Omessa dichiarazione dei redditi: nell’accertamento d’ufficio l’amministrazione finanziaria può utilizzare anche le presunzioni semplici.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza 30 maggio 2001, n. 7416, ha affermato che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, l’amministrazione finanziaria può utilizzare qualsiasi elemento probatorio, compresa la presunzione semplice priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti, ai fini dell’accertamento d’ufficio dei redditi medesimi.
In presenza di una condotta del contribuente particolarmente grave, quale quella dell’omessa presentazione della dichiarazione, l’Ufficio finanziario dispone di una maggiore libertà nella determinazione del reddito imponibile. La sua ricostruzione avviene in via induttiva, utilizzando qualsiasi elemento probatorio, ivi inclusa la presunzione semplice, che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Secondo la Suprema Corte, l’ampio potere di accertamento a disposizione dell’Amministrazione finanziaria trova giustificazione nella stessa previsione legislativa: l’art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, infatti, dispone che il potere-dovere di accertamento d’ufficio venga esercitato sulla base di dati e notizie “comunque” raccolti o venuti a conoscenza dell’Ufficio competente.