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E’ produttivo di effetti nei confronti di terzi l’atto di disposizione di un bene immobile posto in essere da un coniuge in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell’altro coniuge.

Con sentenza n. 16177 del 21.12.2001, la Corte di Cassazione civile ha affermato che la stipulazione di un contratto preliminare di vendita di un bene immobile, da parte di un coniuge che si trovi in regime di comunione legale dei beni con l’altro coniuge, è atto di straordinaria amministrazione dei beni. Ne consegue che se detto contratto viene stipulato da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro, quest’ultimo può proporre azione di annullamento, ai sensi dell’art. 184 del codice civile. Sino al momento dell’esercizio dell’azione di annullamento, quindi, il contratto produce effetti nei confronti dei terzi.

Nella fattispecie, un coniuge in regime di comunione legale dei beni prometteva in vendita ad un terzo un bene immobile facente parte della comunione stessa. Alla stipulazione del contratto, però, non aveva preso parte l’altro coniuge. Ritenendo che la mancata sottoscrizione del contratto anche da parte dell’altro coniuge pregiudicasse la validità del contratto stesso, il terzo promissario acquirente richiedeva la stipula del contratto. Stante l’opposizione del coniuge che aveva sottoscritto il primo contratto, il terzo lo conveniva in giudizio, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento. La Corte d’Appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che quel contratto preliminare di compravendita fosse pienamente efficace nei confronti dei terzi. La Corte di Cassazione conferma la decisione di secondo grado, ritenendo che ciascun coniuge in regime di comunione legale dei beni vanti un diritto di disporre dell’intero bene comune. Nel caso in cui, tuttavia, all’atto di disposizione non partecipi, mediante il proprio consenso, anche l’altro coniuge, questi ha il diritto di ottenere l’annullamento dell’atto di disposizione. La motivazione della Corte si fonda sul contenuto dell’art. 184 c.c., secondo il quale “gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati, sono annullabili se riguardano beni immobili […]”.