioni contenute nel prospetto informativo fornito dalle società quotate in borsa che propongono l’investimento. La Consob, quindi, è civilmente responsabile per essere venuta meno al suo dovere di controllo. E’ necessario sottolineare, però, che la responsabilità non scatta automaticamente, poiché il soggetto che si ritiene leso deve provare il fatto doloso o colposo della Commissione, nonché l’esistenza del nesso causale tra il fatto e il danno subito.

Approvato lo schema di regolamento concernente le modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Il 23 febbraio 2001 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di regolamento che, nell’ambito della semplificazione del versamento delle imposte di bollo per gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali, amministrativi e in materia tavolate, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, ha facilitato gli adempimenti di cittadini e professionisti, in grado, ora, di disporre “di una struttura radicata e diffusa su tutto il territorio nazionale”. Sarà possibile, infatti, ai fini del pagamento delle imposte per gli atti giudiziari, rivolgersi agli uffici postali, bancari e alle tabaccherie.

La nuova disciplina delle vendite sottocosto.

Il 23 febbraio 2001 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento relativo alle vendite sottocosto, ovvero le vendite che consistono nell’offerta al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello pagato dal venditore al momento dell’acquisto, diminuito degli eventuali sconti. Il regolamento contiene disposizioni molto restrittive nei confronti di questa pratica commerciale, che attira l’attenzione dei consumatori più parsimoniosi, al fine di tutelare proprio quest’ultimi e la libera concorrenza. Eccezioni al divieto di vendite sotto costo sono espressamente previste dall’art. 2 del regolamento e relative ai prodotti alimentari deperibili, prossimi alla scadenza, oppure tipici delle festività tradizionali, a quelli tecnologicamente superati o difettati. Nel caso dei prodotti alimentari o meno devono comunque essere rispettate la salute e la sicurezza dei consumatori.

Il Garante per la protezione dei dati personali trasmette le prime denunce alla Magistratura.

Il Garante per la protezione dei dati personali, c.d. Garante della Privacy, nell’ambito della sua attività di vigilanza sul trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici e privati, ha il compito di “denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni” (art. 31, comma 1, lett. g, della L. n. 675/96). In ottemperanza a tale compito, il Garante ha inoltrato proprio in questi giorni alla Magistratura le prime denunce, prospettando la commissione dei reati previsti dalla legge 31.12.1996, n. 675. I soggetti denunciati sono di natura non solo privata (ad esempio società esercenti attività commerciali), ma anche pubblica (ad esempio, strutture sanitarie pubbliche di assistenza per anziani).

Il criterio qualificante la “vendita sottocosto”, ai fini dell’integrazione di un atto di concorrenza sleale.

Con sentenza 16 novembre 2000, n. 14844, la Corte di Cassazione, Sez. I, ha affermato che si configura la fattispecie di concorrenza sleale per "vendita sottocosto", quando il prezzo al pubblico della merce risulta inferiore al costo sostenuto dalla venditrice e non, diversamente, nel caso in cui tale prezzo sia inferiore a quello pagato ai fornitori dalla concorrenza. Con la sentenza sopraccitata, la Suprema Corte individua il criterio che qualifica la nozione di vendita "sottocosto" ed interviene con una pronuncia che troverà seguito nel recente decreto approvato dal consiglio dei ministri il 23 febbraio 2001.

La recente pronuncia della Corte di Cassazione sulla responsabilità del medico chirurgo.

La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza 16 febbraio 2001, n. 2335 ha affermato: “Il concorso di cause naturali non imputabili quando è talmente stringente da concretare il caso di forza maggiore, porta a risolvere negativamente il problema della responsabilità imputabile a un terzo, ma non può mai ridurre proporzionalmente, di questo terzo, l’esposizione risarcitoria in ragione della minore gravità della sua colpa, per l’assorbente considerazione che una comparazione del grado di incidenza eziologia di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, non già tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile”.

Approvato in via definitiva il Testo unico in materia edilizia.

Il 24 maggio u.s., il Consiglio dei ministri ha approvato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, un corpo normativo che ha lo scopo di coordinare e di razionalizzare le numerose disposizioni in materia, che si sono sovrapposte nel corso dei decenni. Il Testo unico non ha inciso solo con il suo intervento di coordinamento, poiché ha introdotto nell’ordinamento alcune novità. In primo luogo, la richiesta per ottenere la concessione edilizia (da oggi denominata “permesso di costruzione”) dovrà essere presentata ad un ufficio apposito, lo sportello unico per l’edilizia, che costituirà il punto di incontro tra le richieste dal cittadino e le determinazioni dell’ente locale.

I pegni irregolari sono esclusi dal concorso alla ripartizione dei beni.

La Corte di Cassazione civile, sezioni unite, con sentenza depositata il 14 maggio 2001, ha affermato: “il contratto di pegno irregolare elimina l’interesse del creditore a percorrere la via dell’esecuzione forzata per ottenere le sue ragioni, in quanto la tutela processuale è anticipata dall’effetto traslativo della proprietà della cosa data in garanzia”. Di conseguenza, il creditore titolare di un pegno irregolare, per la natura fungibile dei beni che ne costituiscono l’oggetto, non ha l’onere di far accertare il proprio credito attraverso una domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell’art. 53 della legge fallimentare.

La nuova legge sul turismo intensifica le garanzie poste a tutela dell’acquirente di una multiproprietà.

La legge di riforma del turismo, la n. 135 del 29.3.2001, ha introdotto nuove garanzie a tutela del turista-consumatore. In particolare, la normativa ha rafforzato gli strumenti già previsti per garantire l’acquirente in un contratto di multiproprietà, sia essa azionaria, immobiliare o cooperativa. L’art. 4 della legge citata, infatti, prevede un obbligo generalizzato di prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto, a carico del venditore non avente la forma giuridica di società di capitali, ovvero avente tale forma giuridica, ma con capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato.

Al via il bollettino informatico dei protesti.

Il Ministero dell’Industria ha emanato una circolare (la n. 3512/c del 30.4.2001) contenente le causali del rifiuto di pagamento degli assegni bancari, nonché dei titoli cambiari. L’elenco dei codici corrispondenti alle singole causali rappresenta, principalmente, uno strumento a disposizione dei pubblici ufficiali abilitati a levare i protesti. Le causali di pagamento, infatti, dovranno essere apposte dai pubblici ufficiali sull’elenco dei protesti, da trasmettere alla Camera di Commercio. La riforma entrerà in vigore il 1° giugno 2001 e riguarderà, in particolare, i protesti levati nel mese di maggio 2001.

La Legge 24.11.2000, n. 340, abolisce il procedimento omologatorio in materia societaria.

L’art. 32 della legge 24.11.2000, n. 340 (“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”) ha abolito il procedimento omologatorio sino ad oggi previsto per le società di capitali. Tale procedimento consisteva nella valutazione di conformità alla legge, operata dal Tribunale, degli atti costitutivi e delle relative modifiche di dette società. Con la legge n. 340/2000, il notaio viene elevato al rango di unico garante della legittimità degli atti societari da lui ricevuti, riducendo il procedimento omologatorio ad ipotesi meramente residuale ed eventuale.

Più poteri d’indagine all’Agenzia delle Dogane.

Con la L. 44/2012, c.d decreto “Semplificazioni fiscali”, il legislatore ha ampliato la gamma degli strumenti d’indagine di cui l’Agenzia delle Dogane può usufruire in sede di accertamento, anche a posteriori, effettuato sia in ufficio che in azienda.

Come rispondere all’insolvenza di debitori non soggetti al fallimento.

Il Legislatore italiano con D.L. 212/2011, convertito in L. 10/2012, recante “Disposizioni in materia di composizione della crisi da sovra indebitamento” e con la L. 3/2012, recante “Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione della crisi da sovra indebitamento”, ha dettato delle linee operative per far fronte alla problematica dell’insolvenza di soggetti non ammessi alle procedure concorsuali, di cui alla Legge Fallimentare, R.D. 267/1942.

Contratto di spedalità e responsabilità sanitaria.

Con la sentenza n. 1620 del 03.02.2012, la Corte di Cassazione, Sez. III, ha ribadito il consolidato orientamento, confermato dalle stesse SS.UU.con sentenza 577/2008, in virtù del quale la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul c.d. “contatto sociale”, ha natura contrattuale.

L’inadempimento relativo alla contribuzione delle “spese straordinarie” da parte del coniuge onerato.

Con la sentenza n. 11316/2011 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di “spese straordinarie” al cui versamento è tenuto il coniuge separato o divorziato, non affidatario o non collocatario dei figli.

Opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione della “casa familiare”.

Con la sentenza n. 12.04.2011 la Corte di Cassazione è ritornata sul tema dell’opponibilità a terzi del provvedimento che dispone l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole.

Il termine per impugnare il licenziamento collettivo è perentorio.

Il lavoratore ha la facoltà di esercitare l’azione di impugnativa del licenziamento collettivo, purché rispetti il termine perentorio di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 223/1991

La validità di una notifica ad una società, successivamente trasformatasi

La Cassazione ha ritenuto valida una notifica, inoltrata ad una società commerciale, poi trasformata, insistendo sul principio per cui non è certo che la trasformazione medesima determini la non esistenza della precedente società

Il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive

Nei confronti della pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, è possibile far valere le dichiarazioni sostitutive, le cosiddette “autocertificazioni”, come mezzi di prova, anche se non è possibile prescindere dal principio per cui nessuno può derivare elementi di prova, a proprio favore, da proprie dichiarazioni, per il soddisfacimento dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.

Risarcimento per mancata aggiudicazione di un appalto.

In caso di annullamento, in sede giurisdizionale, di un provvedimento di aggiudicazione di un appalto, la pubblica amministrazione è tenuta al risarcimento dei danni, anche in forma specifica, nei confronti della ditta ingiustamente esclusa.

Convocazione dell’assemblea societaria: ipotesi di inesistenza e di annullabilità delle relative delibere

Con sentenza 11.06.2003, n. 9364, la Corte di Cassazione, Sezione I, ha affermato che: “in tema di validità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali, la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l’inesistenza giuridica di quest’ultima; invece, la irregolarità, o il vizio, che infici la convocazione non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilità della deliberazione ai sensi dell’art. 2377 codice civile. Né comporta inesistenza della convocazione (e della conseguente deliberazione, che sarà quindi solo annullabile) l’assoluta carenza di legittimazione dell’autore di essa, essendo in tal caso configurabile una convocazione nel suo essenziale schema giuridico.

Il giudice può procedere all’esecuzione in forma specifica di un contratto di lavoro, a fronte d’inadempienza del datore

L’obbligo, assunto con un accordo sindacale, di costituire un rapporto di lavoro subordinato è suscettibile di esecuzione in forma specifica, esclusivamente quando siano indicati tutti gli elementi del contratto. Questo è quanto la Cassazione ha stabilito nella sentenza n. 12516 del 26.08.2003, specificando, tuttavia, che, laddove non siano precisati i dettagli del contratto e l’obbligo rimanga inadempiuto, al lavoratore non resta che accontentarsi dell’integrale risarcimento dei danni, dovendo rinunciare all’esperimento dell’esecuzione in forma specifica.

La pubblica amministrazione può essere chiamata a pagare l’indennizzo per danni esistenziali

Il T.A.R. Puglia, di Bari, con la sentenza n. 3000 del 2003, in tema di fermo amministrativo di vettura, estende alla giurisdizione dei tribunali amministrativi le domande di risarcimento dei danni esistenziali, laddove un atto illegittimo abbia procurato un danno, da provarsi in maniera puntuale e precisa.

Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca non sono valide.

La banca non può, secondo la Cassazione, nella sentenza n. 12222 del 20.08.2003, predisporre clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, poiché queste sono manifestazione di un’attività meramente negoziale, che, come tale, non può derogare alla disciplina generale, prevista, a livello normativo, nell’articolo 1283 c.c.

Nei contratti di appalto, il committente di un cantiere può sfiduciare l’appaltatore

L’ampiezza di formulazione dell’articolo 1671 c.c. ha indotto la Cassazione, nella sentenza n. 11642 del 29.07.2003, a prevedere, a favore del committente di un contratto d’appalto, il potere di recesso unilaterale, per mera sfiducia nei confronti dell’appaltatore. A carico del committente, resta, tuttavia, l’obbligo di pagare all’appaltatore l’indennizzo, per avvenuto scioglimento del contratto.

Nelle controversie tra consumatore e professionista, prevale il c.d. “foro del consumatore”

La Cassazione, con la sentenza n. 14669 del 01.10.2003, ha stabilito che, nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale esclusiva spetti al giudice del luogo ove il consumatore abbia la sua sede o abbia eletto domicilio. E’, altrimenti, vessatoria la clausola che ponga, come foro competente, una diversa località.

Disoccupazione volontaria ed indennità di disoccupazione.

Recentemente la Corte Costituzionale è intervenuta in materia di indennità di disoccupazione relativamente alle dimissioni per ragioni personali ed alle, assai differenti, ragioni per giusta causa, pronunciandosi con una sentenza interpretativa di rigetto sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna in merito a quanto disposto dall’art. 34 L. n. 448/98 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Legge finanziaria 1999).

Illegittimità del licenziamento di un dirigente reo di avere percosso un sottoposto all’esterno dei locali aziendali

La Suprema Corte, con la sentenza n. 4932/03, ha confermato che il licenziamento di un dirigente, irrogato per l’aggressione fuori dai locali dell’azienda ad un collega gerarchicamente subordinato, risulta illegittimo.

Estensione alle società di capitali delle modalità previste per la notifica alle persone fisiche

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 8091/2002, hanno stabilito l’applicabilità alle società di capitali del sistema di notificazione degli atti previsto dall’art. 143 c.p.c. per le persone fisiche con residenza e domicilio sconosciuti. Tale applicabilità viene subordinata alla condizione che nell’atto risulti indicato il nominativo del legale rappresentante dell’ente, del quale, altresì, risultino sconosciuti la residenza, la dimora ed il domicilio.

Obbligo di motivare l’esclusione dalla gara d’appalto per mancanza del requisito della moralità professionale.

Il Consiglio di Stato, recentemente, con la sentenza n. 1145 del 01.03.2003, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione di un’impresa da una gara d’appalto per mancanza del requisito di moralità professionale, desunta esclusivamente dalla presenza di una condanna a carico del legale rappresentante dell’impresa esclusa.

La Cassazione amplia il raggio d’azione della Legge n. 89 del 24.03.2001 (Legge Pinto) sulla previsione di un’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

La Suprema Corte di Cassazione, sezione prima, con la sentenza n. 3410 del 07.03.2003, ha ritenuto che il diritto al riconoscimento dell’equa riparazione, a seguito di danni patrimoniali o non patrimoniali subiti a causa del mancato rispetto del termine ragionevole del processo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, non debba essere interpretato, nel senso restrittivo del riconoscimento solo a favore della parte risultata vittoriosa nel processo e quindi con l’esclusione della parte soccombente.

