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La legge 5 marzo 2001 n. 57 istituisce la società artigiana a responsabilità limitata pluripersonale.

L’art. 13 della legge 5.3.2001, n. 57 ha riformato l’art. 3 della c.d. legge quadro sull’artigianato (L. 8.8.1985, n. 443), prevedendo che l’impresa artigiana possa adottare lo schema tipico delle società di capitali e, in particolare, delle società a responsabilità limitata. Nella attuale formulazione dell’art. 3 sopraccitato, rimangono escluse, comunque, le forme delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni. L’opportunità di accedere alla s.r.l. pluripersonale comporta la possibilità di godere di fonti di finanziamento anche comunitarie e di agevolazioni fiscali.

In passato, la legge n. 133 del 1997 aveva introdotto nell’ordinamento le società artigiane a responsabilità limitata ma con un unico socio e le società artigiane in accomandita semplice (rimanendo comunque nello schema delle società di persone). Un’impresa artigiana, che intenda trasformarsi o assumere ex novo la forma della s.r.l. pluripersonale, deve possedere alcuni requisiti. In primo luogo, deve rispettare il limite dimensionale che varia da settore a settore e che dipende dal numero degli addetti; in secondo luogo, la società deve avere per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 3, L. n. 443/85). Le attività che rimangono escluse possono essere solo strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa. Un ulteriore requisito riguarda la compagine societaria: la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale. Solo a queste condizioni la s.r.l. può chiedere alla commissione provinciale per l’artigianato ed ottenere il riconoscimento della qualifica artigiana al fine di essere iscritta nell’apposito albo provinciale. Non è ammessa solo la costituzione ex novo di s.r.l. artigiane, poiché anche le imprese artigiane già costituite, ad esempio nella forma di s.n.c. o di ditta individuale, può passare alla forma della s.r.l. E’ necessario altresì considerare il fatto che l’espansione strutturale delle società artigiane, in termini di fatturato, di capitale investito e di addetti, possono comportare delle novità nella amministrazione delle stesse e nel sistema contabile: prime, fra tutte, l’obbligo di assoggettare il bilancio agli obblighi di pubblicità previsti per le società di capitali, nonché la presenza di organi di amministrazione tipici di quest’ultime.