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L’agente addetto alla sicurezza stradale può disporre la revisione della patente, a sua discrezione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 7715 del 9.9.2002, ha affermato che il provvedimento, con i quale gli agenti preposti alla sicurezza stradale dispongono la revisione della patente di guida, è totalmente discrezionale e, in quanto tale, insindacabile nel merito. La pronuncia in commento affronta il delicato problema del limite al potere, attribuito agli agenti, di chiedere l’applicazione dell’art. 128 del Codice della strada. La sentenza rafforza tale potere, legittimando gli agenti a chiedere la revisione del documento di guida, adducendo una motivazione piuttosto generica: è sufficiente, infatti, che l’agente riporti a verbale generici dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti necessari e sufficienti in capo al conducente colpito dal provvedimento, senza dover provare oggettivamente tale inidoneità.

Il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada, è possibile disporre la revisione della patente di guida ogniqualvolta l’irregolare comportamento di guida del conducente lasci presumere che egli non abbia l’idoneità psico-fisica e tecnica alla guida. Con questa decisione viene rafforzata la discrezionalità degli agenti addetti alla sicurezza stradale, nel disporre il provvedimento della revisione della patente: non sarà necessaria, infatti, una particolareggiata esposizione dei motivi che hanno indotto gli agenti ad adottare tale provvedimento. Cade, quindi, uno dei principali motivi, ovvero la carente o insufficiente motivazione, sui quali si fondava, fino ad oggi, il ricorso gerarchico al T.A.R., avverso il provvedimento di revisione del documento di guida.