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Il ritorno della mediazione obbligatoria

Nuova svolta in materia di giustizia in ordine alla legittimità della mediazione civile.

Nuova svolta in materia di giustizia in ordine alla legittimità della mediazione civile.
Approdo cui il legislatore perviene, riscrivendo alcuni punti cardine dell’originario impianto dettato dal D.Lgs. 28/2010.
Il c.d. “Decreto del fare”, 69/2013, ha ripristinato il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in tutti i casi elencati all’art.5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, eccetto le controversie relative ai danni da circolazione stradale.
In questo modo, il legislatore ha riabilitato le disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale e ne ha introdotte di nuove.
In particolare:

  1. la procedura di mediazione può procedere solo con il consenso di tutte le parti, raccolto in un incontro preliminare di programmazione;

  2. solo lo svolgimento di questo incontro preliminare costituisce condizione di procedibilità e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di mediazione;

  3. il giudice può ordinare, e non solo invitare, le parti alla mediazione;

  4. ai fini dell’omologa, il verbale di accordo deve essere firmato da tutti gli avvocati che assistono le parti;

  5. la durata massima dell’intera procedura è stata ridotta a 3 mesi;

  6. gli Avvocati sono mediatori di diritto.