Lo scopo mutualistico è pienamente compatibile con l’esercizio di attività commerciale.

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 12 aprile 2002, ha stabilito che una società cooperativa possa svolgere attività commerciale senza che si pongano problemi di incompatibilità con la naturale finalità mutualistica della stessa. Il discorso è stato affrontato per chiarire la posizione di tali società, laddove, per insolvenza, si ritenga di doverne chiedere il fallimento. Questa decisione comporta delle novità piuttosto importanti, poiché si è affermato che lo svolgimento di attività lucrativa possa aversi anche in un tempo anteriore alla vita mutualistica, così come si è disposto che la stessa non debba assumere carattere prevalente all’interno dell’impresa.

L’infortunio “in itinere”.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza dell’11 dicembre 2001, ha rigettato il ricorso presentato da una lavoratrice caduta dal proprio ciclomotore mentre si recava sul posto di lavoro. Tale decisione è stata presa a seguito di una attenta valutazione della distanza abitazione-luogo di lavoro, possibilità di utilizzo dei mezzi pubblici, buone condizioni di salute che permettano la percorribilità a piedi del tragitto qualora questo sia breve; se ricorrono tali circostanze, l’utilizzo del mezzo privato da’ luogo, infatti, ad un c.d. rischio “elettivo”, classificato come non risarcibile.
Nello studio del caso si è ovviamente fatto riferimento al termine occasione di lavoro in contrapposizione a quello di causa, specificando che l’occasione ha un significato più ampio, tale da ricomprendervi tutte le situazioni in cui l’attività lavorativa sia presupposto di un infortunio. Ma nel caso di tragitto abitazione-luogo di lavoro, molta attenzione è data al fattore ragionevolezza, il quale dovrebbe sempre condurre ad una giusta analisi delle circostanze concrete, e quindi ad una scelta consapevole delle modalità di spostamento. Si deve, infatti, preferire un percorso che possa essere qualificato “normale”, e l’utilizzo del mezzo proprio, soprattutto qualora si tratti di ciclomotore, dovrà essere preferito soltanto nei casi in cui il tragitto non possa essere percorso con mezzi pubblici.

Pronuncia n. 13909 del 24.09.2002

La Suprema Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 13909 del 24.09.2002, è tornata ad affrontare il tema delle locazioni, in particolare specificando e riempiendo di contenuti quei “gravi motivi” richiesti dal legislatore al conduttore per poter recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno sei mesi, da contratti di locazione non abitativi. L’intervento della Cassazione segue ad altre due pronunce, sempre della terza sezione civile, la n. 10980 del 10.12.1996 e la n. 7460 del 11.08.1997, correlate per oggetto.

Il rispetto della normativa a tutela dei disabili come requisito di partecipazione alle agli appalti pubblici.

Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, nella sentenza 6 luglio 2002, n. 3733, ha affrontato e risolto il problema relativo alla portata ed alle finalità applicative dell’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, relativa alla tutela dei disabili. I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che il rispetto della normativa a tutela dei disabili costituisce requisito della stessa partecipazione agli appalti pubblici e non mera condizione dell’aggiudicazione definitiva.

La “querelle” dei reati edilizi in seguito al nuovo Testo Unico sull’edilizia, Dpr. 380/2001.

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza del 20/12/2002, n. 4015, si colloca nella scia di altre sentenze (Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 22/04/2002; Tribunale di Ivrea n.447 del 03/07/2002) che sostengono l’abrogazione ad opera dell’articolo 136 del T.u. n. 380/2001 delle figure di reati edilizi previsti dall’articolo 20 della Legge 47/85. L’articolo 44 del T.u. ripristinerà i reati edilizi solo a partire dal 30 giugno 2003. Nella fase transitoria i Tribunali di merito sono divisi. Nel senso opposto alle pronunce citate si collocano diverse sentenze (Tribunale di Torre Annunziata n.435/2002; Tribunale di Grosseto, 10 dicembre 2002, n. 794).

La nuova Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea in data 28 gennaio 2003 hanno adottato la Direttiva n. 2003/4/CE in materia di accesso al pubblico all’informazione ambientale che abroga la Direttiva n. 90/313/CEE recapita a livello nazionale dal D.Lgs. n. 39/1997. La recente Direttiva, che dovrà esser recepita dall’ordinamento italiano entro il 2005, amplia notevolmente l’ambito applicativo del diritto di accesso del pubblico all’informazione ambientale.

Esecuzione forzata e pagamento dell’imposta di registro.

Con sentenza n. 522/2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66 del D.P.R. n. 131 del 1986 (recante “Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”), nella parte in cui “[…] non prevede che il preventivo assolvimento dell’imposta di registro di cui all’art. 1 non si applica al rilascio all’interessato dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata”. Con la pronuncia in commento, la Corte ha ritenuto che l’interesse fiscale alla riscossione dell’imposta sia sufficientemente garantito dall’obbligo imposto al cancelliere del Tribunale di informare l’Ufficio finanziario dell’esistenza dell’atto non registrato, creando i presupposti per procedere alla riscossione.

Novità giurisprudenziali in materia di tutela del domain name.

Il Tribunale di Milano, Sez. I civile, con sentenza n. 7063/2002, ha statuito che il c.d. domain name (o nome a dominio), con il quale viene identificato un indirizzo elettronico, costituisce un segno distintivo dell’impresa. In quanto tale, gode della tutela prevista dall’ordinamento per il marchio. Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Milano si colloca nel solco di un recente filone giurisprudenziale, che assimila, in termini di tutela, il nome a dominio al marchio, estendendone la relativa disciplina.

Nullità della delibera condominiale relativa all’installazione di una radio-base per la telecomunicazione mobile.

Con sentenza n. 12663 del 23 ottobre 2002, il Tribunale di Milano, Sez. III civile, ha dichiarato la nullità della delibera assembleare di un condominio, relativa alla installazione di una radio-base per la telecomunicazione mobile. Con la predetta delibera, i condomini avevano conferito all’amministratore la delega per la stipulazione di un contratto di locazione del lastrico solare del condominio con una società di telefonia mobile. Il Tribunale ha ritenuto che gli interventi di installazione dell’antenna comportassero una innovazione pregiudizievole per la destinazione e l’uso della cosa comune: ha, quindi, dichiarato la nullità della relativa delibera assembleare, perché in contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 1120, comma 2, del codice civile.

La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per danni derivanti da insidie e trabocchetti stradali.

Con sentenza n. 17152 depositata il 3 dicembre 2002, la Corte di Cassazione, Sez. III, ha affermato che: “ […] la responsabilità colposa della P.A., in caso di insidia o trabocchetto stradale, è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato, tutte le volte in cui il fatto stesso non sia idoneo a interrompere tout-court il nesso causale tra l’evento e il comportamento colposamente omissivo dell’ente pubblico”.

Per il notificante, la notifica a mezzo posta si perfeziona al momento della spedizione dell’atto.

Con sentenza 20 novembre 2002 (depositata il 26 novembre 2002), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’articolo 4, comma 3, legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Condominio: la Suprema Corte si pronuncia sulle spese relative al funzionamento dell’impianto centralizzato di riscaldamento.

Con sentenza n. 12596 del 28.8.2002, la Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo gravante su ogni condomino di partecipare alle spese per il riscaldamento centralizzato, anche nel caso in cui il relativo impianto non funzioni regolarmente. Tale obbligo deriva dalla disposizione contenuta nell’art. 1123, comma 1, del codice civile, secondo il quale “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Tuttavia, in caso di mancato o insufficiente funzionamento dell’impianto, il condomino può adire l’Autorità giudiziaria per ottenere l’accertamento del danno subito e la sua liquidazione; pari, quest’ultima, alle somme pagate al condominio per la gestione del servizio, nonché alle spese affrontate per supplire, con mezzi propri, al carente funzionamento dell’impianto.

L’agente addetto alla sicurezza stradale può disporre la revisione della patente, a sua discrezione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 7715 del 9.9.2002, ha affermato che il provvedimento, con i quale gli agenti preposti alla sicurezza stradale dispongono la revisione della patente di guida, è totalmente discrezionale e, in quanto tale, insindacabile nel merito. La pronuncia in commento affronta il delicato problema del limite al potere, attribuito agli agenti, di chiedere l’applicazione dell’art. 128 del Codice della strada. La sentenza rafforza tale potere, legittimando gli agenti a chiedere la revisione del documento di guida, adducendo una motivazione piuttosto generica: è sufficiente, infatti, che l’agente riporti a verbale generici dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti necessari e sufficienti in capo al conducente colpito dal provvedimento, senza dover provare oggettivamente tale inidoneità.

Assegnazione della casa familiare e diritto di opporre a terzi il relativo provvedimento.

Con sentenza del 26.7.2002, n. 11096, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che, ai sensi dell’art. 11 della legge 6.3.1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), “[…] il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per definizione data certa) è opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell’assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato in precedenza trascritto”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato condanna la dicitura “lights” riportate sulle sigarette.

L’Autorità della Concorrenza e del Mercato si è pronunciata, nei giorni scorsi, sulla utilizzazione della dicitura “lights”, apposta sulle confezioni delle sigarette Marlboro. Ne è conseguita una decisione che condanna tale utilizzo, sul presupposto che il termine “lights” induca i consumatori a ritenere che le sigarette in questione siano meno pericolose e nocive per la salute, rispetto alle normali sigarette. L’Autorità garante, infatti, ha ritenuto che l’apposizione del termine sulle confezioni delle sigarette avesse la finalità di promuovere il prodotto, evidenziandone una caratteristica, e di orientare la scelta del pubblico verso il suo acquisto. Inoltre, qualora il segno distintivo dell’impresa, quale è il marchio, abbia rilevanza all’interno del messaggio pubblicitario relativo al prodotto, l’Autorità è competente ad accertarne la conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 25.1.1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole.

Quali diritti ai genitori adottivi?

Con sentenza del 6 giugno 2002, il Tribunale di Milano ha stabilito che il richiamo contenuto nell’art. 45, D. Lgs. 26 marzo 2001 al “primo anno di vita” del bambino, in relazione alla possibile fruizione di permessi giornalieri retribuiti, non debba avere necessariamente ed unicamente una connotazione biologica. Nel caso di adozione, infatti, deve piuttosto indicare il primo anno successivo all’ingresso in famiglia del bambino, e ciò a sostegno della mutata concezione delle relazioni familiari, nelle quali si è affermata l’uguaglianza tra uomo, donna e bambini, e nelle quali la filiazione è vista come un fatto sociale ed affettivo, e non solo naturale.

Il Garante della Privacy è parte nei giudizi promossi avanti il tribunale ordinario, avverso i suoi provvedimenti.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7341 del 20.5.2002, ha statuito la legittimità della partecipazione del Garante della Privacy ai giudizi, instaurati avanti il tribunale ordinario, in opposizione ai suoi provvedimenti. Al fine di tutelare i diritti soggettivi riconosciuti dalla legge n. 675/96 (c.d. legge sulla privacy), il soggetto interessato può ricorrere avanti l’Autorità garante della tutela dei dati personali (c.d. Garante della privacy), ovvero adire il tribunale ordinario. Qualora sia stata scelta la prima strada, il soggetto soccombente può impugnare il provvedimento ricorrendo al tribunale ordinario. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che nei giudizi di impugnazione avanti il giudice ordinario, il Garante della privacy deve essere considerato parte del giudizio stesso, ma nel rispetto dell’obbligo di imparzialità.

Entra in vigore la Direttiva 2000/35/Ce, in materia di pagamento delle fatture, nonostante il suo mancato recepimento nell’ordinamento italiano.

Dal 9 agosto scorso è entrata in vigore anche nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria 2000/35/Ce, del 29 giugno 2000, in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali. L’Italia non ha rispettato il termine dell’8 agosto 2002 per il recepimento della direttiva stessa, ma quest’ultima riceve diretta applicazione all’interno dell’ordinamento italiano, stante il suo contenuto particolareggiato. La novità principale introdotta dalla direttiva in commento consiste nella riduzione dei termini normalmente previsti per il pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che abbiano ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo. Il termine massimo in questione è di 30 giorni dall’emissione della fattura.

La Commissione Europea rileva la violazione, da parte dell’Italia, della normativa comunitaria in materia di rifiuti.

La Commissione Europea, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sul rispetto, da parte degli Stati membri, delle disposizioni comunitarie, ha rilevato il mancato adeguamento dell’Italia alle disposizioni Ue in materia di gestione delle discariche e di smaltimento dei rifiuti generici o pericolosi. La Commissione ha rilevato, altresì, il mancato adeguamento dell’Italia alla direttiva quadro sui rifiuti, nella parte in cui prevede che le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti debbano registrarsi presso le autorità competenti. A seguito delle iniziative di richiamo prese della Commissione, nei confronti dell’Italia, è prevedibile che quest’ultima debba rendere conto dei suoi inadempimenti davanti alla Corte di Giustizia.

Nei contratti d’agenzia i compensi possono essere previsti in misura fissa.

Con una recente decisione, il comitato amministratore della gestione contributi dei lavoratori autonomi ha ritenuto legittima la previsione, nell’ambito dei contratti d’agenzia, di compensi in misura fissa o di provvigioni su un volume minimo di vendite garantito. La pronuncia ha accolto il ricorso promosso da una impresa avverso un verbale di accertamento predisposto da ispettori Inps. Secondo la ricorrente e, quindi, secondo l’organo di vigilanza Inps, l’art. 1742 del codice civile, nella parte in cui si riferisce al compenso spettante all’agente con il termine “retribuzione” ammetterebbe la libera determinazione contrattuale dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti.

Nuove formalità da eseguire per effettuare le notifiche all’estero.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 6737/2002, ha affermato che il ricorso all’art. 143 del codice di procedura civile, per effettuare le notifiche a persona trasferita all’estero, di cui siano sconosciuti la residenza, la dimora, o il domicilio, può avvenire solo dopo l’esito negativo di approfondite ricerche presso il competente Ufficio Consolare. Secondo la recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, quindi, il difetto di risultanze anagrafiche, imputabile all’inerzia del destinatario della notificazione, comporta oneri aggiuntivi a carico di colui che ha interesse ad effettuare la notificazione.

