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Il Garante della Privacy è parte nei giudizi promossi avanti il tribunale ordinario, avverso i suoi provvedimenti.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7341 del 20.5.2002, ha statuito la legittimità della partecipazione del Garante della Privacy ai giudizi, instaurati avanti il tribunale ordinario, in opposizione ai suoi provvedimenti. Al fine di tutelare i diritti soggettivi riconosciuti dalla legge n. 675/96 (c.d. legge sulla privacy), il soggetto interessato può ricorrere avanti l’Autorità garante della tutela dei dati personali (c.d. Garante della privacy), ovvero adire il tribunale ordinario. Qualora sia stata scelta la prima strada, il soggetto soccombente può impugnare il provvedimento ricorrendo al tribunale ordinario. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che nei giudizi di impugnazione avanti il giudice ordinario, il Garante della privacy deve essere considerato parte del giudizio stesso, ma nel rispetto dell’obbligo di imparzialità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, è giunta ad affermare la legittimità della partecipazione del Garante della Privacy, quale parte nel giudizio di opposizione ad un suo provvedimento. A tale decisione la giurisprudenza di legittimità è giunta, sulla base della natura giudica dell’Autorità Garante. Quest’ultima, infatti, è un’autorità amministrativa indipendente e, in quanto tale, è legittimata a partecipare ai giudizi di reclamo; ad opposta soluzione la Corte sarebbe giunta se il Garante avesse rivestito la funzione giudicante nei ricorsi promossi avanti a lui. A seguito della sentenza n. 7341/2002, quindi, i giudizi di impugnazione in oggetto sono caratterizzati dalla presenza di tre parti: da un lato, il soccombente rispetto alla decisione amministrativa del Garante, che assume le vesti di ricorrente avanti al giudice ordinario; dall’altro, la sua controparte e l’Autorità garante della tutela dei dati personali. La Suprema Corte, comunque, ha precisato che il Garante può partecipare al giudizio di impugnazione a condizione che mantenga una condotta processuale “imparziale”.