Risarcimento per mancata aggiudicazione di un appalto.
In caso di annullamento, in sede giurisdizionale, di un provvedimento di aggiudicazione di un appalto, la pubblica amministrazione è tenuta al risarcimento dei danni, anche in forma specifica, nei confronti della ditta ingiustamente esclusa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 27 ottobre 2003 n. 6666, ha stabilito che, a fronte di un’aggiudicazione venuta meno, la pubblica amministrazione deve procedere al risarcimento dei danni in favore della ditta esclusa ingiustamente. Secondo il Consiglio la p.a., in sostanza, deve verificare per ogni specifico caso se sia possibile ricorrere alla particolare forma di tutela ripristinatoria, detta anche di risarcimento in forma specifica. Questa opererebbe nel senso di far subentrare nell’appalto la ditta vittoriosa in sede giurisdizionale, che abbia ivi ottenuto l’annullamento degli atti posti in essere dalla p.a. Tuttavia, se l’effetto ripristinatorio risulta troppo gravoso o addirittura impossibile, allora il risarcimento potrà avvenire solo in forma monetaria. L’unico limite alla tutela ripristinatoria, individuato dal Consiglio di Stato, consiste nella rilevanza speciale da attribuirsi all’interesse pubblico, in termini di eccessiva onerosità, da cui segue l’automatica assegnazione dell’appalto alla ditta vittoriosa. Il Consiglio, inoltre, individua una serie di voci di danno risarcibili, cui fare riferimento in sede di determinazione, da parte del giudice, delle somme dovute a titolo di risarcimento.