Il rispetto della normativa a tutela dei disabili come requisito di partecipazione alle agli appalti pubblici.
Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, nella sentenza 6 luglio 2002, n. 3733, ha affrontato e risolto il problema relativo alla portata ed alle finalità applicative dell’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, relativa alla tutela dei disabili. I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che il rispetto della normativa a tutela dei disabili costituisce requisito della stessa partecipazione agli appalti pubblici e non mera condizione dell’aggiudicazione definitiva.
L’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede che “le imprese, sia pubbliche che private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione.” Il Consiglio di Stato, nella sentenza in questione, afferma che “l’esegesi dell’articolo 17 della Legge 68/99 conforme alla sua finalità è senz’altro quella che qualifica l’adempimento in parola come requisito di partecipazione alla gara, e non come condizione dell’aggiudicazione, e che impone, conseguentemente, la produzione della relativa certificazione al momento della presentazione della domanda, e non, come erroneamente ritenuto dal T.A.R., all’esito della gara e prima dell’aggiudicazione definitiva”. Non presentare quindi la certificazione che attesti il rispetto, da parte dell’impresa, della normativa a tutela del lavoro dei disabili, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, comporta l’esclusione dell’impresa stessa dall’intera procedura.