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Il Comune che gestisce il servizio di scuolabus è responsabile dei danni subiti dagli utenti al momento della discesa dal mezzo stesso.

La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza 19.2.2002, n. 2380 ha affermato che: “[…] nell’esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo scuolabus, gestito dal Comune, la conduzione del minore dalla fermata dell’automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro, esimere da responsabilità l’autista incaricato dell’accompagnamento ove quest’ultimo, allorché alla fermata dell’automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall’ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

Nella fattispecie, una alunna di scuola elementare viene investita mortalmente da un’auto dopo essere scesa dallo scuolabus comunale. I familiari della vittima citano in giudizio il Comune, ai sensi dell’art. 2049 c.c., per sentirlo condannare al risarcimento del danno morale subito, derivante dall’evento luttuoso. In primo grado il Tribunale di Fermo esclude la responsabilità del conducente dello scuolabus e rigetta la domanda, affermando che il servizio di trasporto non prevedeva il passaggio nelle immediate vicinanze dell’abitazione della vittima: era onere dei genitori, pertanto, curarne il prelevamento alla fermata dell’autobus. In secondo grado, la Corte d’Appello di Ancona accoglie il ricorso, ravvisando a carico del conducente del mezzo un dovere di vigilanza di natura extracontrattuale: i bambini, infatti, non potevano essere lasciati in condizioni di insicurezza solo perché sul posto mancava chi doveva prenderli in consegna. Il principio espresso dalla Corte d’Appello viene condiviso anche dalla Corte di Cassazione, secondo la quale al pari di ogni privato che gestisca un servizio di scuolabus, anche la pubblica amministrazione “[…] è tenuta all’adozione di tutte quelle idonee cautele che,in concreto, si rendono necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso […]”.