News


Il giudice ordinario e competenza per le controversie di pubblico impiego

Il Tribunale Amministrativo della Regione Puglia, sez. I, con sentenza 14.7.2001, n. 2907 è intervenuto su una questione alquanto controversa, riguardante la competenza giurisdizionale per le controversie sulla pretesa di differenze retributive, relative al periodo immediatamente antecedente e successivo al 30.6.1998. Il T.A.R., interpretando l’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/98, che ha previsto la competenza giurisdizionale in capo al giudice ordinario per le controversie di pubblico impiego, relative al rapporto di lavoro successivo al 30.6.98, ha statuito, con una pronuncia che si inserisce in un ampio dibattito giurisprudenziale, che il giudice ordinario è competente anche per i fatti controversi immediatamente anteriori a quella data.

Il d.lgs. n. 80 del 1998 ha sancito il passaggio della competenza giurisdizionale, in materia di pubblico impiego, dal giudice amministrativo al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Secondo l’articolo 45, comma 17 del d. lgs. citato, la data che segna il passaggio è rappresentata dal 30.6.1998; conseguentemente, sono attribuite al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego “relative a questioni attinenti il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30.6.98”, mentre rimane ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il periodo anteriore. Il T.A.R., con la sentenza in commento che si colloca all’interno di un acceso dibattito giurisprudenziale, è intervenuto sulla questione della competenza giurisdizionale nelle cause per i periodi continuativi di lavoro a cavallo della fatidica data. Il Tribunale ha escluso, da una lato, la competenza di entrambi i giudici per una medesima causa ed ha evitato, dall’altro, il pericolo di un eventuale contrasto di giudicati. Il principio della privatizzazione del pubblico impiego induce il T.A.R. a ritenere che “la giurisdizione non si può non radicare in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, quale giudice naturale del rapporto controverso”.