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La Legge 24.11.2000, n. 340, abolisce il procedimento omologatorio in materia societaria.

L’art. 32 della legge 24.11.2000, n. 340 (“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”) ha abolito il procedimento omologatorio sino ad oggi previsto per le società di capitali. Tale procedimento consisteva nella valutazione di conformità alla legge, operata dal Tribunale, degli atti costitutivi e delle relative modifiche di dette società. Con la legge n. 340/2000, il notaio viene elevato al rango di unico garante della legittimità degli atti societari da lui ricevuti, riducendo il procedimento omologatorio ad ipotesi meramente residuale ed eventuale.

Ai fini del presente commento, si rilevano le modifiche apportate dall’art. 32 della L. n. 340/2000 agli articoli 2330 e 2411 del codice civile, relativi, rispettivamente, ai procedimenti seguiti per iscrivere nel Registro delle Imprese le società di capitali di nuova costituzione e le deliberazioni assembleari volte a modificare gli statuti di quelle già costituite. Procedendo con ordine, l’art. 2330 c.c., prima della riforma, prevedeva, al comma 1: “Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese […]”, e al comma 3: “Il Tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione della società nel registro”. Oggi, al comma 3, stabilisce : “L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro”. In tal caso spetta al notaio, chiamato a redigere un atto pubblico, la facoltà di rifiutarne il ricevimento, nel caso verifichi la contrarietà alla legge di alcune sue disposizioni. L’art. 2411 c.c. prevedeva, al comma 1 : « La deliberazione dell’assemblea deve essere, a cura del notaio o degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese […]”, e al comma 2 : “Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese”. Dopo la riforma, il procedimento di omologazione, davanti al tribunale, può essere instaurato a cura degli amministratori che si oppongono, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, alla valutazione di illegittimità delle delibere assembleari, effettuata dal notaio. Quest’ultimo, infatti, deve verificare “l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge”. All’indomani dell’entrata in vigore della legge, le critiche più pesanti hanno colpito proprio quest’ultima espressione, poiché non aiuta a delimitare l’oggetto del controllo che i notai devono esercitare sulle delibere societarie. In particolare, non è chiaro, ad esempio, se il notaio “dovrà limitarsi a dichiarare la nullità della delibera, oppure se potrà anche estendere la sua valutazione alle cosiddette clausole annullabili”.