La Corte Costituzionale interpreta l’art. 148 c.c., in materia di tutela dei minori.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 236/2002, è intervenuta in materia di tutela dei minori, per stabilire l’interpretazione corretta dell’art. 148 c.c. La Corte ha affermato che il decreto, con il quale il giudice ordina al soggetto inadempiente, obbligato al mantenimento del minore, di versare una quota dei suoi redditi a chi sopporta le spese per il mantenimento del minore stesso, può costituire titolo esecutivo per l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale, in favore di quest’ultimo. Nella decisione si legge, altresì, che tale ipoteca non può essere iscritta nei confronti di un terzo, ad esempio il datore di lavoro, che sia debitore dell’obbligato. Al terzo può essere ingiunto di versare una quota dei redditi dell’obbligato al mantenimento, per la sua destinazione al minore interessato.

Novità in tema di dichiarazione annuale IVA 2002.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 21.12.2001, ha approvato delle novità sostanziali in tema di dichiarazione annuale IVA 2002. E’ stato introdotto, in particolare, nel quadro VA il rigo VA33, nel quale deve essere indicato l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell’anno, risultanti dalle dichiarazioni doganali. Tra le esportazioni di beni sono ricompresse: le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari; nonché le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori dal territorio dell’Unione Europea.

Spetta al Giudice stabilire quali interventi debbano essere qualificati “lavori di straordinaria manutenzione” dei condomini.

Il Tribunale di Sanremo, con sentenza n. 1731 del 4.6.2002, ha rilevato che, stante la mancanza di un criterio normativo preciso, non è immediato stabilire se le opere di manutenzione di un condominio siano, o meno, di “notevole entità”. Qualora si tratti di lavori di straordinaria manutenzione, occorre l’approvazione della maggioranza qualificata dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1136, comma 4, del codice civile. Nel caso in cui dalla qualificazione dei lavori sorgano contestazioni all’interno dell’assemblea dei condomini, deve essere adito il giudice ordinario, il quale dovrà fare riferimento ad una serie di criteri, tra i quali rilevano: il valore della spesa, il rapporto tra costo e valore dell’edificio, l’entità della spesa a carico di ogni singolo condomino.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee interviene in materia di marchi.

Nella causa C-299/99, tra la Philips e la Remington, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha emesso la sentenza n. CJE/02/55, depositata il 18 giugno u.s., che ha l’effetto di uniformare, su tutto il territorio europeo, l’applicazione della Direttiva comunitaria sui marchi (n. 89/104/Ce), fino ad oggi lasciata alla interpretazione giurisprudenziale dei singoli Stati membri. Con la pronuncia in commento, la Corte di Giustizia ha precisato che: 1) la direttiva europea in materia di marchi pone due condizioni affinché un segno possa assurgere a marchio d’impresa: da un lato, quest’ultimo deve avere l’attitudine ad essere rappresentato graficamente, dall’altro deve avere forza distintiva dei prodotti dell’impresa, ai quali viene associato; 2) qualora il giudice nazionale ritenga che il consumatore riconduca un prodotto ad una determinata impresa, in virtù del marchio che lo contraddistingue, deve ritenersi realizzata la condizione per la registrazione del marchio stesso; 3) la normativa comunitaria esclude la registrazione di un segno quale marchio, qualora quest’ultimo abbia ad oggetto una forma che incorpori una funzione tecnica.

La responsabilità civile delle Poste S.p.a. per i danni derivanti all’utente da disservizi.

Con la sentenza n. 254/2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 del Codice Postale (D.P.R. 29.3.1973, n. 156), “[…] nella parte in cui dispone che l’amministrazione e i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito del telegramma […]”. Secondo la Corte, infatti, l’art. 6 citato contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione, poiché, escludendo la responsabilità dell’Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni, “[…] fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge”, imporrebbe un “[…] anacronistico privilegio privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e perciò lesivo del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza garantiti dall’art. 3 della Costituzione […]”.

Casi di nullità della notifica dell’avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con pronuncia n. 42 del 23 maggio 2002, ha affermato che la notifica dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è nulla, qualora nella relata non vengano indicati espressamente i motivi che hanno impedito l’esecuzione della notifica ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c. Tali motivi, infatti, non possono desumersi per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 c.p.c., in concreto adottata. La Commissione, inoltre, ha aggiunto che non può trovare applicazione la disposizione contenuta nell’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale: “la nullità (dell’atto, n.d.r.) non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Tale disposizione, infatti, trova applicazione nei confronti di un atto avente natura processuale; mentre l’atto di accertamento ha natura sostanziale.

Divieto, per l’Amministrazione finanziaria, di emettere doppi avvisi di accertamento.

Con sentenza del 19.3.2002, la Corte di Cassazione, Sez. V civile, ha affermato che: “[…] in materia di imposte dirette, qualora un atto di accertamento sia annullato in primo grado, perché emesso da ufficio incompetente, l’ufficio delle imposte competente non può, in pendenza dell’appello, e senza aver previamente annullato il primo nell’esercizio dei poteri di autotutela, emettere un nuovo atto impositivo, avente il medesimo contenuto e riferito agli stessi anni d’imposta, giacché ciò comporterebbe la presenza contemporanea di più atti di imposizione relativi al medesimo credito tributario, in violazione del divieto, formulato nell’art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto […]”.

La Corte di Cassazione esclude che l’amministratore condominiale possa agire nei confronti del condomino apparente.

Con sentenza 8.4.2002, n. 5035, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha composto il contrasto giurisprudenziale in merito alla possibilità, o meno, dell’amministratore condominiale, di agire nei confronti del condomino apparente per il recupero delle somme non corrisposte, relative alle quote di gestione. La Suprema Corte ha affermato che il condominio deve citare in giudizio il vero proprietario dell’unità immobiliare, le cui quote di spesa siano rimaste insolute, e non il soggetto che possa apparire tale. L’amministratore, quindi, ha l’obbligo di individuare il vero proprietario attraverso ricerche presso i pubblici registri, non potendo invocare il principio di apparenza del diritto; principio che tutela soltanto i terzi di buona fede.

Il datore di lavoro che accede alla casella di posta elettronica aziendale, in uso al lavoratore dipendente, non viola la legge sulla privacy e non commette reato.

Con ordinanza del 10 maggio u.s., il Tribunale di Milano ha disposto l’archiviazione di un procedimento penale a carico di un datore di lavoro, cui era stato contestato, da parte di una dipendente, di aver avuto libero accesso alla casella di posta elettronica, ove erano contenuti dei messaggi privati. Il Giudice a escluso la rilevanza penale del fatto sui seguenti presupposti: la casella di posta elettronica è un bene aziendale cui il datore di lavoro può liberamente accedere per garantirne l’integrità ed un uso corretto; il messaggio e-mail non ha la stessa natura della corrispondenza scritta, pertanto non può godere della medesima tutela assicurata alla seconda.

L’Autorità garante denuncia un intermediario finanziario per la violazione della normativa in materia di privacy.

Il Garante della tutela dei dati personali è intervenuto nei giorni scorsi con una pronuncia di condanna nei confronti di un intermediario finanziario che inviava materiale pubblicitario ad un correntista, nonostante la sua opposizione a riceverlo. La Legge n. 675/1996, in materia di privacy, prevede che il trattamento dei dati personali possa avvenire soltanto se preceduto dall’espresso consenso del soggetto interessato. Il titolare del trattamento, inoltre, può incorrere nel reato di cui all’art. 35 della legge citata, qualora nella sua condotta sia ravvisabile il dolo di profitto.

Il Comune che gestisce il servizio di scuolabus è responsabile dei danni subiti dagli utenti al momento della discesa dal mezzo stesso.

La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza 19.2.2002, n. 2380 ha affermato che: “[…] nell’esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo scuolabus, gestito dal Comune, la conduzione del minore dalla fermata dell’automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro, esimere da responsabilità l’autista incaricato dell’accompagnamento ove quest’ultimo, allorché alla fermata dell’automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall’ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

L’invio tramite e-mail, senza il consenso del destinatario, di materiale pubblicitario a fini commerciali viola la privacy.

Con una recente pronuncia il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato che l’invio non autorizzato (ovvero senza il consenso del destinatario), mediante e-mail, di materiale pubblicitario a fini commerciali è illegittimo ed espone il mittente ad un eventuale risarcimento del danno, il cui ammontare deve essere stabilito dal giudice ordinario. Con la medesima pronuncia, l’Autorità Garante ha altresì condannato la società autrice dell’invio di materiale pubblicitario a rifondere le spese affrontate dal consumatore ricorrente per il procedimento. Con una precedente pronuncia, il Garante della Privacy ha avuto occasione di pronunciarsi in merito all’utilizzo non autorizzato -perché privo del preventivo consenso del titolare dei dati personali- di un indirizzo di posta elettronica per l’invio di materiale pubblicitario ai fini di propaganda politica, in vista delle consultazioni elettorali.

Multa annullata se il cartello del segnale stradale non riporta gli estremi dell’ordinanza.

Con sentenza del 30 aprile scorso, il Giudice di Pace di La Spezia ha accolto il ricorso proposto da un automobilista multato per non aver rispettato la prescrizione di un divieto di sosta. Secondo il ricorrente la sanzione amministrativa comminata doveva essere annullata a causa della irregolarità del segnale stradale di divieto di sosta. L’irregolarità sarebbe discesa dal mancato rispetto della disposizione contenuta nell’art. 77, comma 7, del regolamento del Codice della strada. Secondo l’articolo citato, sui segnali di prescrizione devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza di apposizione.

La Pubblica Amministrazione può inviare ai privati, tramite fax, comunicazioni contenenti termini perentori.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 2207 del 24.4.2002 ha affermato il principio secondo il quale la Pubblica Amministrazione può validamente trasmettere ai privati, mediante fax, comunicazioni recanti termini perentori. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il telefax si serve di protocolli di trasmissione in grado di documentare sia l’invio del messaggio, che la sua ricezione da parte del destinatario. Il c.d. rapporto di trasmissione è uno “[…] strumento idoneo a garantire l’effettività della comunicazione […]”. Ne consegue che i privati non possono opporre l’inidoneità dello strumento di trasmissione della comunicazione.

Il T.A.R. Marche riconosce la legittimazione attiva delle associazioni di tutela ambientale a ricorrere contro atti urbanistici.

Con sentenza del 22.2.2002 n. 184 il Tribunale Amministrativo della Regione Marche ha riconosciuto, seguendo un orientamento innovativo, la legittimazione attiva di una associazione di tutela ambientale a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa avverso un provvedimento urbanistico lesivo del territorio. L’art. 18 della legge 8.7.1986 n. 349 riconosce alle associazioni a tutela dell’ambiente la legittimazione a ricorrere in sede amministrativa per ottenere l’annullamento di atti illegittimi pregiudizievoli per l’ambiente stesso. Secondo il Tribunale amministrativo tale legittimazione non è limitata ai soli ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti in diretto contrasto con vincoli legislativi o amministrativi, ma si estende anche ai ricorsi avverso atti che “[…] in maniera indiretta e riflessa[…]” possono avere incidenza negativa sull’ambiente.

L’Agenzia delle Dogane interviene su alcune novità introdotte dal regolamento n. 444/2002, che ha riformato il regolamento Cee n. 2454/1993.

Il recente regolamento Cee n. 444/2002 ha apportato delle modifiche al regolamento Cee n. 2454/1993, in attuazione del codice doganale comunitario. L’Agenzia delle Dogane è intervenuta con la circolare n. 33/D del 22 aprile u.s. chiarendo alcuni aspetti delle suddette modifiche. In particolare, viene segnalata l’integrazione apportata all’art. 145 del regolamento n. 2454/93, al fine di permettere, in sede di revisione dell’accertamento doganale, la riduzione della base imponibile in caso di acquisto all’estero di merci difettose. L’importatore, quindi, subirà un’imposizione adeguata al prezzo effettivamente pagato al fornitore estero, in seguito all’accertamento dei vizi della merce e del relativo obbligo di garanzia gravante sul fornitore stesso. L’Agenzia delle Dogane ha rilevato come la nuova determinazione della base imponibile possa avvenire esclusivamente nel caso in cui vengano importate merci difettose per le quali il fornitore estero abbia un obbligo di garanzia nei confronti dell’importatore.

Il Garante della Privacy ha affermato che le informazioni lacunose e incomplete sulla solvibilità di un soggetto violano la Legge n. 675/1996.

L’Autorità garante della riservatezza dei dati personali, con una pronuncia dello scorso 8 aprile, ha affermato che il registro informatico nel quale sono inseriti i nominativi dei soggetti protestati deve essere tenuto in continuo aggiornamento, eliminando i nomi di coloro che sono stati inseriti per errore o per i quali, comunque, sono venuti meno i presupposti per la loro iscrizione. I dati personali relativi alle situazioni di protesto, rientrando nella categoria dei dati relativi allo svolgimento di una attività economica, possono essere trattati, ai sensi dell’art. 12, lett. f) della legge n. 675/96 anche in assenza di consenso. Secondo la pronuncia del Garante della privacy, tale circostanza non determina una minore protezione di tali dati e in particolare dei dati relativi alla solvibilità di un soggetto, trovando applicazione la disposizione contenuta nell’art. 13 della legge citata. Secondo quest’ultimo articolo e sulla base dei diritti che possono essere esercitati dal soggetto interessato, infatti, le informazioni che confluiscono nelle banche dati devono essere esatte, aggiornate e non lacunose.

L’ordinanza del Ministero della salute in relazione ai nuovi requisiti igienici per le vendite di prodotti alimentari su aree pubbliche.

Con ordinanza del 3 aprile scorso, il Ministero della salute si è pronunciato definitivamente sulla questione, rimasta irrisolta dal 1995, relativa ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche. Il provvedimento, di prossima pubblicazione, consentirà la vendita di prodotti alimentari deperibili, cotti, già preparati o che non necessitano di alcuna preparazione e di altri prodotti deperibili confezionati, in aree pubbliche attraverso appositi “banchi temporanei” aventi determinate caratteristiche strutturali, a garanzia delle condizioni igienico-sanitarie dei prodotti stessi.

La Corte di Cassazione civile si pronuncia, a Sezioni Unite, sulla risarcibilità del danno morale.

La Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, con sentenza n. 2515 del 21.2.2002, è intervenuta sul tema della risarcibilità del danno morale e sui suoi presupposti, affermando che: “[…] in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di aver subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d’animo) di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all’integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all’offesa all’ambiente ed alla pubblica incolumità, anche all’offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale […]”.

Novità sulla garanzia dei prodotti e sui diritti riconosciuti al consumatore di beni di consumo

L’8 marzo 2002 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 2.2.2002, n. 24, che ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria 1999/44/CE in materia di contratto di vendita e di garanzie di consumo. Il d.lgs. citato introduce, dopo l’art. 1519 del codice civile, gli articoli 1519 bis-1519 nonies. Per espressa disposizione di legge, sono disciplinati “[…] taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre […]” (art. 1519 bis, co. 1, c.c.). Gli articoli citati introducono nell’ordinamento alcuni diritti che il consumatore può esercitare nei confronti del venditore di beni di consumo. Si ricorda, in particolare, il diritto del consumatore di ottenere il ripristino, senza spese, della conformità del bene, mediante riparazione o sostituzione, ovvero, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le nuove disposizioni non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 24/2002.

