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E’ in vigore la nuova normativa in materia di usura.

Il decreto–legge 29.12.2000 n. 394, concernente l’interpretazione autentica della legge 7.3.96, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è stato convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24. L’art. 1 del decreto contiene l’interpretazione autentica degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., in materia di interessi a tassi usurari, prevedendo come termine temporale, ai fini della valutazione del carattere usurario o meno degli interessi, il momento della conclusione del contratto. Tale intervento legislativo ha eliminato alla radice il problema dell’usura “sopravvenuta”; fenomeno, quest’ultimo, che ha avuto la possibilità di affermarsi in seguito ad un recente filone giurisprudenziale, per il quale sono usurari quegli interessi che superano il tasso di soglia al momento della singola dazione da parte del debitore.

L’intervento prima governativo e poi parlamentare di conversione, prende spunto dalla sentenza n. 14899 della Corte di Cassazione, sez. civile, del 17.11.00. La Suprema Corte, interpretando la legge n. 108 del 1996 in materia di usura, aveva ammesso l’esistenza del carattere usurario “sopravvenuto” per alcuni tassi di interesse. In particolare, per quei tassi che superavano la soglia massima ammessa, in un momento successivo alla loro pattuizione. Erano facilmente intuibili le gravi conseguenze derivanti dalla decisione della Corte da ultimo citata: prima, fra tutte, la vanificazione della libertà delle parti di un contratto di mutuo, ad esempio, di concordare un tasso fisso nel tempo; senza tralasciare l’inevitabile diritto del mutuatario di ottenere il rimborso degli interessi già erogati ed eccedenti il tasso di soglia consentito. L’art. 1 del decreto-legge n. 394/2000 consente una interpretazione dell’art. 644 c.p., che esclude, a priori, l’ammissibilità dell’usura “sopravvenuta”, ponendo, come relativo termine di valutazione, il tasso fissato al momento della pattuizione degli interessi, e non già quello in vigore al momento della singola dazione da parte del debitore.