L’Ufficio delle Imposte può procedere ad accertamento sui redditi del contribuente che abbia posto in essere comportamenti antieconomici ingiustificati
La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza 9.2.2001, n. 1821, ha affermato che: “in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia che il contribuente non spieghi in alcun modo, o che giustifichi in maniera non convincente, è legittimo l’accertamento ai sensi dell’art. 39, 1° comma, lett. d), d.p.r. 600/73. […] I giudici di merito, per annullare l’accertamento, devono specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritengono che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie”.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione afferma il principio secondo il quale l’Ufficio delle Imposte è legittimato a porre in essere un accertamento sui redditi di impresa delle persone fisiche (ex art. 39, comma 1, d.p.r. n. 600/1073), nel caso in cui il comportamento assolutamente anti-economico e privo di giustificazione del contribuente (nel caso di specie, imprenditore nel settore calzaturiero), lasci presumere che la documentazione contabile da lui predisposta simuli una diversa realtà sottostante. La Corte è però attenta nell’evitare che dal principio enunciato scaturisca una situazione svantaggiosa per l’imprenditore “poco abile”, che ponga in essere scelte sconvenienti dal punto di vista economico, affermando che è onere dell’Ufficio delle Imposte dimostrare la possibilità di una scelta vantaggiosa, manifestamente praticabile e priva di controindicazioni. Grava, inoltre, sullo stesso Ufficio, l’onere di indicare le presunzioni gravi, precise e concordanti (ex art. 2729 c.c.) in base alle quali sia possibile ritenere che la documentazione contabile offerta dal contribuente celi, in realtà, una situazione diversa da quella prospettata. Il contribuente, da parte sua, può opporre, all’accertamento basato su presunzioni dell’Ufficio competente, una giustificazione di natura anche non economica, essendo l’imprenditore libero di gestire la propria impresa in modo discrezionale.