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La “querelle” dei reati edilizi in seguito al nuovo Testo Unico sull’edilizia, Dpr. 380/2001.

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza del 20/12/2002, n. 4015, si colloca nella scia di altre sentenze (Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 22/04/2002; Tribunale di Ivrea n.447 del 03/07/2002) che sostengono l’abrogazione ad opera dell’articolo 136 del T.u. n. 380/2001 delle figure di reati edilizi previsti dall’articolo 20 della Legge 47/85. L’articolo 44 del T.u. ripristinerà i reati edilizi solo a partire dal 30 giugno 2003. Nella fase transitoria i Tribunali di merito sono divisi. Nel senso opposto alle pronunce citate si collocano diverse sentenze (Tribunale di Torre Annunziata n.435/2002; Tribunale di Grosseto, 10 dicembre 2002, n. 794).

La giurisprudenza di merito infatti, continua ad essere altalenante e non concorde sull’abrogazione o meno dei reati edilizi previsti dall’articolo 20 della Legge 47/85, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il T.u. per l’edilizia è entrato in vigore il 1 gennaio 2002 ed è stato operativo fino al 9 gennaio 2002, giorno di pubblicazione della Legge 436/2001 che ha una prima volta posticipato fino al 30 giugno 2002 l’entrata in vigore del T.u. sull’edilizia. Il differimento è poi stato posticipato una seconda volta, al 1 gennaio 2003, dal dl 122/2002 ed una terza volta, al 30 giugno 2003, per effetto della Legge n.185/2002. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione, sostenendo la continuità dei reati nelle pronunce del 15 marzo 2002 n. 18378 e 14 novembre 2002 n. 38182. Secondo la Suprema Corte, in relazione agli effetti connessi con il differimento dell’entrata in vigore del nuovo T.u., “differire vuol dire rinviare e non può rinviarsi qualcosa che non sia già avvenuto. Appare più corretto ritenere che la Legge n. 463/2001 abbia determinato la sola sospensione dell’efficacia del T.u. in questione (già vigente), piuttosto che la proroga o il differimento della sua entrata in vigore. Di conseguenza la sospensione della normativa si estende a tutte le norme del T.u., compreso l’articolo 136, con la conseguenza che l’articolo 20 della Legge n. 47/85 deve ritenersi tuttora vigente.”