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Divieto, per l’Amministrazione finanziaria, di emettere doppi avvisi di accertamento.

Con sentenza del 19.3.2002, la Corte di Cassazione, Sez. V civile, ha affermato che: “[…] in materia di imposte dirette, qualora un atto di accertamento sia annullato in primo grado, perché emesso da ufficio incompetente, l’ufficio delle imposte competente non può, in pendenza dell’appello, e senza aver previamente annullato il primo nell’esercizio dei poteri di autotutela, emettere un nuovo atto impositivo, avente il medesimo contenuto e riferito agli stessi anni d’imposta, giacché ciò comporterebbe la presenza contemporanea di più atti di imposizione relativi al medesimo credito tributario, in violazione del divieto, formulato nell’art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto […]”.

Nel caso di specie, l’Ufficio imposte dirette di Rimini aveva emesso e notificato al debitore degli avvisi di accertamento, in seguito annullati dalla Commissione Tributaria di Rimini, sul presupposto dell’incompetenza territoriale dell’Ufficio che li aveva emessi. L’Amministrazione finanziaria reiterò, quindi, gli avvisi attraverso l’Ufficio imposte dirette di Roma. La sentenza di appello confermò la pronuncia della Commissione Tributaria. La Suprema Corte di Cassazione, investita della questione, ha affermato che la possibilità, per l’Amministrazione Finanziaria, di emettere più avvisi di accertamento nei confronti dello stesso contribuente ed aventi ad oggetto il medesimo presupposto d’imposta, è circoscritta da casi ben determinati. La stessa Amministrazione, quindi, poteva reiterare il medesimo accertamento solo sul presupposto di aver annullato, in precedenza, l’accertamento anteriore. In mancanza, esistevano più atti di imposizione, aventi come contenuto il medesimo credito tributario. Circostanza, quest’ultima, in palese contraddizione con il divieto, di plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto, ex art. 67 D.P.R. n. 600/1973.