News


Il 2 gennaio 2002 è entrata in vigore la riforma del Giudice di Pace

Il decreto legislativo n. 274 del 2000 contenente la riforma delle competenze del Giudice di Pace che potrà esercitare la propria giurisdizione anche in ambito penale, è entrato in vigore il 2 gennaio u.s. Le novità principali introdotte dal decreto riguardano, da un lato, l’elenco piuttosto corposo delle fattispecie di reato di competenza del Giudice di Pace, subentrata alla competenza del Tribunale e, dall’altro, l’aspetto sanzionatorio e quello processuale. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, rilevano gli strumenti posti a disposizione del soggetto passivo del reato per dare inizio al procedimento contro il presunto soggetto attivo. Nel caso in cui il reato per il quale si procede sia perseguibile d’ufficio, il cittadino può presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria, che provvederà alle indagini e all’eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti del responsabile; nel caso in cui, invece, il reato in questione sia procedibile a querela della persona offesa, quest’ultima ha la possibilità non solo di sporgere querela, ma anche, ed è questa la novità più rilevante, di citare direttamente a giudizio il responsabile.

Per quanto riguarda la nuova competenza per materia del Giudice di Pace, si rinvia al sostanzioso elenco dei reati che in questa sede non è possibile riportare. Si tratta, secondo la definizione comune, dei reati c.d. “minori”, che comportano, comunque, un impatto notevole nel vivere quotidiano; si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al reato di lesioni colpose (art. 581 c.p.), o a quello di ingiuria (art. 594 c.p.), o a quello, ancora, di diffamazione (art. 595 c.p.). La riforma ha mutato, altresì, il regime sanzionatorio dei reati in parola, prevedendo, accanto alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, in sostituzione della sanzione detentiva carceraria. Dal punto di vista processuale, il D. Lgs. n. 274/2000, all’art. 21, prevede che, in relazione ai reati procedibili a querela di parte, la persona offesa possa citare direttamente a giudizio, davanti al Giudice di Pace ed entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, la persona che si ritiene responsabile del reato. A tale scopo, la persona offesa, e per essa l’avvocato che avrà provveduto a nominare, dovrà redigere un ricorso da presentarsi previamente al Pubblico Ministero, mediante deposito nella sua cancelleria. Successivamente, il ricorrente potrà presentare il ricorso, accompagnato dalla prova dell’avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero, nella cancelleria del Giudice di Pace competente per territorio. Entro dieci giorni dalla comunicazione, il P.M. dovrà pronunciarsi sul ricorso, esprimendo parere contrario o favorevole, e, in questo caso, formulare l’imputazione. Successivamente, il Giudice di Pace avrà la possibilità di restituire gli atti al P.M., in caso di ricorso inammissibile, manifestamente infondato o di incompetenza; restituire gli atti al ricorrente, nel caso di incompetenza per territorio; emettere decreto, entro venti giorni dal deposito del ricorso, per la convocazione delle parti in udienza. In quest’ultimo caso, il ricorrente avrà l’onere di procedere alle notificazioni di rito del ricorso e del decreto, almeno venti giorni prima della data fissata per l’udienza.