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Il Know-How riceve tutela penale

La Corte di Cassazione penale, Sez. V, ha affermato che l’art. 623 c.p., il quale sanziona chiunque, venuto a conoscenza, in ragione del suo stato, ufficio o professione, di notizie destinate a rimanere segrete su scoperte, invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le riveli a terzi, si applica anche al know-how aziendale. La Corte ha chiarito tale nozione, statuendo che si riferisce “al complesso delle informazioni industriali necessarie per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto”.

La sentenza della Corte di Cassazione ha sconfessato le precedenti pronunce di merito, che avevano assolto dal reato di cui all’art. 623 c.p., alcuni dipendenti di un’azienda, che licenziatisi e successivamente impiegati in altra azienda potenzialmente concorrente della prima, avevano comunicato, ai nuovi dirigenti, notizie relative alla tecnologia e alle modalità di produzione di una certa macchina. Le pronunce di merito partivano dal presupposto che le notizie, destinate a rimanere segrete e tutelate dall’art. 623 c.p., fossero solo quelle da cui scaturiva l’originalità del prodotto e delle sue modalità di produzione. La Corte di legittimità ha, invece, affermato che né l’originalità, né la novità sono caratteristiche essenziali delle notizie destinate a rimanere segrete, facendovi rientrare anche il know-how aziendale. La Cassazione è giunta a tale conclusione, anche sulla base del contenuto del bene giuridico tutelato dalla norma, il quale consiste “nel, diritto personale dell’imprenditore all’organizzazione dell’attività economica, diritto al quale corrisponde l’obbligo di fedeltà e correttezza, cui sono tenuti i suoi dipendenti, ai sensi dell’art. 2051 c.c.”.