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La pubblica amministrazione può essere chiamata a pagare l’indennizzo per danni esistenziali

Il T.A.R. Puglia, di Bari, con la sentenza n. 3000 del 2003, in tema di fermo amministrativo di vettura, estende alla giurisdizione dei tribunali amministrativi le domande di risarcimento dei danni esistenziali, laddove un atto illegittimo abbia procurato un danno, da provarsi in maniera puntuale e precisa.

La giurisprudenza ha ampliato il raggio d’azione dei tribunali amministrativi, allineandosi all’impostazione propria dei giudici civili. In particolare, ha ricondotto agli stessi anche la domanda per il risarcimento dei danni esistenziali, provocati da un atto illegittimo. La prova di tale illegittimità è a carico del danneggiato. La responsabilità della p.a., in relazione a tale atto illegittimo, scaturisce da una violazione dei principi di correttezza ed imparzialità e, da uno stato soggettivo di colpa. L’attività della p.a., quindi, può essere causa di pregiudizi non esclusivamente patrimoniali, ossia di quei pregiudizi che incidono su posizioni costituzionalmente tutelate del destinatario della sua attività. Il danno esistenziale “si ricollega alle compromissioni peggiorative della sfera esistenziale del danneggiato. […]”. Rappresenta uno di quei danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, talvolta ricondotto, anche, al danno edonistico, che si riflette su uno stato di benessere del soggetto. Nel caso della sentenza del T.A.R. Puglia, di Bari, si era individuato, a fronte del fermo amministrativo di vettura, un danno esistenziale, per aver costretto il danneggiato a ricorrere all’uso di altri mezzi di trasporto, o per aver causato l’omessa realizzazione di occasioni di vita quali viaggi, incontri, attività di socializzazione.