La nuova disciplina sul risarcimento del danno biologico.
La legge 5 marzo 2001, n. 57 (“Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”) interviene in modo significativo nella disciplina della Rc-auto e, in particolare, nella disciplina della liquidazione delle microlesioni (temporanee o permanenti, ma con postumi minimi) da incidente stradale. L’art. 5 della legge definisce il danno biologico come “la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale” e ne prevede il risarcimento, sia in caso di lesione permanente sia in caso di lesione temporanea, “indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”. Il legislatore, ai fini del risarcimento, ha previsto dei criteri omogenei di valutazione delle microlesioni, cui i giudici dovranno attenersi nella liquidazione del danno.
La definizione di “danno biologico” formulata dal legislatore, contiene un importante spunto di riflessione. Il danno biologico, infatti, viene definito come quello suscettibile di accertamento medico-legale; accertamento, quest’ultimo, che deve avvenire nel singolo caso concreto e sulla base della storia clinica, documentata, del paziente. Ciò dovrebbe eliminare la prassi, ormai consolidata, che ritiene sufficiente, ai fini del risarcimento, la più agevole valutazione medico-legale del danno biologico stesso. Un altro interessante spunto di riflessione è offerto dal contenuto del comma 4, art.5, secondo il quale “il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato”. In assenza di criteri di riferimento e di limiti per “l’ulteriore risarcimento”, il giudice è libero di disattendere i parametri fissati dalla legge, in considerazione delle condizioni personali del danneggiato. Potrebbe quindi risultare vanificato l’intento del legislatore che ha provveduto a fissare dei criteri “omogenei” per la liquidazione dei danni derivanti dalle microlesioni.