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Il D.P.R. n. 396/2000, entrato in vigore il 30 marzo 2001, semplifica l’Ordinamento di Stato Civile.

Il processo di riforma dell’organizzazione amministrativa, iniziato con la legge n. 127/1997, raggiunge un importante traguardo con il D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, entrato in vigore lo scorso 30 marzo. Quest’ultimo, infatti, contiene disposizioni che sostituiscono integralmente la previgente disciplina dell’Ordinamento dello Stato civile (in vigore dal 1939). Le novità principali riguardano la soppressione dei quattro registri di stato civile e la maggiore autonomia dell’Ufficiale dello stato civile nella formazione dell’atto a lui richiesto.

Il D.p.r. sopra indicato prevede che i quattro registri di stato civile (di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte) vengano soppressi e sostituiti da un unico archivio informatico di cui ogni Comune dovrà dotarsi. Si deve notare, comunque, che la registrazione degli atti nel registro informatico non comporterà la registrazione degli atti relativi al medesimo soggetto in un’unica “voce”, poiché verranno mantenute distinte le registrazioni degli atti relativi alla cittadinanza, alla nascita, al matrimonio e alla morte. Il D.p.r. contiene un’ulteriore novità della quale il singolo utente potrà beneficiare. L’Ufficiale dello stato civile, infatti, è tenuto ad acquisire direttamente i documenti necessari per la formazione dell’atto, nel caso in cui questi siano reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione. In caso contrario, tali documenti possono essere sostituiti da un’autocertificazione. La nuova disciplina in commento è in attesa di un intervento integrativo, non essendo, ad oggi, state emanate le disposizioni per la tenuta dei registri nella fase transitoria.