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La determinazione del danno alla persona.

Con sentenza 7.8.2001, n. 10905, la Corte di Cassazione, sez. III, ha affermato che: “[…]in tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell’infortunio per non avere il soggetto leso ancora raggiunto l’età lavorativa, ovvero per essere disoccupato, non giustifica in se stessa l’esclusione di un danno da lucro cessante collegato all’invalidità permanente che, proiettandosi per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa svolgerà un’attività remunerata […]”.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso promosso da un soggetto vittima di un incidente stradale e, al momento dell’infortunio, disoccupato. Quest’ultimo impugna la pronuncia con la quale la Corte d’Appello aveva ritenuto che i postumi, residuati a carico del ricorrente, non fossero tali da configurare un danno da lucro cessante, per riduzione della capacità lavorativa specifica. Il ricorrente, infatti, era disoccupato, sicché non aveva fornito la prova di una effettiva riduzione della capacità lavorativa, conseguente all’infortunio. Secondo il giudice di legittimità, ai fini del risarcimento del danno da lucro cessante, non rileva il mancato svolgimento, all’epoca dell’infortunio, di un’attività lavorativa, quindi, la mancanza di un reddito. Il giudice, infatti, è tenuto ad un giudizio prognostico sull’idoneità delle lesioni ad incidere sulla futura capacità lavorativa del soggetto leso e, di conseguenza, sulla futura capacità di produrre reddito.