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Quando il rifiuto dell’annullamento in autotutela è impugnabile.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10020/2012, ha chiarito che il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria rigetta il ricorso del contribuente, che richiede l’annullamento in autotutela di un avviso di accertamento definitivo, può essere impugnato soltanto se il contribuente, con lo strumento di impugnazione, fa valere profili di illegittimità del rifiuto.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10020/2012, ha chiarito che il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria rigetta il ricorso del contribuente, che richiede l’annullamento in autotutela di un avviso di accertamento definitivo, può essere impugnato soltanto se il contribuente, con lo strumento di impugnazione, fa valere profili di illegittimità del rifiuto.

Qualora, invece, il contribuente, con l’atto d’impugnazione, facesse valere anche o solo motivi volti a contestare la fondatezza della pretesa, incorrerebbe nella declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Ciò alla luce del fatto, sottolinea la Corte, che l’atto con il quale l’Amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo non è suscettibile di essere impugnato avanti alla Commissione tributaria.