In arrivo alcune semplificazioni in materia di trattamento dei dati personali.
In data 21 novembre u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che contiene alcune semplificazioni alla legge n. 675/96, c.d. legge sulla privacy. Il legislatore delegato, infatti, ha previsto la eliminazione delle sanzioni penali a carico del soggetto, persona fisica, che nel trattamento di dati personali per scopi esclusivamente personali, non adotti le misure minime di sicurezza previste dalla legge. Gli altri interventi di semplificazione mirano, nella maggior parte dei casi ad eliminare o affievolire le sanzioni penali, sostituendole con sanzioni amministrative. Ove queste già siano previste, il decreto legislativo dispone un loro inasprimento. Le novità riguardano, oltre all’aspetto sanzionatorio, anche i casi in cui l’interessato dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati.
Lo schema di decreto legislativo, infatti, prevede che il Garante della privacy adotti, entro febbraio 2002, dei provvedimenti in cui verranno individuati i casi in cui il consenso preventivo dell’interessato al trattamento dei dati non è necessario. La legge n. 675/96, nella formulazione attuale, prevede, all’art. 11, che “il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato”. Il legislatore delegato, invece, ha previsto che il consenso non debba essere richiesto quando il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati e ha demandato al Garante il compito di indicare i casi in cui tale necessita si verifichi. Tra le altre ipotesi di semplificazione, particolare rilievo riveste quella in materia di notificazioni. La Legge oggi prevede, all’art. 7, che “il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali […] è tenuto a darne notificazione al Garante”; lo schema di decreto legislativo, invece, dispone, con formula generica, che la notificazione avvenga solo qualora il trattamento possa recare pregiudizio ad altri, demandando, ancora una volta, alla fonte regolamentare, il compito di specificare i casi in cui tale pregiudizio possa verificarsi.