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La riscossione dei contributi condominiali e morosità del condomino

Con la L. 220 dell’11 dicembre 2012, il Legislatore è intervenuto sulla disciplina del Condominio, in generale, e della riscossione dei contributi per la gestione del condominio, in particolare.

Con la L. 220 dell’11 dicembre 2012, il Legislatore è intervenuto sulla disciplina del Condominio, in generale, e della riscossione dei contributi per la gestione del condominio, in particolare.
Ora, ex art. 1123 c.c., tutti i condomini sono tenuti a contribuire alle spese per la conservazione delle cose comuni, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno e cristallizzato nel piano di ripartizione delle spese.
Prima di procede oltre, occorre precisare meglio i soggetti passivi di tale obbligo contributivo:

  1. il proprietario dell’immobile, anche se dato in locazione;

  2. in caso di alienazione dell’immobile durante la gestione annuale, il condomino che subentra risponde solidalmente con il venditore, ex art. 63, disp.att. c.c.;

  3. in caso di separazione consensuale o giudiziale dei coniugi, il coniuge assegnatario dell’alloggio, salvi diversi patti tra i coniugi contenuti nella sentenza di separazione;

  4. in caso di concessione in usufrutto dell’immobile, l’usufruttuario.

In caso di mora di uno di tali soggetti, l’amministratore deve procedere direttamente e prioritariamente nei confronti di questo, depositando ricorso presso la Cancelleria del Giudice competente.
L’amministratore, infatti, non può ripartire tra i condomini non morosi il debito del condomino moroso, in quanto dal piano di ripartizione delle spese, approvato dall’assemblea, non deriva alcun obbligo solidale a carico dei condomini.
La L. in commento ha modificato l’art. 63 disp.att. c.c., prevedendo che i creditori non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti se non dopo aver agito nei confronti del condomino moroso. Nessun automatismo, dunque.
Sulla base del piano di ripartizione, che costituisce, esso stesso, titolo di credito e prova dell’esistenza del credito, può agire giudizialmente per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, anche in caso di opposizione del condomino debitore.