Il documento informatico privo di firma digitale e la sua efficacia probatoria

Con sentenza n. 11445 del 6.9.2001, la Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, ha affermato che “[…] in tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell’art. 2712 c.c., e dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate”.

I primi interventi della Corte di Cassazione in materia di elettrosmog

Dopo l’entrata in vigore della legge quadro 22.2.2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la Corte di Cassazione penale ha avuto occasione di pronunciarsi in due casi sulle medesime circostanze di fatto. Con la sentenza n. 353 del 2002 e la n. 391 del 2002, la Suprema Corte si è pronunciata sulla situazione di pericolo per la salute di persone residenti in un centro abitato, provocata da impianti di radiodiffusione, le cui emissioni elettromagnetiche superavano i limiti di tollerabilità previsti dalla legge. Sulla base di fatti analoghi la Suprema Corte si è pronunciata seguendo due orientamenti opposti: nella sentenza n. 353/2002, infatti, ha escluso l’applicazione degli articoli 650 e 674 del codice penale e ha disposto il dissequestro degli impianti di radiodiffusione, permettendo la ripresa dell’attività; nella sentenza n. 391/2002, invece, la Suprema Corte ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’applicazione degli artt. 650 e 647 del codice penale, confermando il sequestro delle emittenti radiotelevisive ed impedendo la ripresa della loro attività.

Siti Internet e violazione della legge 8.2.1948 n. 47, relativa alla disciplina sulla stampa

Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 15 febbraio 2002, ha respinto la richiesta, formulata dal Pubblico Ministero, di decreto penale di condanna a carico di un titolare di un sito Internet, per il reato di omessa indicazione del nome dell’editore e dello stampatore nel sito stesso, secondo le disposizioni contenute negli articoli 2 e 16 della legge 8.2.1948, n. 47. Secondo il Giudice, il concetto di “stampato” e la sua “riproduzione”, contenuto nella legge citata, non può trovare applicazione nell’ipotesi di un testo pubblicato su Internet; ne consegue che non è necessaria l’indicazione del nome dell’editore e dello stampatore. Il Giudice afferma che: “[…] la riproduzione del file, del tutto eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, se lo desidera, può provvedere a stampare il file scaricato”. Il file, quindi, deve essere considerato alla stregua di un documento informatico originale e non di una riproduzione.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E, ha precisato il contenuto delle modifiche apportate dalla legge 28.12.2001, n. 448, alle disposizioni sul processo tributario

L’art. 12, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 ha apportato delle modifiche rilevanti all’art. 2 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, recante “Oggetto della giurisdizione tributaria”. Tali modifiche hanno esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’ambito della giurisdizione speciale tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta precisando che “[…] per effetto della nuova competenza, a norma del comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti gli atti autonomamente impugnabili, notificati successivamente all’entrata in vigore della modifica in commento, devono contenere l’indicazione del termine, delle modalità e della commissione tributaria cui è possibile ricorrere[…]”.

Il Garante della Privacy interviene con alcune precisazioni sul contenuto del D. Lgs. 28.12.2001, n. 467

La legge 31.12.1996, n. 675, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” ha subito alcune modifiche in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 28.12.2001, n. 467. In particolare, il decreto citato ha modificato la disposizione della legge, relativa all’obbligo gravante sul titolare del trattamento dei dati personali di notificare al Garante l’intenzione di procedere al trattamento stesso. Tali modifiche non sono ancora entrate in vigore, ma il Garante ha ritenuto opportuno intervenire con alcune precisazioni, al fine di porre fine all’incertezza interpretativa delle norme così come modificate. In particolare, il Garante ha precisato che la nomina del responsabile del trattamento rimane facoltativa. Pertanto, l’art. 4 del d.lgs. n. 467/2001, nella parte in cui dispone che nella informativa all’interessato va nominato un responsabile, non ha inteso rendere obbligatoria la nomina del responsabile stesso.

La legge 7.8.1990, n. 241 subisce modifiche e integrazioni

Il consiglio dei Ministri ha approvato il 7 marzo u.s. il disegno di legge recante “Modifiche e integrazioni della legge 7 agosto 1990, n. 241”. La legge 241/90 ha introdotto nell’ordinamento un sistema di semplificazione amministrativa, riconoscendo, in particolare, al cittadino il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il disegno di legge recentemente approvato interviene apportando delle modifiche al sistema, e rafforzando, al tempo stesso, le garanzie in esso previste per il cittadino: viene meno, ad esempio, il principio dell’efficacia immediata degli atti della pubblica amministrazione. Attraverso questa modifica, i provvedimenti amministrativi che limitano la sfera dei cittadini, per essere efficaci, devono essere comunicati ai destinatari, ad eccezione dei provvedimenti urgenti o che assolvono un’esigenza cautelare.

Le prime modifiche alla disciplina del contributo unificato per gli atti giudiziari.

E’ entrata in vigore il primo marzo u.s. la disciplina del contributo unificato per gli atti giudiziari, ma già si registrano delle modifiche di carattere sostanziale. Il 7 marzo scorso, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con il quale sono stati eliminati gli effetti pregiudizievoli del mancato versamento del contributo unificato, che si sostanziavano nella irricevibilità della domanda e nella improcedibilità del ricorso. Inoltre, è stato stabilito il quantum del versamento in misura ridotta per alcuni procedimenti, come, ad esempio, quello in materia di locazioni e di impugnazione di delibere condominiali; sono stati, altresì, ampliati i casi di esenzione dal contributo stesso.

La riforma della legge fallimentare.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che apporta modifiche al R.D. 16.3.1942, n. 267, c.d. Legge Fallimentare. Le novità sono sia di carattere formale, sia di carattere sostanziale. Tra le prime rileva l’abrogazione dell’art. 1, comma 2, della Legge citata. In seguito a tale abrogazione, sono espressamente espunti dall’ordinamento i criteri ivi previsti ai fini della individuazione del “piccolo imprenditore”. Di fatto, a seguito della abrogazione già intervenuta dell’imposta di ricchezza mobile e successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del comma 2, nella parte in cui affermava che il piccolo imprenditore doveva avere un capitale investito non superiore a lire novecentomila, il fallimento dell’imprenditore che presentasse quei requisiti non poteva essere comunque dichiarato. La nozione di piccolo imprenditore, quindi, deve essere ricondotta a quella contenuta nell’art. 2083 del codice civile. Le novità di carattere sostanziale introdotte dalla riforma riguardano, per molti aspetti, la sfera personale del debitore fallito.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sul diritto del lavoratore di opporsi alla cessione del suo contratto di lavoro.

Con provvedimento del 24 gennaio 2002 (procedimento C-51/00), la Corte di Giustizia U.E. si è pronunciata sull’art. 3 della Direttiva 77/187/Cee (successivamente modificata dalla direttiva 98/50 Cee), in materia di trasferimento d’azienda, considerando, in particolare, i suoi effetti sul rapporto di lavoro in essere al momento del trasferimento stesso. Secondo la Corte, in previsione della cessione del suo rapporto di lavoro a seguito del trasferimento dell’azienda, può opporsi alla cessione del suo contratto e scegliere di continuare a lavorare nell’impresa dell’imprenditore cedente, ovvero può optare per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il dubbio sulla legittimità costituzionale delle notificazioni a mezzo del servizio postale.

La Corte di Cassazione civile, sez. I, con ordinanza n. 1390/2002, ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale in merito alla disciplina vigente per le notificazione degli atti a mezzo del servizio postale. I Giudici, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sul punto, hanno dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 20.11.1982 n. 890, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Secondo l’art. 4, c. 3, della legge citata, infatti, la notifica degli atti a mezzo del servizio postale si perfeziona nel momento in cui il plico postale viene recapitato al destinatario. Nei procedimenti in materia amministrativa e tributaria, a differenza di quelli in materia civile, la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona al momento della spedizione dell’atto. La regolamentazione delle notifiche a mezzo posta nel processo civile, rispetto quella vigente nei processi tributari e amministrativi, ha indotto la Corte di Cassazione civile a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, c. 3, della L. n. 890/82, in riferimento al diritto di uguaglianza (art. 3 Costituzione) e al diritto di difesa (art. 24 Costituzione).

I condomini possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di prendere visione, ed eventualmente di estrarre copia, dei documenti relativi alla gestione condominiale.

Con sentenza n. 15159 del 29.11.2001, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito il diritto del singolo condomino di prendere visione e di estrarre copia dei documenti contabili, richiedendone la consegna all’amministratore. Tale diritto può essere esercitato non soli in occasione dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea condominiale, bensì in qualsiasi momento se ne presenti l’esigenza e senza l’obbligo di specificarne i motivi. La Cassazione ha introdotto, comunque un correttivo a questo diritto di accesso alla documentazione della gestione condominiale, affermando che l’esercizio di tale diritto non deve essere di ostacolo all’attività dell’amministratore condominiale e che il costo di accesso alla documentazione stessa deve essere sostenuto dai condomini istanti.

E’ produttivo di effetti nei confronti di terzi l’atto di disposizione di un bene immobile posto in essere da un coniuge in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell’altro coniuge.

Con sentenza n. 16177 del 21.12.2001, la Corte di Cassazione civile ha affermato che la stipulazione di un contratto preliminare di vendita di un bene immobile, da parte di un coniuge che si trovi in regime di comunione legale dei beni con l’altro coniuge, è atto di straordinaria amministrazione dei beni. Ne consegue che se detto contratto viene stipulato da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro, quest’ultimo può proporre azione di annullamento, ai sensi dell’art. 184 del codice civile. Sino al momento dell’esercizio dell’azione di annullamento, quindi, il contratto produce effetti nei confronti dei terzi.

La determinazione del danno alla persona.

Con sentenza 7.8.2001, n. 10905, la Corte di Cassazione, sez. III, ha affermato che: “[…]in tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell’infortunio per non avere il soggetto leso ancora raggiunto l’età lavorativa, ovvero per essere disoccupato, non giustifica in se stessa l’esclusione di un danno da lucro cessante collegato all’invalidità permanente che, proiettandosi per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa svolgerà un’attività remunerata […]”.

La nuova riforma della normativa sui contratti di locazione ad uso abitativo.

La legge n.2 del 2002 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 11, del 14.1.2002) ha riformato la normativa in materia di contratti di locazione ad uso abitativo (L. n. 431/98), prevedendo degli sgravi fiscali a favore dei proprietari di unità abitative, che si adeguino alla contrattazione collettiva convenzionata. Il proprietario, quindi, che aderisca agli schemi contrattuali concordati a livello locale, tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, potrà usufruire di sgravi fiscali, quali, ad esempio, la riduzione dell’ICI o dell’imposta di registro. Le agevolazioni fiscali di cui potrà godere il locatore avranno benefici effetti anche nei confronti dei conduttori, che potranno pattuire un canone di locazione calmierato. Gli schemi di contratto-tipo dovranno essere predisposti da una commissione composta da rappresentanti delle parti contrattuali ed avranno validità sull’intero territorio nazionale.

La Commissione Europea ha elaborato una bozza di direttiva in materia di danni ambientali.

Il 24 gennaio u.s., la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva comunitaria in materia di prevenzione e risarcimento dei danni significativi all’ambiente. Lo scopo della direttiva è quello di armonizzare i regimi di responsabilità, vigenti negli ordinamenti nazionali, per danni all’ambiente. L’ambito di applicazione della direttiva è ristretto ai “danni significativi all’ambiente”; intendendosi, con questa espressione, quei danni derivanti da attività potenzialmente pericolose per l’ambiente e già disciplinate dalla legislazione comunitaria.

Risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare per inadempimento del venditore e risarcimento del danno all’acquirente.

La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con sentenza 12.3.2001, n. 3608, ha affermato che il danno risarcibile all’acquirente, che abbia ottenuto la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento stesso. Ne consegue che ai fini della determinazione del suo ammontare rilevano esclusivamente le caratteristiche oggettive del bene immobile che il venditore aveva l’obbligo di consegnare, a prescindere dall’uso che l’acquirente avrebbe fatto di quel bene. Inoltre, secondo la Corte l’azione risarcitoria e quella restitutoria (del prezzo pagato) sono azioni distinte. Pertanto, il giudice non può dichiarare l’obbligo restitutorio a carico del venditore, qualora l’acquirente-attore non abbia proposto la relativa domanda.

Cause di lavoro e competenza territoriale del giudice.

Con sentenza n. 457 del 12.12.2001, il Tribunale di Gela ha statuito che il lavoratore, il quale intenda instaurare una causa nei confronti del proprio datore di lavoro, deve rivolgersi al Giudice del luogo ove l’impresa ha la sede legale, ovvero del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro. Per “luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro” deve intendersi il luogo della sede dell’impresa ove viene raggiunto l’accordo tra le parti contraenti. Il Tribunale esclude la competenza territoriale in capo al giudice del luogo in cui è stata concretamente svolta l’attività lavorativa, qualora la dipendenza dell’impresa non abbia una sua autonomia gestionale.

L’assegno di mantenimento deve essere adeguato agli indici di svalutazione monetaria.

Con sentenza n. 13811 dell’8 novembre 2001, la Corte di Cassazione civile ha statuito l’obbligo del giudice, che con sentenza dichiari la separazione personale dei coniugi, di prevedere l’adeguamento automatico dell’assegno di mantenimento agli indici di svalutazione monetaria. Tale criterio di adeguamento automatico, inoltre, deve essere fissato dal giudice anche in assenza di una specifica domanda della parte interessata. Con questa decisione, la Corte ha ritenuto di poter applicare in via analogica le disposizioni che disciplinano l’istituto della cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), le quali prevedono, espressamente, l’adeguamento automatico dell’assegno c.d. divorzile agli indici di svalutazione monetaria (c.d. Indici I.S.T.A.T.).

La Corte di Cassazione riconosce all’affidatario del minore, vittima del reato, la legittimazione attiva a costituirsi parte civile nel processo penale.

Con sentenza n. 35121 del 27.9.2001, la Corte di Cassazione, sez. IV penale, ha riconosciuto la legittimazione attiva in capo agli affidatari familiari di un minore, deceduto per fatto illecito di un terzo, a costituirsi parte civile nel processo penale a carico dell’autore del fatto delittuoso. La Corte, precisando nella motivazione quali siano i presupposti per il riconoscimento della legittimazione attiva in capo agli affidatari, evidenzia l’importanza di “[…] una convivenza, tra adulto e minore, duratura, ininterrotta negli anni e caratterizzata dalla costante e premurosa assistenza dell’adulto nei confronti del minore […]”. La sentenza in commento si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale teso a riconoscere rilevanza giuridica alla famiglia “di fatto”, ovvero all’unione tra due conviventi, che si esplichi “[…] in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale”.

