Contratto di agenzia: patto di non concorrenza e diritto dell’agente ad una indennità.
Dal 1° giugno 2001, hanno efficacia le disposizioni introdotte nel nostro ordinamento dalla legge comunitaria del 2000 e contenute nel comma 2 dell’art. 1751-bis, codice civile. La nuova disciplina riguarda, in particolare, il caso in cui, al momento della cessazione del rapporto, il preponente e l’agente sottoscrivano un patto di non concorrenza, della durata massima di due anni. Il comma 2, dell’articolo citato, prevede che “l’accettazione del patto di non concorrenza comporta […] la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale”. La determinazione dell’ammontare di tale indennità è lasciata all’autonomia contrattuale delle parti, che trova, però, un unico limite nei tre parametri determinati dalla legge: la durata del patto di non concorrenza, la natura del contratto di agenzia e l’indennità di fine rapporto.
L’attuale disciplina del patto di non concorrenza tra preponente ed agente rappresenta il punto di arrivo di una riforma iniziata nel 1991, con il d. lgs. n. 303, emanato in attuazione della direttiva comunitaria n. 653 del 1986. Il d. lgs., da ultimo citato, aveva introdotto l’art. 1751-bis c.c., costituito di un unico comma, che non prevedeva la necessità di una indennità a favore dell’agente. Tale obbligo a carico del preponente è stato introdotto con la legge 29.12.2000, n. 422, c.d. “legge comunitaria 2000”, che ha aggiunto il comma 2 all’art. 1751-bis c.c. Come anticipato più sopra, l’ammontare dell’indennità dovuta è lasciato alla libera determinazione delle parti, che trova comunque dei limiti nei parametri di riferimento stabiliti dalla legge. Qualora le parti non abbiano provveduto a stabilire tale ammontare, il giudice vi provvede in via equitativa, tenendo presenti i seguenti elementi: la media dei corrispettivi ricevuti dall’agente nel corso del rapporto e la loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo; le cause della cessazione del rapporto di agenzia; l’ampiezza della zona assegnata all’agente; l’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un unico preponente. La natura dell’indennità è di carattere non provvigionale e l’ambito di applicazione della nuova normativa è ristretto agli agenti che esercitino la propria attività in forma individuale; in forma di società di persone o di capitali, ma con un unico socio.