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E’ in vigore il regolamento attuativo della riforma in materia di diritto d’autore

L’iter normativo di riforma della legge sul c.d. diritto d’autore, iniziato con la legge n. 248/00, è approdato al suo regolamento attuativo, datato 11.7.2001, n. 338, in vigore dal 6 settembre u.s. Tale regolamento prevede le modalità di rilascio del bollino SIAE e dell’assenso, da parte della stessa SIAE, alle dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno; nonché i casi in cui i supporti contenenti software multimediali non abbisognano né del primo, né del secondo. Tra questi, rientra il caso del programma scaricato direttamente da Internet e installato sul personal computer dell’utente, ad uso personale e, comunque, senza scopo di profitto.

La legge n. 248/2000 ha introdotto nella legge c.d. sul diritto d’autore, l’art. 181 bis, relativo all’obbligo, da parte dei produttori ed importatori, di apporre il contrassegno SIAE su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette, destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso, a scopo di lucro. Il contrassegno SIAE, così apposto, diventa segno distintivo dell’opera dell’ingegno, tutelando i diritti dell’autore. Il regolamento di attuazione n. 338/2001 prevede, all’art. 4, le modalità di rilascio del bollino, statuendo che la SIAE provvede in materia entro 10 gg. dalla ricezione delle richieste degli interessati, i quali hanno l’onere di allegare documentazione relativa all’opera, agli autori […]. All’art. 6 disciplina, altresì. la dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno, che gli interessati possono presentare alla SIAE, per programmi utilizzati esclusivamente mediante elaboratore e che non contengano opere, o loro parti, superiore al 50%. Il regolamento, inoltre, prevede, dei casi in cui non è necessario né il bollino, né la dichiarazione sostitutiva. Tra questi rileva quello relativo ai programmi scaricati da server o da Internet e salvati sul disco fisso dell’utente. L’utilizzo, quindi, deve escludere lo scopo di lucro.