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La nuova riforma della normativa sui contratti di locazione ad uso abitativo.

La legge n.2 del 2002 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 11, del 14.1.2002) ha riformato la normativa in materia di contratti di locazione ad uso abitativo (L. n. 431/98), prevedendo degli sgravi fiscali a favore dei proprietari di unità abitative, che si adeguino alla contrattazione collettiva convenzionata. Il proprietario, quindi, che aderisca agli schemi contrattuali concordati a livello locale, tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, potrà usufruire di sgravi fiscali, quali, ad esempio, la riduzione dell’ICI o dell’imposta di registro. Le agevolazioni fiscali di cui potrà godere il locatore avranno benefici effetti anche nei confronti dei conduttori, che potranno pattuire un canone di locazione calmierato. Gli schemi di contratto-tipo dovranno essere predisposti da una commissione composta da rappresentanti delle parti contrattuali ed avranno validità sull’intero territorio nazionale.

La legge n. 431 del 1998 prevede quattro tipi di contratto di locazione, ad uso abitativo. Il primo prevede un vincolo di durata quadriennale, con possibilità di rinnovo tacito per il medesimo periodo di tempo, ma la quantificazione del canone è lasciata all’autonomia negoziale delle parti contraenti; il secondo tipo prevede una durata di tre anni, rinnovabile per altri due, con un canone il cui ammontare viene determinato a livello locale dalle organizzazioni di categoria: della proprietà edilizia, da un lato, e dei conduttori, dall’altro. Seguono, poi, i contratti c.d. ad uso transitorio e a favore di studenti universitari. La riforma, introdotta con la legge n. 2 del 2002, interviene prevedendo la formulazione di schemi contrattuali-tipo, uniformi sul territorio nazionale, per tutte le categorie contrattuali esistenti, e non solo per il secondo tipo. Una commissione nazionale, composta da membri delle associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, avrà il compito di predisporre tali schemi contrattuali. Il proprietario che in sede di stipula del contratto di locazione decida, concordemente con il conduttore, di adeguarsi alle previsioni del contratto-tipo, potrà godere delle agevolazioni fiscali sopra riportate in via esemplificativa.