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Quali conseguenze giuridiche si determinano sul rapporto coniugale, se uno dei coniugi cambia sesso?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14.329/2013, si è dovuta esprimere su una problematica idonea ad incidere direttamente su valori della persona, fondamentali, quali il diritto di un transessuale, che ha già acquistato lo status di coniuge, a conservare tale status.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14.329/2013, si è dovuta esprimere su una problematica idonea ad incidere direttamente su valori della persona, fondamentali, quali il diritto di un transessuale, che ha già acquistato lo status di coniuge, a conservare tale status.
La vicenda prende le mosse dalla rettificazione di sesso effettuata dal marito transessuale, accolta dal Tribunale e dalla conseguente rettificazione dei dati anagrafici e dello stato civile dei dati personali del marito transessuale.
Dato normativo di riferimento, ed incriminato, è la L. 164/1982, art.4, la quale, tra le altre formalità, fa discendere direttamente dalla rettifica di cui sopra, l’automatica cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avverso tale automatica rettifica dello status di coniuge, i due “coniugi-conviventi” hanno promosso ricorso per cassazione, sostenendo che, in base alla L. sul divorzio, non ci sono cause di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che non contemplino una pronuncia dell’autorità giudiziaria. Le parti sollevano, altresì, questione di legittimità costituzionale della normativa che impone lo scioglimento automatico del vincolo coniugale.
La Corte, esaminate le posizioni delle parti e del Ministero dell’Interno, riconosciuto come la normativa sembrerebbe creare un’ipotesi di “divorzio automatico” e affermando che il diritto allo scioglimento del matrimonio è un diritto personalissimo, ha disposto la sospensione del procedimento e il rinvio alla Corte Costituzionale degli atti.