La Corte di Cassazione civile si pronuncia sul diritto dell’agente a percepire provvigioni “indirette”.

Con sentenza 22 agosto 2001, n. 11197, la Corte di Cassazione civile, Sez. Lavoro, ha statuito che: “il diritto dell’agente a conseguire le provvigioni per le vendite concluse direttamente dal preponente nella zona riservata allo stesso agente, ex art. 1748, secondo comma, c.c., presuppone che si tratti di vendite concluse da un soggetto, appunto il preponente, in immediato rapporto con la controparte acquirente, […] senza l’intervento di soggetti interposti e senza ulteriori passaggi intermedi […]”.

Il primo luglio 2002 entra in vigore il Testo Unico in materia espropriativa

Le nuove norme riguardanti il procedimento espropriativo, contenute nel D.P.R. 8.6.2001, n. 327 (c.d. Testo Unico in materia espropriativa), entreranno in vigore dal 1° luglio prossimo. Il Testo Unico riunisce, riordinandole e semplificandole, le numerose norme stratificatesi nel tempo, a partire dal 1865, relative alla disciplina delle espropriazioni dei beni immobili e dei diritti relativi a immobili, per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Una prima novità introdotta dal T.U. riguarda la competenza di un unico responsabile chiamato a gestire l’intera procedura espropriativi: quest’ultimo si identifica nell’ente pubblico che deve procedere alla realizzazione dell’opera pubblica. Gli interventi di semplificazione riguardano, inoltre, il procedimento ablatorio vero e proprio, che risulta scandito dalle seguenti fasi: 1. apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 2. dichiarazione di pubblica utilità; 3. emanazione del decreto di esproprio.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sanciscono l’indipendenza dell’istanza di addebito della fine del rapporto coniugale dal ricorso per separazione

Con sentenza depositata in cancelleria il 4 dicembre 2001, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che in un procedimento per separazione personale dei coniugi, l’istanza di addebito della separazione ha carattere autonomo rispetto alla domanda con cui è stato introdotto il giudizio di separazione. La sentenza di separazione, quindi, diventa definitiva nonostante il giudice non si sia definitivamente pronunciato sull’istanza di addebito, consentendo la proposizione del ricorso per ottenere il divorzio. La sentenza in commento riforma il precedente orientamento della Corte di Cassazione sul tema, secondo il quale l’istanza di addebito e la domanda di separazione erano collegate da un nesso di dipendenza tale da rendere improponibile la domanda di divorzio prima che si fosse divenuta definitiva anche la pronuncia sull’addebito.

Il contenuto della posta elettronica del lavoratore non può essere utilizzata dal datore di lavoro nei provvedimenti disciplinari

Il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, con sentenza n. 9425 del 15 novembre 2001, ha affermato che il datore di lavoro (nel caso di specie il Ministero degli Esteri) non può strumentalizzare il contenuto della corrispondenza elettronica (e-mail) dei propri dipendenti, al fine di irrogare sanzioni disciplinari nei loro confronti. In particolare, con la pronuncia in commento, il TAR ha ribadito la natura giuridica della corrispondenza elettronica, affermandone il carattere della segretezza, alla stregua della corrispondenza cartacea o telefonica. Tale assimilazione produce evidenti riflessi anche nell’ambito della tutela penale prevista a favore della corrispondenza (secondo la definizione contenuta nell’art. 616 c.p.), al fine di reagire contro forme di intercettazioni e utilizzazioni abusive.

Il 2 gennaio 2002 è entrata in vigore la riforma del Giudice di Pace

Il decreto legislativo n. 274 del 2000 contenente la riforma delle competenze del Giudice di Pace che potrà esercitare la propria giurisdizione anche in ambito penale, è entrato in vigore il 2 gennaio u.s. Le novità principali introdotte dal decreto riguardano, da un lato, l’elenco piuttosto corposo delle fattispecie di reato di competenza del Giudice di Pace, subentrata alla competenza del Tribunale e, dall’altro, l’aspetto sanzionatorio e quello processuale. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, rilevano gli strumenti posti a disposizione del soggetto passivo del reato per dare inizio al procedimento contro il presunto soggetto attivo. Nel caso in cui il reato per il quale si procede sia perseguibile d’ufficio, il cittadino può presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria, che provvederà alle indagini e all’eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti del responsabile; nel caso in cui, invece, il reato in questione sia procedibile a querela della persona offesa, quest’ultima ha la possibilità non solo di sporgere querela, ma anche, ed è questa la novità più rilevante, di citare direttamente a giudizio il responsabile.

Sancito il diritto dei cittadini ad accedere ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione europei

E’ entrato in vigore il 3 dicembre u.s. la modifica all’art. 255 del Trattato UE, che sancisce il pubblico accesso dei cittadini ai documenti amministrativi delle istituzioni comunitarie. La modifica è stata apportata con regolamento n. 1049/2001, che stabilisce, accanto al diritto di accesso a tutti i documenti dell’Unione Europea, i limiti allo stesso diritto nei casi in cui il suo esercizio ostacoli le Istituzioni comunitarie nell’espletamento delle proprie funzioni o pregiudichi la pubblica sicurezza. L’ambito di applicazione del provvedimento in esame riguarda le persone fisiche o giuridiche che abbiano, o meno, la propria residenza o sede in uno Stato membro dell’Unione Europea.

Per la prima volta un sito Internet viene posto sotto sequestro

Con provvedimento del 22.11.2001, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna ha proceduto, per la prima volta, al sequestro di un sito Internet con le modalità solitamente seguite per il sequestro di beni immobili. Il contenuto innovativo del provvedimento consiste nell’aver disposto la sostituzione della home page del sito incriminato, con il sigillo della Repubblica Italiana e l’avviso della decisione dell’Autorità Giudiziaria. In casi precedenti l’Autorità Giudiziaria si era limitata a disporre il sequestro del sito mediante il suo oscuramento, ovvero, attraverso il prelievo materiale degli elaboratori e terminali utilizzati per la manifestazione della condotta illecita dei responsabili del sito Internet. La maggiore forza affittiva del provvedimento adottato dal GIP del Tribunale di Bologna è evidente e si manifesta ogniqualvolta il singolo utente tenti di accedere al sito oggetto di sequestro, venendo a conoscenza delle ragioni che hanno indotto l’Autorità Giudiziaria ad apporre il sigillo.

La disciplina economica e previdenziale del pubblico impiego di fatto.

Con sentenza n. 4671 del 7 settembre 2001, il Consiglio di Stato, sezione V, ha affermato che qualora “[…] la Pubblica Amministrazione ponga in essere, anche se sotto il nomen iuris di contratto di appalto ovvero d’opera, un rapporto avente in realtà le caratteristiche del lavoro subordinato, seppur nullo di diritto, atteso che si è provveduto all’assunzione senza il superamento del prescritto concorso o della eventuale prova selettiva, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione trova comunque applicazione l’art. 2126 c.c. (Prestazione di fatto con violazione di legge, n.d.r.), con conseguente diritto dell’interessato alle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale”.

Il diritto alla provvigione del mediatore necessita di un nesso causale tra l’attività svolta e la conclusione dell’affare.

La Corte di Cassazione civile, sezione III, con sentenza 2.8.2001, n. 10606, ha affermato che il diritto alla provvigione, previsto a favore del mediatore, può nascere solo nel caso in cui “[…] la sua attività costituisca un antecedente causale indefettibile per la conclusione dell’affare”. La suprema Corte ha rilevato, comunque, come l’attività del mediatore debba essere riconosciuta, anche ai fini della provvigione, in qualsiasi momento della negoziazione, “[…] sia all’inizio, quando il mediatore segnala l’affare, sia nel corso delle trattative […]”, ma come, allo stesso tempo, il diritto alla provvigione presupponga la indispensabile conclusione dell’affare, in relazione al quale il mediatore ha prestato la propria attività.

I nuovi strumenti di tutela della proprietà industriale.

Entro sei mesi dall’approvazione del Collegato alla Legge Finanziaria, quindi a partire dalla metà del 2002, dovrebbero essere istituite, presso i Tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e le Corti d’Appello, delle sezioni specializzate per la trattazione delle controversie in materia di concorrenza sleale, marchi, brevetti e diritto d’autore. E’ previsto, inoltre, che a partire dalla metà del prossimo anno, l’ordinamento italiano si adegui alla direttiva comunitaria sulla tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche (98/44/Ce del 6.7.98), escludendo la possibilità di brevettare tutte le invenzioni “[…] il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico, al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e alla prevenzione di gravi danni ambientali”.

In arrivo alcune semplificazioni in materia di trattamento dei dati personali.

In data 21 novembre u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che contiene alcune semplificazioni alla legge n. 675/96, c.d. legge sulla privacy. Il legislatore delegato, infatti, ha previsto la eliminazione delle sanzioni penali a carico del soggetto, persona fisica, che nel trattamento di dati personali per scopi esclusivamente personali, non adotti le misure minime di sicurezza previste dalla legge. Gli altri interventi di semplificazione mirano, nella maggior parte dei casi ad eliminare o affievolire le sanzioni penali, sostituendole con sanzioni amministrative. Ove queste già siano previste, il decreto legislativo dispone un loro inasprimento. Le novità riguardano, oltre all’aspetto sanzionatorio, anche i casi in cui l’interessato dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati.

Il Garante della Privacy ha emanato le prime ordinanze-ingiunzioni per le violazioni alla legge n. 675/96.

L’Autorità per la tutela dei dati personali ha dato inizio alla fase della repressione degli illeciti amministrativi per violazioni della legge n. 675/96, a tutela dei dati personali. Il Garante, infatti, ha emesso le prime ordinanze-ingiunzioni nei confronti di alcune associazioni che, nell’espletare il trattamento dei dati personali degli appartenenti, sono incorse nella violazione dell’art. 10 della stessa legge.

L’appello promosso dagli Uffici Finanziari avverso la sentenza di primo grado necessita dell’autorizzazione dell’organo gerarchicamente sovraordinato.

Con sentenza n. 11321 del 29.8.2001, la Corte di Cassazione civile, sezione V, ha ritenuto che l’autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale, nei confronti degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, costituisca un presupposto processuale, pena l’inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La pronuncia si riferisce ad una questione molto dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità, che, in alcune pronunce, ha negato valore vincolante alla disposizione contenuta nell’art. 52, comma 2, del d. lgs. 546/1992 e relativa, appunto, alla necessaria acquisizione, da parte degli Uffici Finanziari, dell’autorizzazione alla promozione dell’appello. Quest’ultimo filone giurisprudenziale ritiene, contrariamente alla sentenza in commento, che l’obbligo dell’autorizzazione in parola abbia fonte nei rapporti gerarchici interni tra organi e che non abbia rilevanza, pertanto, oltre i limiti della subordinazione gerarchica.

Il proprietario del suolo concorre nel reato di abuso edilizio commesso dal comproprietario

Con sentenza dell’1.8.2001, la Corte di Cassazione, sez. III penale, ha statuito che il proprietario del suolo risponde, in presenza di determinati indizi, per concorso nell’illecito edilizio commesso da un comproprietario. La Corte ritiene, inoltre, che per fondare la responsabilità quantomeno morale del proprietario, tali indizi debbano essere gravi e concordanti e debbano essere desunti, ad esempio, dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo stesso, dalla circostanza di risiedere stabilmente nel luogo ove è avvenuto l’abuso edilizio, ovvero dall’interesse specifico alla realizzazione della nuova costruzione.

Il dipendente che non denunci le irregolarità commesse dal suo superiore può subire il licenziamento per giusta causa

La Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza n. 7819 del 2001 ha stabilito l’obbligo del prestatore di lavoro subordinato di segnalare le irregolarità commesse dal suo diretto superiore gerarchico, pena la possibilità di subire il licenziamento per giusta causa. La ratio sottesa alla giusta causa del licenziamento consiste nella violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di fedeltà e di diligenza, cui egli è tenuto a rispettare (artt. 2105-2104 c.c.). La Corte rileva, in particolare, che l’obbligo di fedeltà “aldilà delle specifiche previsioni contenute nel testo della disposizione, va riferito anche agli obblighi non codificati conseguenti al generale dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi degli artt. 1176 e 1375 cod. civ.”.

La riforma del diritto societario

Lo scorso 28 settembre, è stata definitivamente approvata la legge delega per la riforma del diritto societario. Una delle novità più significative, introdotte dalla delega al Governo, riguarda il modello organizzativo al quale dovranno adeguarsi non solo le società di capitali, ma anche le società cooperative. E’ previsto, infatti, che il controllo di gestione delle società per azioni, ovvero il controllo legale dei conti, sia affidato ad un revisore esterno nel caso in cui le stesse società emettano strumenti di raccolta di capitale di rischio. Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, la delega si limita a conferire al Governo il compito di stabilire il limite oltre il quale è obbligatorio il controllo legale dei conti. Le società cooperative, infine, verranno disciplinate seguendo le norme adottate per le società per azioni o le società a responsabilità limitata, compatibilmente con le disposizioni loro specificamente dedicate, a seconda che le stesse abbiano dimensioni tali da collocare, presso il pubblico dei risparmiatori, strumenti finanziari di raccolta di capitale di rischio.

La Corte Costituzionale interviene sugli effetti patrimoniali della nullità del matrimonio concordatario

Con sentenza n. 329/2001, la Corte Costituzionale ha affrontato la questione della legittimità della disciplina propria del matrimonio religioso, in relazione all’art. 3 della Costituzione. Nel caso in cui venga annullato il matrimonio regolato dal diritto canonico, il coniuge, privo di redditi sufficienti per il suo sostentamento, ha diritto di ricevere dall’altro coniuge una somma di danaro periodica, per un periodo non superiore a tre anni (art. 129 c.c.). I tribunali di Vicenza e Roma hanno rilevato come gli effetti patrimoniali della dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario siano meno garantisti nei confronti del coniuge privo di risorse economiche, rispetto a quelli che conseguono alla dichiarazione di divorzio. In quest’ultimo caso, infatti, il coniuge più svantaggiato ha diritto ad un assegno di mantenimento. La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità, così come prospettata dai giudici rimettenti.

La Corte di Giustizia europea afferma il principio della non brevettabilità delle biotecnologie.

Lo scorso 9 ottobre, la Corte di Giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sul ricorso presentato nel 1998 dai Paesi Bassi (e sostenuto dall’Italia), per ottenere l’annullamento della direttiva 98/44/CE. Tale direttiva rappresenta il riconoscimento ufficiale, a livello comunitario, del principio della brevettabilità delle biotecnologie. La Corte adita ha rigettato il ricorso proposto dai Paesi Bassi, in considerazione del forte limite posto dalla direttiva comunitaria al diritto dei brevetti, affinché il corpo umano resti indisponibile ed inalienabile e sia salvaguardata la dignità umana.

