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Contratto di spedalità e responsabilità sanitaria.

Con la sentenza n. 1620 del 03.02.2012, la Corte di Cassazione, Sez. III, ha ribadito il consolidato orientamento, confermato dalle stesse SS.UU.con sentenza 577/2008, in virtù del quale la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul c.d. “contatto sociale”, ha natura contrattuale.

Con la sentenza n. 1620 del 03.02.2012, la Corte di Cassazione, Sez. III, ha ribadito il consolidato orientamento, confermato dalle stesse SS.UU.con sentenza 577/2008, in virtù del quale la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul c.d. “contatto sociale”, ha natura contrattuale.

Sulla struttura ospedaliera, pertanto, graverebbero tanto l’obbligo della prestazione medica, quanto prestazioni accessorie e di protezione. Conseguentemente, affinchè possa richiamarsi l’art. 1228 C.c., rubricato: “Responsabilità per fatto degli ausiliari”, è necessario e sufficiente che il medico operi all’interno della struttura ospedaliera, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la struttura stessa. Ciò alla luce dell’evidente collegamento funzionale tra le prestazioni del medico e le finalità e l’organizzazione della struttura ospedaliera. Una volta, quindi, riconosciuta l’esistenza di un contratto di spedalità che lega il paziente alla struttura sanitaria, spetterà a quest’ultima dimostrare l’adempimento o meno delle prestazioni che sorgono in capo alla stessa. Ciò, indipendentemente dal rapporto fiduciario o meno esistente tra il paziente e il medico curante.