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Approvato in via definitiva il Testo unico in materia edilizia.

Il 24 maggio u.s., il Consiglio dei ministri ha approvato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, un corpo normativo che ha lo scopo di coordinare e di razionalizzare le numerose disposizioni in materia, che si sono sovrapposte nel corso dei decenni. Il Testo unico non ha inciso solo con il suo intervento di coordinamento, poiché ha introdotto nell’ordinamento alcune novità. In primo luogo, la richiesta per ottenere la concessione edilizia (da oggi denominata “permesso di costruzione”) dovrà essere presentata ad un ufficio apposito, lo sportello unico per l’edilizia, che costituirà il punto di incontro tra le richieste dal cittadino e le determinazioni dell’ente locale.

Secondo la disposizione contenuta nell’art. 5 del Testo unico, le amministrazioni comunali provvederanno alla costituzione, entro il 1° gennaio 2002, di un ufficio denominato Sportello Unico per l’edilizia, con il compito di curare i rapporti tra i cittadini e la stessa amministrazione comunale, ovvero le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi sulla richiesta di permesso di costruire (si pensi, ad esempio, alle autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche) . Tale Sportello unico sostituirà i numerosi uffici tecnici comunali fino ad oggi competenti per ricevere, ad esempio, le richieste di concessione edilizia o la denuncia di inizio attività (c.d. D.I.A.). Il cittadino interessato potrà altresì rivolgersi al medesimo sportello per avere informazioni circa lo stato del procedimento che lo interessa o gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura. Sarà compito dello sportello fornire, attraverso accesso gratuito, anche telematico, le informazioni richieste. Il testo unico, inoltre, ha stabilito che al fine di ottenere il permesso di costruire, non sarà più necessario il previo parere obligatorio della commissione edilizia e che le regioni avranno piena autonomia nello stabilire se subordinare o meno la denuncia di inizio attività al pagamento di oneri urbanistici.