News


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato condanna la dicitura “lights” riportate sulle sigarette.

L’Autorità della Concorrenza e del Mercato si è pronunciata, nei giorni scorsi, sulla utilizzazione della dicitura “lights”, apposta sulle confezioni delle sigarette Marlboro. Ne è conseguita una decisione che condanna tale utilizzo, sul presupposto che il termine “lights” induca i consumatori a ritenere che le sigarette in questione siano meno pericolose e nocive per la salute, rispetto alle normali sigarette. L’Autorità garante, infatti, ha ritenuto che l’apposizione del termine sulle confezioni delle sigarette avesse la finalità di promuovere il prodotto, evidenziandone una caratteristica, e di orientare la scelta del pubblico verso il suo acquisto. Inoltre, qualora il segno distintivo dell’impresa, quale è il marchio, abbia rilevanza all’interno del messaggio pubblicitario relativo al prodotto, l’Autorità è competente ad accertarne la conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 25.1.1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole.

L’autorità Garante della concorrenza e del mercato ha già avuto occasione di pronunciarsi sull’uso del termine “leggere”, apposto sulle confezioni delle sigarette “Rothmans”. In quel caso, tuttavia, l’Autorità ritenne non ingannevole la dicitura “leggere”, poiché aveva il mero scopo di indicare, in termini quantitativi, la ridotta presenza di condensato e di nicotina nelle sigarette cui si riferiva, rispetto alle altre. A tale decisione, l’Autorità giunse anche a fronte della indicazione, sulle confezioni, della dicitura “nuoce gravemente alla salute”. Nel caso delle “Marlboro”, invece, il termine “Lights” non si limiterebbe a indicare una ridotta concentrazione di nicotina, ma indurrebbe i consumatori a ritenere quel tipo di sigarette meno nocive per la salute dei consumatori. La decisione in commento ha, quindi, respinto l’argomentazione della casa produttrice, secondo la quale la dicitura “Lights” costitutiva una componente descrittiva del marchio registrato “Marlboro Lights”. L’Autorità ha infatti rilevato la propria competenza in materia di pubblicità ingannevole qualora il marchio, segno distintivo dell’impresa, assuma centralità nel messaggio pubblicitario del prodotto. La decisione in commento ha anticipato di un anno l’entrata in vigore dell’art. 7 della direttiva comunitaria 2001/37/CE, che vieta l’utilizzo, sulle confezioni dei prodotti del tabacco, di diciture che suggeriscano al consumatore la minore pericolosità del prodotto stesso, rispetto agli altri.