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L’inadempimento relativo alla contribuzione delle “spese straordinarie” da parte del coniuge onerato.

Con la sentenza n. 11316/2011 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di “spese straordinarie” al cui versamento è tenuto il coniuge separato o divorziato, non affidatario o non collocatario dei figli.

Con la sentenza n. 11316/2011 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di “spese straordinarie” al cui versamento è tenuto il coniuge separato o divorziato, non affidatario o non collocatario dei figli.

La Corte di Cassazione ha cercato di offrire una spendibile risposta al quesito: “Cosa si deve intendere per spese straordinarie?”. Per lungo tempo, infatti, per “spese straordinarie” si è inteso indicare tutte quelle spese ulteriori rispetto agli oneri direttamente riferibili alle primarie esigenze di vita dei figli. Tuttavia, tale evidente genericità ha dato adito a diverse interpretazioni da parte di dottrina e giurisprudenza. La Corte ha, quindi, superato l’empasse introducendo il concetto di “spese accessorie” al mantenimento della prole, ovvero ulteriori ed integrative rispetto alla quota ordinaria, stabilita in sede di separazione o divorzio, a carico del coniuge non affidatario o non collocatario dei figli. Tali “spese accessorie” vengono, a loro volta, distinte in “ordinarie”, nella misura in cui risultino preesistenti al momento della separazione-divorzio dei genitori, connotandosi in termini di normalità rispetto alle consuetudini di vita della prole e conseguentemente rientranti nel loro “ordinario mantenimento”. Saranno, invece, considerate “straordinarie”, quelle spese occasionali ed imprevedibili emerse successivamente alla pronuncia di separazione-divorzio. A tale nuova classificazione segue un’importante corollario: solo le spese “accessorie-oridnarie” potranno essere recuperate immediatamente in virtù del provvedimento che dichiara la separazione-divorzio, mentre le “spese accessorie-straodinarie” dovranno essere recuperate attraverso l’attivazione del procedimento di ingiunzione.