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Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca non sono valide.

La banca non può, secondo la Cassazione, nella sentenza n. 12222 del 20.08.2003, predisporre clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, poiché queste sono manifestazione di un’attività meramente negoziale, che, come tale, non può derogare alla disciplina generale, prevista, a livello normativo, nell’articolo 1283 c.c.

Nella sentenza n. 12222/03, la Cassazione ha confermato l’impostazione già accolta in precedenza in altre sentenze (l’ultima è la n. 17338 del 6.12.2002): divieto assoluto di anatocismo bancario. La normativa contenuta nell’articolo 1283 c.c. delinea, con chiarezza, i presupposti per cui possano aversi interessi ulteriori, rispetto a quelli scaduti. L’articolo richiede che vi è stata un’espressa formulazione di domanda giudiziale o una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi, e che gli interessi siano dovuti per almeno un semestre. A nulla è valso recuperare, su richiesta della banca, l’articolo 25 del D.Lgs. n. 342/1999, che disponeva, anche per il passato, sulla validità delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi. Infatti, successivamente, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 425 del 17.10.2000, aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo 25 medesimo, da cui si ricava, nuovamente, la nullità delle clausole dell’anatocismo. Posto, dunque, il divieto di anatocismo, l’eventuale previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi, come nel caso della sentenza in oggetto, è nulla non solo perché anteriore alla scadenza degli interessi medesimi, ma anche perché non può porsi come fonte legittima di deroga alla disciplina dell’articolo 1283 c.c. Gli usi contrari a quanto previsto all’art. 1283 c.c., sono ammessi, purché siano usi normativi, e non meri usi negoziali.