News


I pegni irregolari sono esclusi dal concorso alla ripartizione dei beni.

La Corte di Cassazione civile, sezioni unite, con sentenza depositata il 14 maggio 2001, ha affermato: “il contratto di pegno irregolare elimina l’interesse del creditore a percorrere la via dell’esecuzione forzata per ottenere le sue ragioni, in quanto la tutela processuale è anticipata dall’effetto traslativo della proprietà della cosa data in garanzia”. Di conseguenza, il creditore titolare di un pegno irregolare, per la natura fungibile dei beni che ne costituiscono l’oggetto, non ha l’onere di far accertare il proprio credito attraverso una domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell’art. 53 della legge fallimentare.

E’ necessario, innanzitutto, premettere che per pegno irregolare si intende un diritto reale di garanzia (pegno) avente ad oggetto denaro o, comunque, una cosa fungibile, di cui il creditore pignoratizio acquista la proprietà. Il creditore si obbliga a trasferire al debitore, una volta estinto il debito, una cosa dello stesso genere e quantità di quella data in pegno. Secondo la Suprema Corte, il creditore titolare di un pegno irregolare non ha interesse a concorrere con gli altri creditori nella ripartizione dei beni del debitore fallito. La carenza di interesse trova giustificazione nel fatto che con il pegno irregolare il danaro o i beni fungibili dati in garanzia al creditore diventano di sua proprietà ed escono, quindi, dal patrimonio del fallito. La causa di prelazione di cui all’art. 53 della legge fallimentare, deve gravare, necessariamente, su di un bene appreso alla massa fallimentare. Mentre il creditore titolare di un pegno regolare può ottenere la vendita del bene stesso per realizzare il proprio credito, previa autorizzazione del giudice delegato, il creditore titolare di un pegno irregolare non ha, in re ipsa, possibillità di ottenere tale autorizzazione, poiché il bene dato in pegno non appartiene più al patrimonio del debitore fallito.