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La produzione di interessi sugli interessi: la Corte Costituzionale interviene sulla questione dell’anatocismo bancario

La Corte Costituzionale, con la sentenza 17.10.2000, n. 425, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del D.Lgs. 4.8.1999, n. 324, nella parte in cui, in pratica, stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati nell’esercizio dell’attività bancaria anteriormente al 22.4.2000, sono valide ed efficaci fino a tale data.

L’art. 25 del D.Lgs. 324/89, entrato in vigore il 19.10.1999, prevede che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria. Il comma 3, dello stesso articolo, prevede che “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera” del CICR, “sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell’adeguamento”. La delibera del CICR è entrata in vigore il 22.4.2000. Quindi, fino al 22.4.2000 tutte le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenute nei contratti bancari, erano valide per effetto del D.Lgs. 324/99. La Corte ha ritenuto che il legislatore delegato non avesse il potere di disporre questa sorta di sanatoria. Per effetto di tale sentenza, dunque, che dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 3 citato, resta immutato l’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui non sono valide le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicate nella prassi bancaria.