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Il giudice può procedere all’esecuzione in forma specifica di un contratto di lavoro, a fronte d’inadempienza del datore

L’obbligo, assunto con un accordo sindacale, di costituire un rapporto di lavoro subordinato è suscettibile di esecuzione in forma specifica, esclusivamente quando siano indicati tutti gli elementi del contratto. Questo è quanto la Cassazione ha stabilito nella sentenza n. 12516 del 26.08.2003, specificando, tuttavia, che, laddove non siano precisati i dettagli del contratto e l’obbligo rimanga inadempiuto, al lavoratore non resta che accontentarsi dell’integrale risarcimento dei danni, dovendo rinunciare all’esperimento dell’esecuzione in forma specifica.

La Cassazione ha ammesso la possibilità di ottenere, dal giudice, l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., per costituire un rapporto di lavoro subordinato, altrimenti negato dall’inadempienza del datore. Nel caso di specie, un accordo sindacale prevedeva, per una società, l’obbligo per un datore di lavoro di assumere tutti i lavoratori già dipendenti di un’altra precedente società. La Corte, tuttavia, specifica la condizione imprescindibile per cui può aversi tale rimedio: la fonte dell’obbligo deve prevedere completamente, già in sé, tutti gli elementi del contratto, anche nei dettagli, in modo che sia possibile, poi, iniziarne l’esecuzione, senza che le parti debbano esprimere ulteriori dichiarazioni, dirette a precisarne il contenuto. Qualora la fonte, quale l’accordo sindacale della sentenza, non predisponga tutti gli elementi del contratto da stipulare, la Cassazione ha stabilito che non si possa ricorrere all’art. 2932 c.c., bensì ottenere l’integrale risarcimento dei danni per inadempienza del datore di lavoro. Al quesito se vada corrisposto, al lavoratore, anche la rivalutazione oltre che gli interessi sull’importo del risarcimento, la Corte ha affermato l’applicazione, nel caso di specie, dell’originario articolo 429 c.c., secondo cui per crediti di lavoro si intendono anche quelli di natura risarcitoria, oltre agli interessi legali, da aggiungersi alla somma rivalutata.