Privacy: nuove norme per il titolare del trattamento che intende trasferire all’estero dati personali.

Il Garante della privacy ha dato attuazione a due decisioni della Commissione Europea, relative alle condizioni cui sottoporre il trasferimento dei dati personali verso Paesi extraeuropei (decisione del 15.6.2001 n. 2001/497/CE) e verso gli Stati Uniti d’America (decisione del 26.7.2000 n. 2000/520/CE). Le imprese interessate al trasferimento dei dati possono scegliere lo strumento che ritengono più adeguato tra le cinque opzioni previste dal Garante italiano. Tra queste spicca, per la particolare importanza e per il grado di garanzia assicurato ai consumatori ed utenti, l’opzione rappresentata da un contratto standard, con clausole tipo, che potrà essere stipulato tra gli operatori del Paese mittente e gli operatori del Paese destinatario, extracomunitario o appartenente alla federazione americana.

Il giudice ordinario e competenza per le controversie di pubblico impiego

Il Tribunale Amministrativo della Regione Puglia, sez. I, con sentenza 14.7.2001, n. 2907 è intervenuto su una questione alquanto controversa, riguardante la competenza giurisdizionale per le controversie sulla pretesa di differenze retributive, relative al periodo immediatamente antecedente e successivo al 30.6.1998. Il T.A.R., interpretando l’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/98, che ha previsto la competenza giurisdizionale in capo al giudice ordinario per le controversie di pubblico impiego, relative al rapporto di lavoro successivo al 30.6.98, ha statuito, con una pronuncia che si inserisce in un ampio dibattito giurisprudenziale, che il giudice ordinario è competente anche per i fatti controversi immediatamente anteriori a quella data.

Nuovi limiti al segreto bancario

Il 16 ottobre u.s., i Paesi appartenenti alla Comunità Europea hanno sottoscritto il Protocollo alla Convenzione sulla mutua assistenza in materia penale del 15 maggio 2000. E’ previsto che la Convenzione entrerà in vigore entro il prossimo anno, mentre il Protocollo inizierà a produrre effetti decorsi 90 giorni dalla sua ratifica da parte di almeno otto Paesi membri. Il documento da ultimo approvato, nell’ambito del più ampio progetto di cooperazione contro la criminalità transfrontaliera, stabilisce l’obbligo, in capo alle banche, di fornire all’autorità giudiziaria straniera, che ne faccia richiesta allo scopo di perseguire i crimini di carattere finanziario, informazioni sulle posizioni accese dai propri clienti.

Il Know-How riceve tutela penale

La Corte di Cassazione penale, Sez. V, ha affermato che l’art. 623 c.p., il quale sanziona chiunque, venuto a conoscenza, in ragione del suo stato, ufficio o professione, di notizie destinate a rimanere segrete su scoperte, invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le riveli a terzi, si applica anche al know-how aziendale. La Corte ha chiarito tale nozione, statuendo che si riferisce “al complesso delle informazioni industriali necessarie per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto”.

L’amministratore di condominio può disporre di decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi per recuperare i crediti nei confronti del condomino in mora

Con sentenza 18.5.2001, n. 6853, la Corte di Cassazione civile, Sez. II, ha statuito che i rapporti intercorrenti tra la disciplina, contenuta nell’art. 63 disp. att. del codice civile, relativa all’ingiunzione diretta alla riscossione dei crediti condominiali, e la disciplina prevista dall’art. 633 e seguenti c.p.c., per il decreto ingiuntivo in generale, non hanno natura alternativa, bensì complementare e di integrazione reciproca. Ne consegue che nel caso in cui non si possa ricorrere alla procedura prevista dall’art. 63 disp. att. del codice civile, per mancanza del riparto delle spese approvato dall’assemblea condominiale, l’amministratore potrà ricorrere alla procedura ordinaria ex art. 633 c.p.c., fornendo la prova scritta del credito vantato dal condominio, nei confronti del condomino moroso.

Definitiva la bozza di Trattato Internazionale sulla cybercriminalità

Gli Stati appartenenti alla Comunità Europea hanno raggiunto, in sede di riunione del Consiglio d’Europa, un accordo sulla bozza del Trattato Internazionale contro i crimini commessi mediante la rete Internet o le altre reti informatiche. La bozza verrà presentata, per l’approvazione, il prossimo 8 novembre, alla riunione ministeriale, cui prenderanno parte gli Stati U.E.

E’ in vigore il regolamento attuativo della riforma in materia di diritto d’autore

L’iter normativo di riforma della legge sul c.d. diritto d’autore, iniziato con la legge n. 248/00, è approdato al suo regolamento attuativo, datato 11.7.2001, n. 338, in vigore dal 6 settembre u.s. Tale regolamento prevede le modalità di rilascio del bollino SIAE e dell’assenso, da parte della stessa SIAE, alle dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno; nonché i casi in cui i supporti contenenti software multimediali non abbisognano né del primo, né del secondo. Tra questi, rientra il caso del programma scaricato direttamente da Internet e installato sul personal computer dell’utente, ad uso personale e, comunque, senza scopo di profitto.

Al vaglio del Parlamento Europeo il progetto di direttiva comunitaria che estende la tutela della privacy

La proposta di direttiva europea in materia di privacy si trova ora al vaglio del Parlamento Europeo, dopo un lungo iter normativo nel corso del quale si è cercato di contemperare le esigenze della libera comunicazione a fini commerciali, con quelle di tutela dei dati personali. La proposta di direttiva ha lo scopo di estendere il campo di applicazione della precedente direttiva comunitaria in materia di privacy (94/46 CE), attuata in Italia con la legge n. 675/96. Gli strumenti di tutela predisposti riguardano il trattamento dei dati personali e la loro circolazione attraverso la rete Internet, nonché il trattamento dei medesimi dati attuato dalle compagnie telefoniche che gestiscono la rete fissa o mobile.

Diritto d’accesso agli atti di una gara d’appalto e tutela della privacy.

Con sentenza 6.7.2001, n. 1005, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione II, ha statuito che il diritto del concorrente, ad una gara d’appalto, di accedere alla documentazione presentata dalle altre imprese partecipanti alla medesima gara, trova un limite nella individuazione, da parte dell’amministrazione, di specifici atti e documenti destinati a rimanere riservati per comprovate ragioni di tutela della sfera di interessi delle imprese concorrenti, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241/1990.

L’Ufficio delle Imposte può procedere ad accertamento sui redditi del contribuente che abbia posto in essere comportamenti antieconomici ingiustificati

La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza 9.2.2001, n. 1821, ha affermato che: “in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia che il contribuente non spieghi in alcun modo, o che giustifichi in maniera non convincente, è legittimo l’accertamento ai sensi dell’art. 39, 1° comma, lett. d), d.p.r. 600/73. […] I giudici di merito, per annullare l’accertamento, devono specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritengono che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie”.

Atti di concorrenza sleale e responsabilità concorsuale del provider.

Con provvedimento del 23.3.2001, il Tribunale di Siracusa ha ritenuto che il provider concorra nella responsabilità per atti di concorrenza sleale con il soggetto che utilizza il marchio altrui come proprio nome a dominio. La responsabilità, per dolo o colpa, del provider trova fondamento nel dovere, che incombe su quest’ultimo, di vigilare e controllare il contenuto del materiale informativo che viene introdotto nella Rete, al pari del proprietario di qualsiasi canale di comunicazione destinato ad un pubblico di lettori od utenti. Secondo l’innovativa pronuncia di merito, quindi, il provider risponde per non avere ottemperato al dovere giuridico di attivarsi per evitare un danno a terzi, assumendo una condotta colposa o dolosa.

Il funzionario dell’amministrazione finanziaria può essere giudicato dalla Corte dei Conti, per danno erariale.

La Commissione tributaria, sez. VIII, della regione Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 77/08/01, emessa il 30 luglio 2001, ha affermato che l’inerzia dell’Ufficio finanziario obbligato ad adempiere ad una sentenza della Commissione Tributaria provinciale passata in giudicato, ovvero, la sua insistenza nel proseguire un giudizio palesemente infondato, può esporre il funzionario, o il responsabile del procedimento amministrativo, a responsabilità patrimoniale. In casi simili, è configurabile la fattispecie del danno erariale, sulla cui sussistenza o meno deve pronunciarsi la procura presso la Corte dei Conti, cui ogni organo della giurisdizione ha l’obbligo di rivolgersi.

Il codice fiscale valido è solo quello rilasciato dall’anagrafe tributaria.

L’Agenzia delle entrate ha affermato che il codice fiscale calcolato da soggetti non autorizzati potrebbe risultare errato, ribadendo che l’unico codice valido è quello rilasciato dall’anagrafe tributaria. Con questo intervento, l’Agenzia delle entrate ha inteso evidenziare il pericolo nel quale incorrono coloro i quali utilizzano appositi software per determinare il codice fiscale partendo dai dati anagrafici del soggetto.

Il pubblico dipendente, che violi il codice deontologico, può commettere il reato di abuso di ufficio.

Con la Circolare n. 2198 del 12 luglio u.s. (in G.U. n. 183 dell’8.8.2001), il Ministro della funzione pubblica ha affermato che il pubblico dipendente, il quale violi le norme del codice deontologico, può incorrere in sanzione penale, oltre che disciplinare. Secondo il Ministro, quindi, affinché siano integrati gli estremi del reato di abuso di ufficio, non è necessario che la condotta del dipendente di una pubblica amministrazione violi specifiche norme di legge o regolamentari, rilevando, altresì, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, cristallizzati nell’art. 97 della Costituzione.

Il proprietario non è l’unico legittimato a chiedere la concessione edilizia.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II, con sentenza n. 2221 del 24 luglio 2001, si è pronunciato su un tema alquanto controverso, sia dai Comuni, nell’ambito della loro prassi applicativa, sia dalla giurisprudenza. Il Tribunale ha infatti affermato che è legittimato a chiedere la concessione edilizia non solo il proprietario dell’area, ma anche chi, su di essa, possa esercitare un diritto reale o di obbligazione, tale da attribuirgli la facoltà di eseguire i lavori per i quali chiede la concessione.

Il contribuente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione anche nel caso in cui non esista alcun debito di imposta.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 77/E del 3 agosto u.s., ha affermato che il comportamento tenuto dal contribuente, il quale ometta di presentare la dichiarazione dei redditi, pur in mancanza di qualsiasi debito di imposta, è soggetto a sanzione. Il contribuente che adotti un simile comportamento omissivo, infatti, commette una violazione di tipo formale, tuttavia punibile, poiché ostacola l’attività di controllo da parte della Amministrazione finanziaria.

L’Ufficio competente del Comune provvede all’autentica degli atti diretti a privati.

E’ in fase di attuazione l’art. 21 del Testo Unico della documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/ 2000), che prevede la competenza anche del Comune per l’autenticazione delle sottoscrizioni di dichiarazioni ed istanze sostitutive di atti di notorietà, che abbiano come destinatari soggetti privati. Si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni sostitutive degli eredi per le pratiche di successione relative a conti correnti bancari. La semplificazione in corso elimina la competenza esclusiva del notaio, permettendo al cittadino, che voglia ottenere l’autenticazione della sottoscrizione degli atti sopra indicati, di rivolgersi ad un segretario comunale, ad un dipendente addetto a ricevere la documentazione, o ad altro dipendente incaricato dal Sindaco.

L’azienda può essere sottoposta a sequestro preventivo.

La Corte di Cassazione, VI° sezione penale, con una innovativa sentenza depositata il 26.7.2001, ha affermato che l’azienda può essere sottoposta a sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., nel caso in cui sussista un rapporto strumentale diretto tra il bene in oggetto e la realizzazione di profitti illeciti. Il sequestro preventivo, quindi, quale misura cautelare reale, può essere disposto dal giudice con decreto motivato, previa dimostrazione che attraverso l’esercizio della lecita attività di impresa, siano stati perseguiti scopi illeciti e che l’azienda stessa abbia l’attitudine ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

In arrivo la normativa comunitaria sul diritto d’autore.

Il 9.4.2001 è stata emanata la direttiva comunitaria “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”. Lo scopo della direttiva consiste nell’adeguare la tutela del diritto d’autore agli sviluppi tecnologici, in modo specifico quelli legati ad Internet, ed alle numerose occasioni di violazioni ad essi connesse. Lo strumento, costituito dalla direttiva comunitaria, consentendo di creare a livello europeo una normativa uniforme sul diritto d’autore, permette di raggiungere, in ogni Stato membro, un livello pressoché omogeneo di tutela. Il nucleo normativo fondamentale, della direttiva in oggetto, riguarda la disciplina dei diritti d’autore di natura economica, che consistono nel diritto esclusivo di riproduzione, nel diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, nonché in quello di distribuzione delle opere.

Il conduttore, che continui ad abitare l’immobile, è obbligato a pagare il canone anche nel caso in cui l’immobile stesso si trovi in stato di degrado.

Con sentenza 7.3.2001, n. 3341, la Corte di Cassazione civile ha affermato che il conduttore non può rifiutarsi di pagare il canone di locazione dell’immobile da lui abitato, lamentando lo stato di degrado in cui si trova l’immobile e il mancato adempimento degli obblighi da parte del locatore. L’elemento, sul quale si basa la pronuncia della Corte e che giustifica la permanenza dell’obbligo, in capo al conduttore, di corrispondere il canone di locazione, consiste nel fatto che il conduttore medesimo, continuando ad abitare l’immobile, ha ricevuto la prestazione che fa capo al locatore e che trova il proprio corrispettivo nel canone di locazione.

Il condominio non è responsabile per i danni cagionati al condomino, dal difetto di isolamento termico tra il piano cantinato e l’appartamento sovrastante.

La Cassazione civile, con sentenza 4.6.2001 ha affermato che : “il difetto di isolamento della soletta divisoria tra il piano cantinato di proprietà condominiale e l’appartamento sovrastante deve intendersi quale vizio di quest’ultima proprietà individuale, non riferibile alla cosa comune, trattandosi di una superficie coperta e non di una parte comune dell’edificio destinata a isolarlo dagli agenti atmosferici (come il tetto, il terrazzo di copertura, o i muri perimetrali), con la conseguenza che il condomino proprietario che abita al di sopra delle cantine condominiali, per ottenere un’adeguata coibentazione del piano di calpestio del suo appartamento, dovrà agire nei confronti del costruttore e non nei confronti del condominio”.

Da settembre, le imprese dovranno adeguarsi a nuove regole in materia di privacy.

