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La Consob è responsabile per il danno derivante all’investitore da false informazioni contenute nel prospetto informativo.

Con la sentenza n. 3132/2000, di cui si è avuto notizia il sei marzo u.s., la Corte di Cassazione ha affermato che Commissione Nazionale per le Società e la Borsa risponde, ex art. 2043 c.c., dei danni derivanti all’investitore per aver concluso un contratto, nella specie di investimento, sulla base di false informazioni contenute nel prospetto informativo fornito dalle società quotate in borsa che propongono l’investimento. La Consob, quindi, è civilmente responsabile per essere venuta meno al suo dovere di controllo. E’ necessario sottolineare, però, che la responsabilità non scatta automaticamente, poiché il soggetto che si ritiene leso deve provare il fatto doloso o colposo della Commissione, nonché l’esistenza del nesso causale tra il fatto e il danno subito.

Nel caso di specie, la Consob aveva autorizzato l’offerta al pubblico di titoli finanziari atipici da parte di una società quotata, senza aver previamente verificato la diffusione di false informazioni relative al capitale della stessa società offerente. Secondo la Corte di Cassazione, poiché l’Autorità di vigilanza ha il dovere di “assicurare l’effettività dei minimi standard informativi”, sarebbe dovuta intervenire anche con “iniziative istruttorie”, subito dopo aver accertato che l’informativa rivolta al pubblico non corrispondeva ai parametri minimi previsti, al fine di impedirne la diffusione. Si pensi, innanzitutto, alle gravi conseguenze, in termini economici, che possono derivare ad un risparmiatore dalle informazioni contenute nel prospetto informativo e non veritiere. La Suprema Corte, inoltre, si è preoccupata di colpire, con questa pronuncia, comportamenti illeciti della Consob per lesione dell’altrui libertà contrattuale: in ipotesi come questa sussistono i presupposti della responsabilità civile per aver omesso il controllo su informazioni false, le quali inducono il risparmiatore a concludere un contratto, che una corretta informazione non avrebbe indotto a concludere. La pronuncia ha portata singolare, poiché racchiude nel campo di tutela tracciato dall’art. 2043 c.c. un interesse che non presenta le caratteristiche di un diritto soggettivo e contribuendo ad affermare la responsabilità civile della pubblica amministrazione.