La legge 7.8.1990, n. 241 subisce modifiche e integrazioni
Il consiglio dei Ministri ha approvato il 7 marzo u.s. il disegno di legge recante “Modifiche e integrazioni della legge 7 agosto 1990, n. 241”. La legge 241/90 ha introdotto nell’ordinamento un sistema di semplificazione amministrativa, riconoscendo, in particolare, al cittadino il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il disegno di legge recentemente approvato interviene apportando delle modifiche al sistema, e rafforzando, al tempo stesso, le garanzie in esso previste per il cittadino: viene meno, ad esempio, il principio dell’efficacia immediata degli atti della pubblica amministrazione. Attraverso questa modifica, i provvedimenti amministrativi che limitano la sfera dei cittadini, per essere efficaci, devono essere comunicati ai destinatari, ad eccezione dei provvedimenti urgenti o che assolvono un’esigenza cautelare.
Il disegno di legge citato, infatti, dopo il comma 3 dell’art. 2, L. 241/90, inserisce il comma 3 bis, che recita: “Salva diversa disposizione di legge, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei destinatari, fermo restando il termine per la sua adozione, acquista efficacia con la comunicazione ovvero con l’accertata impossibilità di procedervi. In ogni caso, il provvedimento non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti cautelari ed urgenti sono immediatamente efficaci”. Le novità introdotte dal disegno di legge riguardano anche il tema dell’efficacia e dell’invalidità del provvedimento amministrativo. In particolare, l’art. 13 quater di nuova formulazione, prevede che, in caso di revoca ovvero di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo, sia dovuto all’interessato un indennizzo al fine di riparare il pregiudizio eventualmente subito. L’art. 13 quater dispone: “Il provvedimento amministrativo di durata può essere revocato dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi subiti dai soggetti nella cui sfera giuridica incide direttamente. […] Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.