Opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione della “casa familiare”.
Con la sentenza n. 12.04.2011 la Corte di Cassazione è ritornata sul tema dell’opponibilità a terzi del provvedimento che dispone l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole.
Con la sentenza n. 12.04.2011 la Corte di Cassazione è ritornata sul tema dell’opponibilità a terzi del provvedimento che dispone l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole.
L’art. 155 quater C.c. prevede espressamente che il provvedimento di assegnazione della casa familiare sia trascritto nei registri immobiliari, con la conseguenza che, una volta trascritto, sarà opponibile ai terzi che vantassero diritti nei confronti del coniuge assegnatario. Si pone, tuttavia, il problema dell’opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione nell’ipotesi in cui il provvedimento stesso non sia stato tempestivamente trascritto. Sul punto, occorre far presente un ulteriore dato e cioè che l’art. 6 L. 868/1970, che ha previsto come “l’assegnazione, in quanto trascritta nei registri immobiliari, è opponibile al terzo acquirente si sensi del’art. 1599 C.c.”. Tale richiamo rappresenta, di fatto, una via di fuga utile a risolvere il problema sopra accennato, in quanto l’art. 1599 C.c., operante in materia di locazione, al comma 3, prevede come “le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nel limite del novennio dall’inizio della locazione”. Conseguentemente, tanto in sede di separazione quanto in sede di “divorzio”, il provvedimento di assegnazione della casa familiare sarà opponibile ai terzi acquirenti anche se non trascritto, per il termine di nove ani dall’emanazione del provvedimento stesso.