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L’invio di pubblicità commerciale ed elettorale on-line, senza il previo consenso dell’interessato, viola la normativa a tutela della privacy.

Il Garante della Privacy ha affermato l’illegittimità dell’invio di pubblicità commerciale ed elettorale tramite Internet, che avvenga senza aver ottenuto il consenso dell’interessato. Il termine di riferimento per valutare la legittimità o meno di tale attività pubblicitaria è la legge n. 675 del 1996, che all’art. 10 impone un obbligo di informativa a carico del titolare del trattamento dei dati personali. Il Garante ha comunque distinto i casi in cui l’invio di materiale di propaganda è di carattere generico (depliant, inviti…), dai casi in cui, invece, la pubblicità ha carattere specifico, “personalizzato” (invio di messaggi di posta elettronica, lettere articolate). Solo in questo secondo caso l’informativa è obbligatoria, anche se può avere un contenuto semplificato.

Il presupposto del c.d. “spamming”, ovvero l’invio di e-mail ad un numero imprecisato di destinatari, consiste nella relativa facilità con la quale è possibile creare un rubruca di indirizzi e-mail, anche in assenza di un elenco ufficiale. Esistono, infatti, dei programmi che consentono di raccogliere gli indirizzi di coloro che visitano pagine Web senza particolari sistemi di protezione: ovvero, quando ci si muove sulla rete è possibile lasciare delle tracce del proprio passaggio che possono essere individuate da terzi. Si pensi, ad esempio, alla partecipazione a newsgroup o all’inserimento del proprio nominativo in elenchi contenuti in pagine web. Il Garante vieta, quindi, l’uso, senza l’informativa e il consenso espresso dell’interessato, degli indirizzi in tal modo reperiti. Uniche eccezioni alla necessità di dare l’informativa e ottenere il consenso sono costituite dai seguenti casi: quello in cui l’invio di materiale pubblicitario sia effettuato utilizzando dati personali provenienti da elenchi (ne sono esempi l’elenco telefonico e la lista elettorale), pubblici registri o documenti conoscibili da chiunque; l’altro caso è quello già visto, in cui l’invio di propaganda non ha carattere personalizzato. In tutti gli altri casi l’informativa e il consenso sono presupposti necessari per accedere al trattamento dei dati personali, pena l’intervento del Garante che, previo ricorso, può ordinare la cancellazione dagli archivi degli indirizzi di coloro che hanno richiesto la eliminazione dei loro dati e stabilire l’obbligo di astenersi dall’utilizzare ulteriormente i dati personali relativi ai cittadini che non abbiano espresso il consenso alla loro utilizzazione per finalità di propaganda politica o commerciale.