Entra in vigore la Direttiva 2000/35/Ce, in materia di pagamento delle fatture, nonostante il suo mancato recepimento nell’ordinamento italiano.
Dal 9 agosto scorso è entrata in vigore anche nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria 2000/35/Ce, del 29 giugno 2000, in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali. L’Italia non ha rispettato il termine dell’8 agosto 2002 per il recepimento della direttiva stessa, ma quest’ultima riceve diretta applicazione all’interno dell’ordinamento italiano, stante il suo contenuto particolareggiato. La novità principale introdotta dalla direttiva in commento consiste nella riduzione dei termini normalmente previsti per il pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che abbiano ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo. Il termine massimo in questione è di 30 giorni dall’emissione della fattura.
La direttiva 2000/35/Ce è di carattere “dettagliato”, poiché contiene delle disposizioni precise e particolareggiate che possono trovare automatica e diretta applicazione all’interno degli ordinamenti nazionali. Lo scopo della direttiva, in generale, è diretto ad “armonizzare”, nei diversi ordinamenti dei Paesi della Comunità, le disposizioni relative ad una determinata materia; ne consegue che le disposizioni contenute nella direttiva devono essere “recepite” da parte degli Stati membri, per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria. Il recepimento non è necessario qualora la direttiva abbia carattere dettagliato, come nell’ipotesi in oggetto. Una delle novità principali introdotte dalla direttiva 2000/35/Ce, in vigore dal 9 agosto scorso, consiste nella riduzione dei termini di pagamento delle fatture relative a transazioni commerciali tra soggetti privati o tra questi e pubbliche amministrazioni. Il pagamento, infatti, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. E’ onere del creditore, quindi, assicurarsi che la data di ricevimento della fattura sia certa. E’ sconsigliabile, ad esempio, il sistema di corrispondenza che si affidi alla posta ordinaria, non assicurando, quest’ultima, la prova del ricevimento della fattura. Gli interessi moratori decorrono automaticamente, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura.