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L’assegno di mantenimento deve essere adeguato agli indici di svalutazione monetaria.

Con sentenza n. 13811 dell’8 novembre 2001, la Corte di Cassazione civile ha statuito l’obbligo del giudice, che con sentenza dichiari la separazione personale dei coniugi, di prevedere l’adeguamento automatico dell’assegno di mantenimento agli indici di svalutazione monetaria. Tale criterio di adeguamento automatico, inoltre, deve essere fissato dal giudice anche in assenza di una specifica domanda della parte interessata. Con questa decisione, la Corte ha ritenuto di poter applicare in via analogica le disposizioni che disciplinano l’istituto della cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), le quali prevedono, espressamente, l’adeguamento automatico dell’assegno c.d. divorzile agli indici di svalutazione monetaria (c.d. Indici I.S.T.A.T.).

L’art. 156 del codice civile prevede che in caso di separazione personale dei coniugi (sia essa di natura consensuale o giudiziale), il giudice provveda a stabilire, a favore del coniuge che non abbia redditi sufficienti al proprio sostentamento e a carico dell’altro coniuge, un assegno c.d. di mantenimento. Il medesimo articolo, però, non prevede che l’importo di tale assegno debba essere adeguato periodicamente agli indici di svalutazione monetaria, al fine di preservarne nel tempo il “potere di acquisto”. Tale adeguamento automatico è invece previsto per l’assegno che il giudice prevede a favore del coniuge economicamente svantaggiato, in sede di divorzio. Fino alla sentenza in commento, quindi, si verificava una notevole disparità di trattamento tra il coniuge economicamente più debole, in sede di divorzio, e quello economicamente svantaggiato, in sede di separazione personale. La Corte di Cassazione ha ritenuto di applicare in via analogica la disciplina tipica dell’assegno divorzile anche a quello di mantenimento, in caso di separazione personale dei coniugi. Ne consegue, che nel caso in cui la parte non abbia richiesto l’adeguamento dell’assegno agli indici di rivalutazione monetaria e il giudice non vi abbia provveduto, la parte interessata possa richiedere l’integrazione del provvedimento, ove nemmeno la parte obbligata vi provveda spontaneamente.