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Approvato lo schema di regolamento concernente le modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Il 23 febbraio 2001 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di regolamento che, nell’ambito della semplificazione del versamento delle imposte di bollo per gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali, amministrativi e in materia tavolate, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, ha facilitato gli adempimenti di cittadini e professionisti, in grado, ora, di disporre “di una struttura radicata e diffusa su tutto il territorio nazionale”. Sarà possibile, infatti, ai fini del pagamento delle imposte per gli atti giudiziari, rivolgersi agli uffici postali, bancari e alle tabaccherie.

Con lo schema di regolamento sopraccitato, il Consiglio dei Ministri ha dato attuazione all’art. 9, comma 6, della legge 23.12.1999, n. 488, c.d. legge Finanziaria per il 2000. I cittadini e i professionisti potranno corrispondere il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, seguendo tre modalità: la prima consiste nel versamento presso i concessionari della riscossione, attraverso l’utilizzo, in particolare, del modello F23, attualmente usato per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate concernenti atti pubblici o scritture private autenticate, contratti di locazione, atti giudiziari…; la seconda consiste nel “versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato (art. 1, comma 1, lett. b); la terza consiste nel “versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (art. 1, comma 1, lett. c): ovvero le tabaccherie. Con riferimento a quest’ultimi, il regolamento rende noto che con decreto del Ministero delle Finanze dovranno essere stabiliti, all’interno di una convenzione, in particolare: “i compensi spettanti agli intermediari, le modalità operative della riscossione e del riversamento delle somme riscosse, le caratteristiche della ricevuta di versamento, nonché le penalità a carico dell’intermediario per l’inosservanza degli obblighi convenzionali” (art. 2). Nella ricevuta del versamento in conto corrente postale, invece, dovranno essere indicati, a titolo di causale, l’ufficio giudiziario adito, le generalità e il codice fiscale dell’attore o ricorrente, nonché le generalità delle controparti (art. 3). Con decreto del Ministero delle Finanze verranno, poi, stabilite le regole tecniche per effettuare il versamento direttamente in via telematica, in un’ottica, quindi, di ulteriore semplificazione (art.4). Il regolamento prevede, infine, che “la ricevuta di versamento […] destinata alla presentazione all’ufficio giudiziario è allegata all’atto giudiziario per il quale è stato effettuato ed è inserita nel fascicolo d’ufficio” (art. 5).