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La Corte di Cassazione civile si pronuncia sul diritto dell’agente a percepire provvigioni “indirette”.

Con sentenza 22 agosto 2001, n. 11197, la Corte di Cassazione civile, Sez. Lavoro, ha statuito che: “il diritto dell’agente a conseguire le provvigioni per le vendite concluse direttamente dal preponente nella zona riservata allo stesso agente, ex art. 1748, secondo comma, c.c., presuppone che si tratti di vendite concluse da un soggetto, appunto il preponente, in immediato rapporto con la controparte acquirente, […] senza l’intervento di soggetti interposti e senza ulteriori passaggi intermedi […]”.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte chiarisce l’interpretazione che deve essere adottata nei confronti dell’espressione “affari conclusi direttamente dal preponente”, contenuta nell’art. 1748, comma 2, c.c. Nello svolgimento di un contratto di agenzia, l’affare si intende concluso direttamente dal preponente, qualora nel rapporto che lega quest’ultimo all’acquirente non si interponga alcun soggetto. Lo scambio delle prestazioni corrispettive, infatti, deve avvenire in maniera immediata e diretta tra le due parti contraenti. Nel caso di specie, l’agente godeva di un diritto esclusivo di promuovere la vendita di prodotti commerciati dal preponente, mediante assunzione degli ordinativi raccolti presso i clienti visitati, ad eccezione dei grossisti, espressamente riservati alle visite del preponente. Le vendite sulle quali l’agente pretendeva la provvigione erano state effettuate da un grossista, il quale acquistava i prodotti commerciati presso il preponente e li poneva in vendita al dettaglio, attraverso propri venditori. La Corte di Cassazione nega il diritto alla provvigione dell’agente, sul presupposto che le vendite effettuate dal grossista, in quanto tale, non possano essere considerate concluse direttamente dal preponente.