Nel corso della relazione per l’anno 2000, il presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Stefano Rodotà, ha affermato che da settembre le imprese intenzionate a trasferire all’estero dati personali, dovranno adeguarsi a nuove regole, comportanti altrettanti adempimenti, per assicurarne il corretto trattamento.

Il contratto di assicurazione, che sia frutto della dichiarazione falsa o reticente dell’assicurato, è annullabile.

La corte di Cassazione civile, sez. III, con sentenza 14.2.2001, n. 2148, ha affermato che : “nel contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto quando si verificano, simultaneamente, le seguenti condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore; che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave”.

Il figlio naturale non riconosciuto, adottato dopo il raggiungimento della maggiore età, può aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originario.

La Corte Costituzionale, con sentenza 11.5.2001, n. 120, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l’adottato possa aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originariamente attribuitogli. La disposizione contenuta nel comma 2, dell’articolo in questione, contrasta con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, poiché lede, rispettivamente, il diritto al nome, tutelabile nell’ambito più ampio del diritto all’identità personale, e il diritto all’uguaglianza, per l’ingiustificata disparità di trattamento tra figli non riconosciuti e figli legittimi”.

Intervento chirurgico senza consenso del paziente ed omicidio preterintenzionale o lesioni

Secondo il Tribunale di Palermo, Ufficio del G.i.p., (Ordinanza 31.1.2000), non sono ravvisabili i reati di omicidio preterintenzionale, o di lesioni personali, (artt. 584 e 582 c.p.) nel comportamento del chirurgo che sottoponga il paziente ad intervento chirurgico in assenza del consenso (fuori dai casi di stato di necessità), se l’intervento è stato condotto e portato a termine secondo le regole dell’arte. L’ordinanza si pone in aperto contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato e contrario.

· Abbandono del domicilio coniugale e violazione degli obblighi di assistenza familiare

La Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 5.9.2000, n. 9440, ha ribadito che è “giustificato l’allontanamento quando ci si trovi in presenza non di un qualsiasi contrasto ma di un comportamento dell’altro coniuge così ingiurioso o iniquo da rendere all’altro impossibile o gravemente penosa la convivenza”. In tal caso, non ricorre la violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all’art. 570, primo comma, c.p.

Apposizione di marchi falsi su prodotti industriali

La Corte di Cassazione, Sez. V pen., 19.6.2000, n. 7201, ha ribadito che la contraffazione del marchio rileva anche quando il prodotto cui esso viene apposto risulti vistosamente difforme dall’originale.

Decadenza dall’ufficio di componente della commissione tributaria regionale del commercialista che svolga attività di economista di impresa e/o di consulenza fiscale

Secondo T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 212, “nell’accertare l’esistenza della situazione di incompatibilità, non assume valore determinante la forma giuridica con cui l’attività professionale viene svolta. Conta, invece, se, in concreto, tra la stessa attività professionale, e la funzione di giudice tributario, si possa realizzare un’interferenza tale da poter pregiudicare l’imparzialità del soggetto interessato”.

Prevalgono le esigenze di servizio sulle esigenze familiari dell’impiegato dello Stato trasferito

Secondo T.A.R. Toscana, Sez. I, 18.6.1999, n. 497, “l’Amministrazione, nel disporre un trasferimento d’ufficio […], al fine di soddisfare esigenze di servizio, deve valutare la posizione personale e familiare del dipendente coinvolto nel trasferimento; tuttavia, così come affermato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Veneto 4 giugno 1987 n. 599), tali esigenze personali e familiari non possono comunque prevalere sulle esigenze di servizio.

Illegittimo il rilevamento dell’eccesso di velocità mediante “Telelaser”

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 196/00, del 27.4.2000, depositata in cancelleria il 12.7.2000, ha ritenuto illegittima la misurazione della velocità con il “Telelaser”, “mancando la prova oggettivamente verificabile che la velocità stessa si riferisca proprio al veicolo” del presunto trasgressore. In sostanza, l’accertamento è illegittimo perché non è sorretto dalla prova fotografica dell’avvenuta infrazione.

Legittima la confisca del ciclomotore di proprietà del padre del minore autore della violazione

La Corte di Cassazione, Sez. III Civ., 1.6.2000, n. 7268, ha affermato che il genitore non è persona estranea alla violazione del codice della strada commessa dal figlio minore. Pertanto, “colui che è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, autore materiale della violazione amministrativa (ma non imputabile ex lege), ne risponde in via diretta” e subisce la sanzione accessoria consistente nella confisca del ciclomotore, nelle ipotesi in cui essa è prevista dal codice.

Rischio per l’igiene dei consumatori e sistemi di chiusura a leva con linguetta rientrante delle lattine contenenti bevande

Il T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 24.11.2000, n. 9886, ha annullato i provvedimenti del Ministero della Sanità, che nel 1998 aveva ritenuto non sussistere alcun rischio di igiene, per la salute pubblica, nei sistemi di chiusura delle lattine contenenti bevande. Il T.A.R. indica la necessità di ricorrere ad avvertenze che inducano il consumatore a prestare la debita attenzione nel consumo di questi prodotti.

Ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge divorziato e coniuge superstite.

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, 14.3.2000 n. 2920, ha affermato che, nel determinare la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato (titolare di assegno di divorzio) e coniuge superstite, oltre al criterio della durata legale del matrimonio, secondo quanto dispone l’art.9 della L.898/70 (legge divorzio), il giudice dovrà avvalersi, quali criteri correttivi, di altri elementi, tra i quali l’ammontare dell’assegno di divorzio e le condizioni economiche nelle quali versano i soggetti coinvolti.

Sono nulli gli accordi tra i coniugi in vista del divorzio

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, 14.6.2000, n. 8109, ha confermato il proprio orientamento secondo cui “gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l’assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio”. Questi accordi, tuttavia, sono validi se con essi i coniugi abbiano inteso porre fine ad alcune controversie patrimoniali insorte tra loro, purché non vi sia riferimento “al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguenti all’eventuale pronuncia di divorzio”.

Utilizzo come “domain name” di marchio registrato altrui

Il Tribunale di Roma, con Ordinanza 9.3.2000, ha ritenuto che, per valutare se sia legittimo l’utilizzo nell’indirizzo di un sito internet di una denominazione corrispondente ad un marchio registrato da altri, occorre valutare se, concretamente, esista rischio di confusione tra l’indirizzo internet (domain name) ed il marchio registrato, tenuto conto dei mercati di riferimento e della capacità di discernimento del consumatore medio.

Il “benefondi” non vincola la banca

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I Civ., 10.3.2000, n. 2742, ha affermato che il cosiddetto “benefondi” costituisce una prassi interna ai rapporti tra gli istituti di credito, che non può essere invocata “al fine di farne discendere un obbligo di immediato accreditamento da parte della banca” se non risulti […] che il versamento sul conto corrente di un titolo di credito tratto su altra banca avvenga secondo una regolamentazione pattizia tale da imporre alla banca ricevente di mettere immediatamente a disposizione del suo cliente correntista la relativa somma”.

Non sono valide le clausole vessatorie che riproducono tutti gli articoli del contratto, anche se approvate con la doppia sottoscrizione

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, 13.4.2000, n. 4793, ha affermato che l’indiscriminata (doppia) sottoscrizione di tutte le clausole del contratto, non è sufficiente per ritenere integrata la specifica approvazione richiesta dalla legge, per la validità delle clausole vessatorie (art. 1341 e 1342 c.c.). Nel caso concreto, al contratto era stata apposta una clausola, con separata sottoscrizione, dove si dichiarava di aver letto e di approvare specificatamente per iscritto le clausole dal n. 1 al n. 19, che coincidevano con tutte le clausole del contratto.

L’abuso di potere nel rapporto di agenzia

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2.5.2000, n. 5467, ha affermato che “l’agente può far valere la giusta causa di recesso dal rapporto quando la società preponente abbia esercitato il potere di riduzione dell’ambito territoriale a lei contrattualmente concesso in maniera contraria alla buona fede ed alla correttezza”. Nel caso concreto, la mandante aveva ridotto la zona, inizialmente estesa a tutto il territorio nazionale, al solo Comune di Milano, svuotando, di fatto, il contenuto stesso del contratto.

Approvata la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato l’8 luglio 2000 la Direttiva 2000/31/CE relativa al commercio elettronico, nel mercato interno. La Direttiva è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L, 17.7.2000, n. 178. Gli Stati membri dovranno darne attuazione entro il 17 gennaio 2001.

Non è risarcibile il danno biologico degli eredi, in seguito alla morte del congiunto

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, 12.11.1999, n. 12756, ha confermato il proprio precedente orientamento, secondo cui “in difetto di prova di una lesione della integrità psicofisica del soggetto, che sia conseguita alle sofferenze indotte dalla perdita del congiunto (le quali pure, già di per se stesse, incidono sulla qualità della vita e sono tuttavia risarcibili solo quale danno morale […]), non è configurabile un danno biologico risarcibile, per i congiunti della persona deceduta.

Diffamazione a mezzo stampa e parzialità dell’informazione giornalistica

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, 25.5.2000, n. 6877, ha affermato che “la divulgazione di una notizia lesiva della reputazione” è lecita quando: “1) i fatti esposti sono veri; 2) quando vi è un interesse pubblico alla conoscenza del fatto; 3) quando vi sia correttezza formale della esposizione che non travalichi lo scopo informativo”. Nel caso concreto, pur essendo vero il fatto riportato, il giornalista estensore dell’articolo è stato ritenuto responsabile del danno da lesione della reputazione di una nota azienda produttrice di generi alimentari, perché erano state omesse alcune informazioni relative a circostanze che avrebbero potuto essere favorevoli al produttore. In questo caso, quindi, la Corte non ha ritenuto operante il “diritto di cronaca”, in favore dell’articolista, per incompiutezza dell’informazione.

Risarcibilità del “danno esistenziale”

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, 7.6.2000, n. 7713, ha affermato che l’art. 2043 c.c. [risarcimento per fatto illecito] “va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana”. Si tratta di una pronuncia senza precedenti, che afferma la risarcibilità delle lesioni che attentano ai diritti fondamentali della persona, di cui all’art. 2 della Costituzione.

Responsabilità del medico e nesso di causalità

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, 13.9.2000, n. 12103, in tema di responsabilità del medico per il decesso del paziente, ha affermato che “tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota”, salvo il principio secondo cui “la causa prossima sufficiente da sola a produrre l’evento” esclude il collegamento causale con gli eventi antecedenti ad essa.

La produzione di interessi sugli interessi: la Corte Costituzionale interviene sulla questione dell’anatocismo bancario

La Corte Costituzionale, con la sentenza 17.10.2000, n. 425, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del D.Lgs. 4.8.1999, n. 324, nella parte in cui, in pratica, stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati nell’esercizio dell’attività bancaria anteriormente al 22.4.2000, sono valide ed efficaci fino a tale data.

E’ risarcibile il danno subito dal nascituro già concepito al momento dell’evento dannoso

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. IV penale, 13.11.2000, n. 11625, ha affermato che è ammissibile il “risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla morte del padre del nascituro che, fin dal momento della nascita, è stato privato dell’assistenza materiale ed economica che il padre era tenuto a fornirgli. Parimenti indubitabile è il diritto del minore al risarcimento del danno non patrimoniale”.

Sono illegittimi gli interessi praticati dalle banche in misura superiore al tasso-soglia, introdotto dalla legge “anti usura”

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, 17.11.2000, n. 14899. ha ribadito che “la pattuizione di interessi a tasso divenuto usurario a seguito della legge 108/96 è nulla anche se compiuta in epoca antecedente all’entrata in vigore di detta legge”. La Corte ha confermato il suo precedente orientamento sulla stessa questione.

Abolita l’imposta sulle successioni.

L’art. 47 del disegno di legge, approvato il 28 giugno u.s. dal Governo, prevede che “l’imposta sulle successioni e donazioni è soppressa. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti a imposta di registro in misura proporzionale, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all’importo di 350 milioni di lire […]”.

L’applicazione del regime del contributo unificato è stata prorogata al 1° luglio 2002.

Con decreto legislativo, approvato il 28 giugno u.s., il Governo ha disposto la proroga dell’entrata in vigore del regime del contributo unificato. Quest’ultimo ha lo scopo di semplificare il versamento delle imposte di bollo per gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali, amministrativi e in materia tavolare, incluse le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione. Il regime del contributo unificato entrerà in vigore dal 1° giugno 2002 e consentirà il versamento delle imposte presso gli uffici postali, bancari e le tabaccherie.

La “società europea” come nuovo modello di società per azioni per le imprese comunitarie.

Nel dicembre 2000, il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea aveva raggiunto un accordo sul regolamento relativo allo Statuto della “società europea”: il testo relativo, trasmesso alla commissione giuridica del Parlamento europeo, è stato approvato all’unanimità il 26 giugno u.s. La Società europea rappresenta un nuovo tipo di società per azioni, che mantiene una propria autonomia rispetto ai modelli esistenti presso gli Stati membri. La sua costituzione può avvenire tra società di Stati membri diversi, attraverso il ricorso ad una disciplina comune, che permette di superare gli ostacoli connessi all’esistenza di diversi sistemi giuridici nazionali. Lo schema di regolamento prevede, comunque, che le prime società europee possano essere costituite a partire dal 2004.

La delibera societaria di conversione del capitale sociale in euro, alla luce della l. n. 340/2000.

Con decreto del 19.4.2001, il Tribunale di Padova ha affermato che, dopo l’abrogazione della procedura di omologazione delle delibere societarie destinate all’iscrizione nel Registro delle Imprese, disposta dall’art. 32 della legge n. 340/2000, non è soggetta ad omologazione la delibera con cui il consiglio di amministrazione di una società abbia disposto, a norma dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 213/98, la conversione in euro del valore in lire del capitale sociale, anche nel caso in cui la delibera non sia stata verbalizzata da un notaio.

Omessa dichiarazione dei redditi: nell’accertamento d’ufficio l’amministrazione finanziaria può utilizzare anche le presunzioni semplici.

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza 30 maggio 2001, n. 7416, ha affermato che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, l’amministrazione finanziaria può utilizzare qualsiasi elemento probatorio, compresa la presunzione semplice priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti, ai fini dell’accertamento d’ufficio dei redditi medesimi.

Privacy: le banche possono comunicare a terzi le informazioni sui correntisti solo con il consenso degli interessati.

Con una decisione del 23 maggio 2001, il Garante della Privacy ha stabilito che le banche e il relativo personale devono mantenere il riserbo sulle informazioni relative ai propri clienti e non divulgarle a terzi, nel caso in cui manchi il consenso dell’interessato. Dal divieto sono esclusi i casi in cui la comunicazione dei dati avvenga in adempimento di obblighi previsti dalla legge o dal contratto, che vincola il singolo utente alla banca titolare del trattamento.

Contratto di agenzia: patto di non concorrenza e diritto dell’agente ad una indennità.

