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La prima pronuncia del Tribunale in materia di omologazione delle delibere societarie, dopo la riforma introdotta con la L. n. 340/2000.

Con decreto 11.1.2001, il Tribunale di Trento ha affermato che “ nel caso in cui il notaio, dopo aver redatto il verbale dell’assemblea straordinaria di una società cooperativa, non ne chieda l’iscrizione nel registro delle imprese e manifesti agli amministratori la necessità che essi […]” ricorrano al tribunale “ […] è necessario che gli amministratori, nel proporre il ricorso per l’omologazione, producano la comunicazione scritta a loro fatta dal notaio o altro documento scritto idoneo a provare la comunicazione stessa[…]”.

Il decreto in questione costituisce il primo provvedimento di un Tribunale in materia di omologazione. Il decreto, infatti, è stato emesso in seguito ad un ricorso presentato da una società al fine di ottenere l’omologazione di una delibera assembleare. Il ricorso al tribunale rappresenta, dopo la riforma introdotta con la L. n. 340/00, una eventualità residuale, che si verifica solo nel caso in cui il notaio verbalizzante ritenga di non iscrivere direttamente nel registro delle imprese la delibera assembleare, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, la procedura prevede che il notaio entro 30 gg. dalla delibera assembleare provveda a comunicare agli amministratori o, alternativamente, ai soci, la mancata iscrizione, affinchè decidano in merito all’opportunità, o meno, di ricorrere al Tribunale. Il decreto del tribunale di Trento interviene in questo punto della procedura, affermando la necessità che la suddetta comunicazione notarile acquisti forma scritta e contenga le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il notaio a non richiedere direttamente l’iscrizione nel registro delle imprese. La prova scritta non condiziona la validità della manifestazione di volontà, ma costituisce la prova per eccellenza della legittimazione di amministratori o soci al ricorso per omologazione.