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Risarcibilità del “danno esistenziale”

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, 7.6.2000, n. 7713, ha affermato che l’art. 2043 c.c. [risarcimento per fatto illecito] “va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana”. Si tratta di una pronuncia senza precedenti, che afferma la risarcibilità delle lesioni che attentano ai diritti fondamentali della persona, di cui all’art. 2 della Costituzione.

Un padre aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza al proprio figlio naturale. Il figlio, prima tramite la madre e poi, divenuto maggiorenne, in proprio, agiva in giudizio per ottenere dal padre il risarcimento del danno, “sia sotto il profilo affettivo che economico”, in conseguenza del comportamento intenzionalmente portato avanti dal padre. Non vi erano, quindi, danni alla persona o alla salute propriamente detta. La Corte, per la prima volta, ha riconosciuto la risarcibilità anche dei danni “che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana”, definiti “danni esistenziali” dalla dottrina che si è occupata della delicata questione.