Dal 1° giugno 2001, hanno efficacia le disposizioni introdotte nel nostro ordinamento dalla legge comunitaria del 2000 e contenute nel comma 2 dell’art. 1751-bis, codice civile. La nuova disciplina riguarda, in particolare, il caso in cui, al momento della cessazione del rapporto, il preponente e l’agente sottoscrivano un patto di non concorrenza, della durata massima di due anni. Il comma 2, dell’articolo citato, prevede che “l’accettazione del patto di non concorrenza comporta […] la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale”. La determinazione dell’ammontare di tale indennità è lasciata all’autonomia contrattuale delle parti, che trova, però, un unico limite nei tre parametri determinati dalla legge: la durata del patto di non concorrenza, la natura del contratto di agenzia e l’indennità di fine rapporto.

L’amministratore di un condominio ha potestà autonoma di querela?

La Corte di Cassazione penale, sez. II, con sentenza 5.1.2001, ha affermato che l’amministratore del condominio non può autonomamente, ossia senza autorizzazione dell’assemblea condominiale, procedere a proporre querela per fatti commessi ai danni del condominio.

Il D.P.R. n. 396/2000, entrato in vigore il 30 marzo 2001, semplifica l’Ordinamento di Stato Civile.

Il processo di riforma dell’organizzazione amministrativa, iniziato con la legge n. 127/1997, raggiunge un importante traguardo con il D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, entrato in vigore lo scorso 30 marzo. Quest’ultimo, infatti, contiene disposizioni che sostituiscono integralmente la previgente disciplina dell’Ordinamento dello Stato civile (in vigore dal 1939). Le novità principali riguardano la soppressione dei quattro registri di stato civile e la maggiore autonomia dell’Ufficiale dello stato civile nella formazione dell’atto a lui richiesto.

La nuova disciplina sul risarcimento del danno biologico.

La legge 5 marzo 2001, n. 57 (“Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”) interviene in modo significativo nella disciplina della Rc-auto e, in particolare, nella disciplina della liquidazione delle microlesioni (temporanee o permanenti, ma con postumi minimi) da incidente stradale. L’art. 5 della legge definisce il danno biologico come “la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale” e ne prevede il risarcimento, sia in caso di lesione permanente sia in caso di lesione temporanea, “indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”. Il legislatore, ai fini del risarcimento, ha previsto dei criteri omogenei di valutazione delle microlesioni, cui i giudici dovranno attenersi nella liquidazione del danno.

E’ in vigore la nuova normativa in materia di usura.

Il decreto–legge 29.12.2000 n. 394, concernente l’interpretazione autentica della legge 7.3.96, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è stato convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24. L’art. 1 del decreto contiene l’interpretazione autentica degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., in materia di interessi a tassi usurari, prevedendo come termine temporale, ai fini della valutazione del carattere usurario o meno degli interessi, il momento della conclusione del contratto. Tale intervento legislativo ha eliminato alla radice il problema dell’usura “sopravvenuta”; fenomeno, quest’ultimo, che ha avuto la possibilità di affermarsi in seguito ad un recente filone giurisprudenziale, per il quale sono usurari quegli interessi che superano il tasso di soglia al momento della singola dazione da parte del debitore.

Varato lo schema di decreto legislativo in materia di responsabilità amministrativa delle società.

Lo schema di decreto, varato l’11 aprile 2001 dal Consiglio dei Ministri, disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Tali enti si identificano con quelli forniti di personalità giuridica, con le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica. Sono invece esclusi dal campo di applicazione del suddetto decreto, lo stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non economici. Gli enti coinvolti risponderanno, invece, degli illeciti amministrativi conseguenti ai reati commessi dai loro amministratori o dirigenti, nel loro interesse o a loro vantaggio.

La prima pronuncia del Tribunale in materia di omologazione delle delibere societarie, dopo la riforma introdotta con la L. n. 340/2000.

Con decreto 11.1.2001, il Tribunale di Trento ha affermato che “ nel caso in cui il notaio, dopo aver redatto il verbale dell’assemblea straordinaria di una società cooperativa, non ne chieda l’iscrizione nel registro delle imprese e manifesti agli amministratori la necessità che essi […]” ricorrano al tribunale “ […] è necessario che gli amministratori, nel proporre il ricorso per l’omologazione, producano la comunicazione scritta a loro fatta dal notaio o altro documento scritto idoneo a provare la comunicazione stessa[…]”.

Approvato il disegno di legge recante “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.

Il 7 marzo u.s. il Parlamento ha approvato il disegno di legge che garantisce una maggiore protezione per donne e bambini vittime di maltrattamenti da parte di una delle persone appartenenti al nucleo familiare. La legge prevede, infatti, che la persona che abbia assunto un comportamento violento, integrante gli estremi del reato, nei confronti del convivente, possa essere allontanato dall’abitazione comune e che possa essergli impedito di avvicinare i luoghi di abituale frequentazione della vittima. Nel caso in cui quest’ultima corra il rischio di rimanere priva dei mezzi di sostentamento, stante l’allontanamento del convivente violento, il giudice può altresì ordinargli di versare periodicamente un assegno a favore delle persone conviventi. Se necessario, l’assegno potrà essere versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.

Approvate le modifiche alla Legge n. 184 del 1983, c.d. “legge sulle adozioni”.

Le modifiche, recentemente approvate dal Senato, alla legge n. 184/1983, incidono in modo significativo non solo sulla disciplina delle adozioni, ma anche su quella relativa all’affidamento. Lo scopo, che caratterizza l’intero impianto della legge, consiste nel garantire al minore il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Sono quindi previsti interventi, da parte dello stato, delle regioni e degli enti locali, atti ad assicurare un sostegno economico alle famiglie in difficoltà, per prevenire situazioni di abbandono del minore.

La legge 5 marzo 2001 n. 57 istituisce la società artigiana a responsabilità limitata pluripersonale.

L’art. 13 della legge 5.3.2001, n. 57 ha riformato l’art. 3 della c.d. legge quadro sull’artigianato (L. 8.8.1985, n. 443), prevedendo che l’impresa artigiana possa adottare lo schema tipico delle società di capitali e, in particolare, delle società a responsabilità limitata. Nella attuale formulazione dell’art. 3 sopraccitato, rimangono escluse, comunque, le forme delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni. L’opportunità di accedere alla s.r.l. pluripersonale comporta la possibilità di godere di fonti di finanziamento anche comunitarie e di agevolazioni fiscali.

L’invio di pubblicità commerciale ed elettorale on-line, senza il previo consenso dell’interessato, viola la normativa a tutela della privacy.

Il Garante della Privacy ha affermato l’illegittimità dell’invio di pubblicità commerciale ed elettorale tramite Internet, che avvenga senza aver ottenuto il consenso dell’interessato. Il termine di riferimento per valutare la legittimità o meno di tale attività pubblicitaria è la legge n. 675 del 1996, che all’art. 10 impone un obbligo di informativa a carico del titolare del trattamento dei dati personali. Il Garante ha comunque distinto i casi in cui l’invio di materiale di propaganda è di carattere generico (depliant, inviti…), dai casi in cui, invece, la pubblicità ha carattere specifico, “personalizzato” (invio di messaggi di posta elettronica, lettere articolate). Solo in questo secondo caso l’informativa è obbligatoria, anche se può avere un contenuto semplificato.

La Consob è responsabile per il danno derivante all’investitore da false informazioni contenute nel prospetto informativo.

Con la sentenza n. 3132/2000, di cui si è avuto notizia il sei marzo u.s., la Corte di Cassazione ha affermato che Commissione Nazionale per le Società e la Borsa risponde, ex art. 2043 c.c., dei danni derivanti all’investitore per aver concluso un contratto, nella specie di investimento, sulla base di false informazioni contenute nel prospetto informativo fornito dalle società quotate in borsa che propongono l’investimento. La Consob, quindi, è civilmente responsabile per essere venuta meno al suo dovere di controllo. E’ necessario sottolineare, però, che la responsabilità non scatta automaticamente, poiché il soggetto che si ritiene leso deve provare il fatto doloso o colposo della Commissione, nonché l’esistenza del nesso causale tra il fatto e il danno subito.

Approvato lo schema di regolamento concernente le modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Il 23 febbraio 2001 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di regolamento che, nell’ambito della semplificazione del versamento delle imposte di bollo per gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali, amministrativi e in materia tavolate, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, ha facilitato gli adempimenti di cittadini e professionisti, in grado, ora, di disporre “di una struttura radicata e diffusa su tutto il territorio nazionale”. Sarà possibile, infatti, ai fini del pagamento delle imposte per gli atti giudiziari, rivolgersi agli uffici postali, bancari e alle tabaccherie.

La nuova disciplina delle vendite sottocosto.

Il 23 febbraio 2001 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento relativo alle vendite sottocosto, ovvero le vendite che consistono nell’offerta al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello pagato dal venditore al momento dell’acquisto, diminuito degli eventuali sconti. Il regolamento contiene disposizioni molto restrittive nei confronti di questa pratica commerciale, che attira l’attenzione dei consumatori più parsimoniosi, al fine di tutelare proprio quest’ultimi e la libera concorrenza. Eccezioni al divieto di vendite sotto costo sono espressamente previste dall’art. 2 del regolamento e relative ai prodotti alimentari deperibili, prossimi alla scadenza, oppure tipici delle festività tradizionali, a quelli tecnologicamente superati o difettati. Nel caso dei prodotti alimentari o meno devono comunque essere rispettate la salute e la sicurezza dei consumatori.

Il Garante per la protezione dei dati personali trasmette le prime denunce alla Magistratura.

Il Garante per la protezione dei dati personali, c.d. Garante della Privacy, nell’ambito della sua attività di vigilanza sul trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici e privati, ha il compito di “denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni” (art. 31, comma 1, lett. g, della L. n. 675/96). In ottemperanza a tale compito, il Garante ha inoltrato proprio in questi giorni alla Magistratura le prime denunce, prospettando la commissione dei reati previsti dalla legge 31.12.1996, n. 675. I soggetti denunciati sono di natura non solo privata (ad esempio società esercenti attività commerciali), ma anche pubblica (ad esempio, strutture sanitarie pubbliche di assistenza per anziani).

Il criterio qualificante la “vendita sottocosto”, ai fini dell’integrazione di un atto di concorrenza sleale.

Con sentenza 16 novembre 2000, n. 14844, la Corte di Cassazione, Sez. I, ha affermato che si configura la fattispecie di concorrenza sleale per "vendita sottocosto", quando il prezzo al pubblico della merce risulta inferiore al costo sostenuto dalla venditrice e non, diversamente, nel caso in cui tale prezzo sia inferiore a quello pagato ai fornitori dalla concorrenza. Con la sentenza sopraccitata, la Suprema Corte individua il criterio che qualifica la nozione di vendita "sottocosto" ed interviene con una pronuncia che troverà seguito nel recente decreto approvato dal consiglio dei ministri il 23 febbraio 2001.

La recente pronuncia della Corte di Cassazione sulla responsabilità del medico chirurgo.

La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza 16 febbraio 2001, n. 2335 ha affermato: “Il concorso di cause naturali non imputabili quando è talmente stringente da concretare il caso di forza maggiore, porta a risolvere negativamente il problema della responsabilità imputabile a un terzo, ma non può mai ridurre proporzionalmente, di questo terzo, l’esposizione risarcitoria in ragione della minore gravità della sua colpa, per l’assorbente considerazione che una comparazione del grado di incidenza eziologia di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, non già tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile”.

Approvato in via definitiva il Testo unico in materia edilizia.

Il 24 maggio u.s., il Consiglio dei ministri ha approvato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, un corpo normativo che ha lo scopo di coordinare e di razionalizzare le numerose disposizioni in materia, che si sono sovrapposte nel corso dei decenni. Il Testo unico non ha inciso solo con il suo intervento di coordinamento, poiché ha introdotto nell’ordinamento alcune novità. In primo luogo, la richiesta per ottenere la concessione edilizia (da oggi denominata “permesso di costruzione”) dovrà essere presentata ad un ufficio apposito, lo sportello unico per l’edilizia, che costituirà il punto di incontro tra le richieste dal cittadino e le determinazioni dell’ente locale.

I pegni irregolari sono esclusi dal concorso alla ripartizione dei beni.

La Corte di Cassazione civile, sezioni unite, con sentenza depositata il 14 maggio 2001, ha affermato: “il contratto di pegno irregolare elimina l’interesse del creditore a percorrere la via dell’esecuzione forzata per ottenere le sue ragioni, in quanto la tutela processuale è anticipata dall’effetto traslativo della proprietà della cosa data in garanzia”. Di conseguenza, il creditore titolare di un pegno irregolare, per la natura fungibile dei beni che ne costituiscono l’oggetto, non ha l’onere di far accertare il proprio credito attraverso una domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell’art. 53 della legge fallimentare.

La nuova legge sul turismo intensifica le garanzie poste a tutela dell’acquirente di una multiproprietà.

La legge di riforma del turismo, la n. 135 del 29.3.2001, ha introdotto nuove garanzie a tutela del turista-consumatore. In particolare, la normativa ha rafforzato gli strumenti già previsti per garantire l’acquirente in un contratto di multiproprietà, sia essa azionaria, immobiliare o cooperativa. L’art. 4 della legge citata, infatti, prevede un obbligo generalizzato di prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto, a carico del venditore non avente la forma giuridica di società di capitali, ovvero avente tale forma giuridica, ma con capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato.

Al via il bollettino informatico dei protesti.

Il Ministero dell’Industria ha emanato una circolare (la n. 3512/c del 30.4.2001) contenente le causali del rifiuto di pagamento degli assegni bancari, nonché dei titoli cambiari. L’elenco dei codici corrispondenti alle singole causali rappresenta, principalmente, uno strumento a disposizione dei pubblici ufficiali abilitati a levare i protesti. Le causali di pagamento, infatti, dovranno essere apposte dai pubblici ufficiali sull’elenco dei protesti, da trasmettere alla Camera di Commercio. La riforma entrerà in vigore il 1° giugno 2001 e riguarderà, in particolare, i protesti levati nel mese di maggio 2001.

La Legge 24.11.2000, n. 340, abolisce il procedimento omologatorio in materia societaria.

L’art. 32 della legge 24.11.2000, n. 340 (“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”) ha abolito il procedimento omologatorio sino ad oggi previsto per le società di capitali. Tale procedimento consisteva nella valutazione di conformità alla legge, operata dal Tribunale, degli atti costitutivi e delle relative modifiche di dette società. Con la legge n. 340/2000, il notaio viene elevato al rango di unico garante della legittimità degli atti societari da lui ricevuti, riducendo il procedimento omologatorio ad ipotesi meramente residuale ed eventuale.