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Estensione alle società di capitali delle modalità previste per la notifica alle persone fisiche

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 8091/2002, hanno stabilito l’applicabilità alle società di capitali del sistema di notificazione degli atti previsto dall’art. 143 c.p.c. per le persone fisiche con residenza e domicilio sconosciuti. Tale applicabilità viene subordinata alla condizione che nell’atto risulti indicato il nominativo del legale rappresentante dell’ente, del quale, altresì, risultino sconosciuti la residenza, la dimora ed il domicilio.

La predetta sentenza nasce dalla necessità di stabilire se, nel caso in cui risulti impossibile eseguire la notifica, secondo l’art. 145 c.p.c., presso la sede della società, nonché reperire il legale rappresentante della stessa, sia ammissibile effettuarla a quest’ultimo con le modalità di cui all’art. 143 c.p.c. Sul punto la Cassazione aveva precedentemente manifestato un duplice orientamento. Alcune pronunce della Suprema Corte avevano, infatti, stabilito l’inapplicabilità della notifica con le modalità di cui all’art. 143 c.p.c. alle persone giuridiche ed alle società, sul presupposto che di esse non potesse mai risultare sconosciuto il luogo di residenza o il domicilio, in virtù dell’obbligo, per le società di capitali, di dichiarare nell’atto costitutivo il luogo in cui hanno sede, nonché di rendere noti i cambiamenti dello stesso. Le Sezioni Unite hanno, viceversa, confermato l’altro orientamento, ovvero quello secondo il quale la notifica alle società può essere effettuata con le modalità di cui all’art. 143 c.p.c., purché nell’atto sia indicata la persona fisica che ha la rappresentanza dell’ente e la notifica risulti infruttuosa sia con le modalità di cui all’art. 145 c.p.c., sia con quelle di cui all’art. 140 c.p.c. La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che, risultando ammissibile la notifica al legale rappresentante nelle forme ordinarie, “non appare giustificato escludere la possibilità di fare ricorso alle particolari modalità di questa norma, che risulta riferibile a tutte le persone fisiche”.In tal modo risulta pienamente soddisfatta l’esigenza di completezza del sistema di notificazione degli atti.